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[AZA 3] 
 
1A.20/2000 
1P.56/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
11 febbraio 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Nay e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico del 31 gennaio 2000 presentati da Michela S e s a -n a, Ligornetto, Vanna Sandoli, Gentilino, e da Walter 
C a s a r i c o, Rancate, tutti patrocinati dall'avv. 
Daniele Meier, Chiasso, contro la decisione emessa il 13 dicembre 1999 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino in merito al piano generale della strada cantonale in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e Besazio, denominata "Nuova strada della Montagna"; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il piano generale della nuova strada della Montagna, in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e Besazio, è stato pubblicato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino nel periodo dal 18 aprile al 17 maggio 1994 (vedi Foglio ufficiale cantonale del 1° aprile 1994, pag. 2007 seg.). La decisione su reclamo presa successivamente dal Governo è stata impugnata dinanzi al Gran Consiglio da Vanna Sandoli e da Walter Casarico, proprietari della particella n. 768 RFD di Ligornetto, direttamente coinvolta nel tracciato della progettata arteria. 
 
 
Mediante decisione del 13 dicembre 1999 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha respinto il ricorso. 
 
B.- Vanna Sandoli, Walter Casarico e Michela Sesana (divenuta nel 1998 proprietaria della particella n. 1671 di Ligornetto, staccata dalla n. 768, e proprietaria pure della particella n. 1629 di Ligornetto) insorgono contro questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo e con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, entrambi del 31 gennaio 2000. Chiedono, con il ricorso di diritto amministrativo, in via principale, di respingere il piano generale della nuova strada e, in via subordinata, di trasmettere gli atti all'Autorità cantonale perché modifichi il piano. Con il ricorso di diritto pubblico i ricorrenti chiedono di annullare il piano generale. 
 
Nel ricorso di diritto amministrativo i ricorrenti lamentano una violazione di norme di diritto federale, segnatamente degli art. 2, 24 LPT e 3 OPT riguardo alla ponderazione degli interessi, al coordinamento delle procedure e alle costruzioni fuori delle zone edificabili, dell'art. 5 LFo riguardo al dissodamento di un'area boschiva protetta, dell'art. 6 LPN riguardo alla salvaguardia e al rispetto di un oggetto di importanza nazionale iscritto in un inventario federale, di norme federali e cantonali attinenti alla tutela delle superficie agricole SAC e alla procedura della loro adozione, degli art. 12 e 25 LPAmb riguardo alle immissioni. I ricorrenti fanno pure valere violazioni della garanzia costituzionale della proprietà e dell'art. 6 n. 1 CEDU
 
 
Il ricorso di diritto pubblico ricalca le censure sollevate nel ricorso di diritto amministrativo; vi sono tuttavia in particolare ancora fatte valere violazioni della protezione contro l'arbitrio, della tutela della buona fede e del diritto di essere sentito. 
 
C.- Gli atti di ricorso non sono stati intimati alle controparti. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 125 II 293 consid. 1a, 497 consid. 1a). 
 
 
a) Il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso di diritto pubblico sono legati da una stretta relazione e sono impostati sulle stesse, o analoghe, censure. 
La decisione impugnata è unica, e uguale è la fattispecie. 
Entrambi i ricorsi tendono alla reiezione, rispettivamente all'annullamento, del piano generale della nuova strada, il ricorso di diritto amministrativo contenendo anche una domanda subordinata volta al rinvio degli atti all'Autorità cantonale. Si giustifica, in tali circostanze, di trattare i gravami congiuntamente e di pronunciare un unico giudizio (DTF 122 II 367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 consid. 1). 
 
 
b) Quando, come in concreto, la parte ricorrente agisca simultaneamente attraverso la via del ricorso di diritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto amministrativo occorre, in base alla regola della sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all'art. 84 cpv. 2 OG, esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (DTF 123 II 231 consid. 1, 122 II 373 consid. 1b, 122 I 267 consid. 1a). 
 
c) Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle Autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste negli art. da 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2, 122 I 328 consid. 1a, 122 II 274 consid. 1, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in gioco la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 I 231 consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b). 
 
 
Le decisioni cantonali di ultima istanza relative a piani di utilizzazione (tra cui possono rientrare progetti stradali, cfr. al riguardo DTF 117 Ib 35 consid. 2, 116 Ib 159 consid. 1a, 112 Ib 164 consid. 1, 409 consid. 1b e c, e DTF 120 Ib 27 consid. 1 in relazione alla LPN; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 389 pag. 210 seg. ; cfr. pure l'art. 13 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983) sono impugnabili, di regola, mediante ricorso di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT), il ricorso di diritto amministrativo essendo riservato nei casi di decisioni cantonali di ultima istanza concernenti le indennità per restrizioni della proprietà secondo l'art. 5 LPT e di autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT (art. 34 cpv. 1 LPT). 
Qualora siano contestate disposizioni fondate sul diritto sostanziale della Confederazione, segnatamente sulla protezione dell'ambiente o della natura, contenute nel piano di utilizzazione, o la loro assenza, la giurisprudenza del Tribunale federale considera ancora ammissibile, eccezionalmente, il ricorso di diritto amministrativo: tale rimedio di diritto permette pure di sollevare censure concernenti l'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio, allorché queste ultime norme sono necessariamente in relazione con quelle del diritto sulla protezione della natura e dell'ambiente e quando non sussistano motivi di irricevibilità secondo gli art. 99 e segg. OG, segnatamente secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c OG. La proponibilità del ricorso di diritto amministrativo è data in particolare quando il piano concerne un progetto concreto e assume quindi il carattere di una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (DTF 123 II 88 consid. 1a, 231 consid. 2, 289 consid. 1b, 121 II 72 consid. 1b; cfr. , riguardo al decreto legislativo con cui il Gran Consiglio ticinese approvava, secondo l'ordinamento previgente, la costruzione di una strada, DTF 116 Ib 418 consid. 1a). L'art. 99 cpv. 1 lett. c OG non esclude d'altra parte in via di massima, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorso di diritto amministrativo contro i piani di utilizzazione ai sensi degli art. 14 e segg. LPT (DTF 123 II 88 consid. 1a/dd e rinvii). 
 
 
d) Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l' eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento: questo rimedio assume anche la funzione di tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, propria del ricorso di diritto pubblico (art. 104 lett. a OG; DTF 125 II 1 consid. 2a, 497 consid. 1b/aa e rinvii). Il giudice amministrativo federale può così essere adito con censure relative alla violazione di questi diritti; le esamina nello stesso modo di quando statuisce, come giudice costituzionale, su un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ib 287 consid. 3d, 119 Ib 380 consid. 1b, 118 Ib 130 consid. 1a, 196 consid. 1c) e il suo potere d'esame è uguale a quello di cui fruisce nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (DTF 118 Ib 132 consid. 1a, 199 consid. 1c, 118 Ia 10 consid. 1c e b). 
 
Questa condizione si verifica in concreto segnatamente per le censure concernenti le asserite lesioni del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), del diritto alla protezione dall'arbitrio e della tutela della buona fede, garantiti dall'art. 9 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.). Queste censure sono in stretta relazione con le questioni poste dal diritto federale: in tale misura il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione del ricorso di diritto pubblico. Ne segue che il rimedio esperito dovrebbe essere trattato unicamente come ricorso di diritto amministrativo; il ricorso di diritto pubblico, sussidiario, è quindi inammissibile (art. 84 cpv. 2 OG; DTF 124 I 223 consid. 1a, 123 I 313 consid. 1a, 123 II 88 consid. 1a/ee, 231 consid. 9). 
 
 
 
e) La legittimazione di Vanna Sandoli e di Walter Casarico è palese (art. 103 lett. a OG). Quella di Michela Sesana non ha bisogno di essere esaminata, visto l'esito del gravame. 
 
2.- La decisione dedotta in giudizio emana dal Gran Consiglio del Cantone Ticino e riguarda una vertenza concernente la procedura di adozione e di approvazione del piano generale di una strada cantonale. 
 
a) L'art. 98a OG fa obbligo ai Cantoni di istituire Autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, in quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quest'ultima evenienza si avvera in concreto (art. 97 cpv. 1, 98 lett. g OG). A partire dal 15 febbraio 1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della novella legislativa introducente l'art. 98a OG), l'art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la competenza di un'Autorità giudiziaria cantonale quando pure manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7) o, come in concreto, la norma transitoria ne faccia astrazione. La vertenza doveva pertanto essere sottoposta, quale ultima istanza cantonale destinata a dirimerla, a un Tribunale nel Cantone: secondo l'art. 13 della legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983, nel tenore modificato il 6 febbraio 1995 e valido dal 15 marzo successivo, i piani generali seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonale, esaminati in ultima istanza ricorsuale dal Tribunale della pianificazione del territorio (art. 49 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990). In tali circostanze, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale interposto contro la decisione del Parlamento è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l' art. 98a OG (DTF 123 II 231 consid. 7 pag. 237). Il presente ricorso non può quindi essere esaminato nel merito, non essendo stato utilizzato il rimedio giuridico dato e imposto dall'art. 98a cpv. 1 OG, e questa norma essendo già direttamente applicabile quando il Parlamento si è pronunciato. 
 
In tali circostanze l'incarto viene inviato all'Autorità giudiziaria cantonale verosimilmente competente in ultima istanza e cioè al Tribunale della pianificazione del territorio, perché si pronunci sulla vertenza (vedi DTF 123 II 231 consid. 8c). Si rileva a questo riguardo che, con la trasmissione dell'incarto alla Corte cantonale, il presente giudizio di irricevibilità non ha come conseguenza di rendere direttamente esecutiva la decisione impugnata presa dal Gran Consiglio (DTF 123 II 231 consid. 8d pag. 240). 
 
b) La decisione del Gran Consiglio non indica le possibilità di ricorso. Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale: quando il diritto cantonale lo prevede espressamente (cfr. l'art. 26 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966), l'Autorità giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui mezzi legali e, se questa istruzione è errata o incompleta, il ricorrente ha per regola il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede, a meno che l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Quest'ultimo stato di cose non deve ritenersi verificato in concreto, ritenute le particolarità della fattispecie, ove la competenza del Gran Consiglio a decidere quale ultima istanza cantonale poteva essere dedotta da una norma transitoria (l'art. 56a cpv. 1 della citata legge cantonale sulle strade) suscettibile di fuorviante interpretazione. 
 
 
Dato questo esito, poiché la vertenza sarà in ogni caso decisa da un'Autorità giudiziaria cantonale, è superfluo esaminare il caso anche dal profilo dell'art. 6 n. 1 CEDU
 
3.- Si giustifica di non prelevare la tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
 
2. Gli atti sono inviati al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
3. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
 
4. Non si preleva tassa di giustizia. 
 
5. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, ai Municipi dei Comuni di Ligornetto, di Rancate e di Besazio, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e per il Gran Consiglio, all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e al Tribunale della pianificazione del territorio. 
Losanna, 11 febbraio 2000 MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,