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[AZA 3] 
 
1A.12/2000 
1P.32/2000 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
11 febbraio 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte, Nay e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
______ 
 
Visti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pub- 
blico del 19 gennaio 2000 presentati dalla  Comunione eredi -  
taria fu Cesare Rusca, composta di  Domenico R u s c a,  
Rancate,  Rosetta R u s c a, Ligornetto,  Gianbattista R u-   
s c a, Ligornetto,  Valerio R u s c a, Balerna,  Maurizio   
R u s c a, Ligornetto,  Angela R u s c a, Ligornetto,  Wanda  
B l a t t e r, Zurigo,  Teodolina   C a l d e l a r i, Ran-  
cate,  Agnese R u s c a, Ligornetto,  Gualtiero R u s c a,  
Mendrisio,  Annetta R u s c a, Ligornetto,  Diego R u-   
s c a, Horgen, tutti rappresentati da Domenico Rusca, Ran-  
cate, e patrocinati dall'avv. dall'avv. Loris Bernasconi, 
Chiasso, contro la decisione emessa il 13 dicembre 1999 dal 
Gran Consiglio del Cantone Ticino in merito al piano gene-  
rale della strada cantonale in territorio dei  Comuni di Li -  
gornetto, Rancate e Besazio, denominata "Nuova strada della  
Montagna"; 
R i t e n u t o   i n   f a t t o :  
 
A.-  
Il piano generale della nuova strada della  
Montagna, in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e 
Besazio, è stato pubblicato dal Consiglio di Stato del 
Cantone Ticino nel periodo dal 18 aprile al 17 maggio 1994 
(vedi Foglio ufficiale cantonale del 1° aprile 1994, pag. 
2007 seg.). La decisione su reclamo presa successivamente 
dal Governo è stata impugnata dinanzi al gran Consiglio da- 
gli eredi fu Cesare Rusca, proprietari della particella n. 
788 RFD di Ligornetto, direttamente coinvolta nel tracciato 
della progettata arteria. 
 
       Mediante decisione del 13 dicembre 1999 il Gran 
Consiglio del Cantone Ticino ha respinto il ricorso. 
 
B.-  
Gli eredi fu Cesare Rusca insorgono contro  
questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo e 
con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, 
entrambi del 19 gennaio 2000. Chiedono, con il ricorso di 
diritto amministrativo, in via principale, di annullare la 
decisione del Gran Consiglio e il piano generale della nuo- 
va strada; in via subordinata, di annullare la decisione e 
di trasmettere gli atti all'Autorità cantonale perché modi- 
fichi il piano. Con il ricorso di diritto pubblico i ricor- 
renti chiedono di annullare la decisione del Gran Consiglio 
e di respingere il piano generale. 
 
       Nel ricorso di diritto amministrativo i ricorrenti 
lamentano una violazione di norme di diritto federale, se- 
gnatamente degli art. 2, 24 LPT e 3 OPT riguardo alla pon- 
derazione degli interessi, al coordinamento delle procedure 
e alle costruzioni fuori delle zone edificabili, dell'art. 
5 LFo riguardo al dissodamento di un'area boschiva protet- 
ta, dell'art. 6 LPN riguardo alla salvaguardia al rispetto 
di un oggetto di importanza nazionale iscritto in un inven- 
tario federale, di norme federali e cantonali attinenti al- 
la tutela delle superficie agricole SAC e alla procedura di 
loro adozione, degli art. 25 LPAmb e 40 OIF, nonché della 
OIAt, riguardo alle immissioni. I ricorrenti fanno poi va- 
lere violazioni della garanzia costituzionale della pro- 
prietà e del diritto al contraddittorio, nonché un diniego 
di giustizia formale per carenza di motivazione. 
 
       Il ricorso di diritto pubblico ricalca le censure 
sollevate nel ricorso di diritto amministrativo. 
 
C.-  
Gli atti di ricorso non sono stati intimati  
alle controparti. 
 
C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :  
 
1.-  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con  
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli 
(DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 125 II 497 con- 
sid. 1a). 
 
       a) Il ricorso di diritto amministrativo e il ri- 
corso di diritto pubblico sono legati da una stretta rela- 
zione e sono impostati sulle stesse, o analoghe, censure. 
La decisione impugnata è unica e uguale è la fattispecie. 
Entrambi i ricorsi tendono all'annullamento della decisione 
granconsigliare e del piano generale della nuova strada, il 
ricorso di diritto amministrativo contenendo anche una do- 
manda subordinata volta al rinvio degli atti all'Autorità 
cantonale. Si giustifica, in tali circostanze, di trattare 
i gravami congiuntamente e di pronunciare un unico giudizio 
(DTF 122 II 367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 con- 
sid. 1). 
 
       b) Quando, come in concreto, la parte ricorrente 
agisca simultaneamente attraverso la via del ricorso di di- 
ritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto 
amministrativo occorre, in base alla regola della sussidia- 
rietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all'art. 84 
cpv. 2 OG, esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ri- 
corso di diritto amministrativo (DTF 123 II 231 consid. 1, 
122 II 373 consid. 1b, 122 I 267 consid. 1a). 
 
       c) Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati 
con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministra- 
tivo è aperta contro le decisioni delle Autorità cantonali 
d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che 
avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata 
nessuna delle eccezioni previste negli art. da 99 a 102 OG 
o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 
124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 
1d/dd, 123 II 231 consid. 2, 122 I 328 consid. 1a, 122 II 
274 consid. 1, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Il ri- 
corso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro 
le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul di- 
ritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in 
gioco la violazione di norme di diritto federale diretta- 
mente applicabili (DTF 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 I 231 
consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione, 
il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del 
ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale 
sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 
lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 
72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di 
diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate 
esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino 
alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale 
(DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 
359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b). 
 
       Le decisioni cantonali di ultima istanza relative a 
piani di utilizzazione (tra cui possono rientrare progetti 
stradali, cfr. al riguardo DTF 117 Ib 35 consid. 2, 116 Ib 
159 consid. 1a, 112 Ib 164 consid. 1, 409 consid. 1b e c, e 
DTF 120 Ib 27 consid. 1 in relazione alla LPN;  Adelio Sco -  
lari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 389 pag. 210 seg.;  
cfr. pure l'art. 13 della legge cantonale sulle strade, del 
23 marzo 1983) sono impugnabili, di regola, mediante ricor- 
so di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT), il ricorso di 
diritto amministrativo essendo riservato nei casi di deci- 
sioni cantonali di ultima istanza concernenti le indennità 
per restrizioni della proprietà secondo l'art. 5 LPT e di 
autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT (art. 34 cpv. 1 LPT). 
Qualora siano contestate disposizioni fondate sul diritto 
sostanziale della Confederazione, segnatamente sulla prote- 
zione dell'ambiente o della natura, contenute nel piano di 
utilizzazione, o la loro assenza, la giurisprudenza del 
Tribunale federale considera ancora ammissibile, eccezio- 
nalmente, il ricorso di diritto amministrativo: tale rime- 
dio di diritto permette pure di sollevare censure concer- 
nenti l'applicazione del diritto sulla pianificazione del 
territorio, allorché queste ultime norme sono necessaria- 
mente in relazione con quelle del diritto sulla protezione 
della natura e dell'ambiente e quando non sussistano motivi 
di irricevibilità secondo gli art. 99 e segg. OG, segnata- 
mente secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c OG. La proponibilità 
del ricorso di diritto amministrativo è data in particolare 
quando il piano concerne un progetto concreto e assume 
quindi il carattere di una decisione ai sensi dell'art. 5 
PA (DTF 123 II 88 consid. 1a, 231 consid. 2, 289 consid. 
1b, 121 II 72 consid. 1b; cfr., riguardo al decreto legi- 
slativo con cui il Gran Consiglio ticinese approvava, se- 
condo l'ordinamento previgente, la costruzione di una stra- 
da, DTF 116 Ib 418 consid. 1a). L'art. 99 cpv. 1 lett. c OG 
non esclude d'altra parte in via di massima, secondo la 
giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorso di dirit- 
to amministrativo contro i piani di utilizzazione ai sensi 
degli art. 14 e segg. LPT (DTF 123 II 88 consid. 1a/dd e 
rinvii). 
 
       d) Con il ricorso di diritto amministrativo si può 
far valere la violazione del diritto federale, compreso l' 
eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento: questo rime- 
dio assume anche la funzione di tutela dei diritti costitu- 
zionali dei cittadini, propria del ricorso di diritto pub- 
blico. (art. 104 lett. a OG; DTF 125 II 1 consid. 2a, 497 
consid. 1b/aa e rinvii). Il giudice amministrativo federale 
può così essere adito con censure relative alla violazione 
di questi diritti; le esamina nello stesso modo di quando 
statuisce, come giudice costituzionale, su un ricorso di 
diritto pubblico (DTF 120 Ib 287 consid. 3d, 119 Ib 380 
consid. 1b, 118 Ib 130 consid. 1a, 196 consid. 1c) e il suo 
potere d'esame è uguale a quello di cui fruisce nell'ambito 
del ricorso di diritto pubblico (DTF 118 Ib 132 consid. 1a, 
199 consid. 1c, 118 Ia 10 consid. 1c e b). 
 
       Questa condizione si verifica in concreto per le 
censure di natura formale, segnatamente per la asserita le- 
sione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 
cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), le quali 
sono in stretta relazione con le questioni poste dal dirit- 
to federale: in tale misura il ricorso di diritto ammini- 
strativo assume la funzione del ricorso di diritto pubbli- 
co. Ne segue che il rimedio esperito dovrebbe essere trat- 
tato unicamente come ricorso di diritto amministrativo; il 
ricorso di diritto pubblico, sussidiario, è quindi inammis- 
sibile (art. 84 cpv. 2 OG; DTF 124 I 223 consid. 1a, 123 I 
313 consid. 1a, 118 Ib 237 consid. 1b). 
 
       e) In quanto proprietari di un fondo direttamente 
coinvolto nel tracciato della prevista strada, i ricorrenti 
sono, in linea di principio, legittimati a ricorrere (art. 
103 lett. a OG). 
 
2.-  
La decisione dedotta in giudizio emana dal  
Gran Consiglio del Cantone Ticino e riguarda una vertenza 
concernente la procedura di adozione e di approvazione del 
piano generale di una strada cantonale. 
 
       a) L'art. 98a OG fa obbligo ai Cantoni di istitui- 
re Autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, in 
quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente im- 
pugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribu- 
nale federale. Quest'ultima evenienza si avvera in concreto 
(art. 97 cpv. 1, 98 lett. g OG). A partire dal 15 febbraio 
1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della no- 
vella legislativa introducente l'art. 98a OG), l'art. 98a 
OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la 
competenza di un'Autorità giudiziaria cantonale quando pure 
manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 
consid. 7) o, come in concreto, la norma transitoria ne 
faccia astrazione. La vertenza doveva pertanto essere sot- 
toposta, quale ultima istanza cantonale destinata a diri- 
merla, a un Tribunale nel Cantone: secondo l'art. 13 della 
legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983, nel tenore 
modificato il 6 febbraio 1995 e valido dal 15 marzo succes- 
sivo, i piani generali seguono la procedura prevista per i 
piani di utilizzazione cantonale, esaminati in ultima 
istanza ricorsuale dal Tribunale della pianificazione del 
territorio (art. 49 della legge cantonale di applicazione 
della LPT, del 23 maggio 1990). In tali circostanze, il ri- 
corso di diritto amministrativo al Tribunale federale in- 
terposto contro la decisione del Parlamento è inammissibile 
per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l' 
art. 98a OG (DTF 123 II 231 consid. 7 pag. 237). Il pre- 
sente ricorso non può quindi essere esaminato nel merito, 
non essendo stato utilizzato il rimedio giuridico dato e 
imposto dall'art. 98a cpv. 1 OG, e questa norma essendo già 
direttamente applicabile quando il Parlamento si è pronun- 
ciato. 
 
       In tali circostanze l'incarto viene inviato all'Au- 
torità giudiziaria cantonale verosimilmente competente in 
ultima istanza e cioè al Tribunale della pianificazione del 
territorio, perché si pronunci sulla vertenza (vedi DTF 123 
II 231 consid. 8c). Si rileva a questo riguardo che, con la 
trasmissione dell'incarto alla Corte cantonale, il presente 
giudizio di irricevibilità non ha come conseguenza di ren- 
dere direttamente esecutiva la decisione impugnata presa 
dal Gran Consiglio (DTF 123 II 231 consid. 8d pag. 240). 
 
       b) La decisione del Gran Consiglio non indica le 
possibilità di ricorso. Il principio stabilito all'art. 107 
cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, 
secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non 
può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata 
generale: quando il diritto cantonale lo prevede espressa- 
mente (cfr. l'art. 26 della legge ticinese di procedura per 
le cause amministrative del 19 aprile 1966), l'Autorità 
giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui 
mezzi legali e, se questa istruzione è errata o incompleta, 
il ricorrente ha per regola il diritto di prevalersene se- 
condo il principio della buona fede, a meno che l'inesat- 
tezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, 
facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo 
oggettivi ma anche soggettivi (DTF 123 II 231 consid. 8b, 
121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 
2a;  Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ti-  
cinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Quest'ultimo stato di 
cose non deve ritenersi verificato in concreto, ritenute le 
particolarità della fattispecie, ove la competenza del Gran 
Consiglio a decidere quale ultima istanza cantonale poteva 
essere dedotta da una norma transitoria (l'art. 56a cpv. 1 
della citata legge cantonale sulle strade) suscettibile di 
fuorviante interpretazione. 
 
3.-  
Si giustifica di non prelevare la tassa di  
giustizia (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammis- 
sibile. 
 
       2. Gli atti sono inviati al Tribunale della piani- 
ficazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
       3. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
 
       4. Non si preleva tassa di giustizia. 
 
       5. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, 
ai Municipi di Ligornetto, di Rancate e di Besazio, al Con- 
siglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e per il Gran 
Consiglio, all'Ufficio federale dell'ambiente, delle fore- 
ste e del paesaggio e al Tribunale della pianificazione del 
territorio. 
 
 
Losanna, 11 febbraio 2000 
MDE 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,