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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_99/2013, 
2C_100/2013 
 
Sentenza dell'11 febbraio 2013 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
2C_99/2013 
Imposta cantonale 2010, 
 
2C_100/2013 
Imposta federale diretta 2010, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2013 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 10 luglio 2012 l'Ufficio di tassazione di X.________ ha emesso nei confronti di A.________, divorziata, una tassazione d'ufficio per il 2010 (reddito imponibile fissato a fr. 66'300.-- per l'IC e a fr. 74'900.-- per l'IFD); la contribuente non aveva infatti consegnato la propria dichiarazione né dopo un richiamo e una diffida né dopo essere stata multata ed essersi vista assegnare un nuovo termine per procedervi. 
 
B. 
Il 24 settembre 2012 A.________ ha inoltrato la propria dichiarazione fiscale 2010 (dichiarando un reddito da attività dipendente di fr. 32'480.--, un reddito accessorio da attività indipendente di fr. 2'700.--, delle indennità di disoccupazione per fr. 22'115.-- e gli alimenti per la figlia pari a fr. 8'400.--), spiegando nella lettera ivi annessa di avere ricevuto solo allora la tassazione d'ufficio e di aver affrontato una serie di problemi nel corso del 2011 che l'avevano involontariamente portata ad omettere i propri obblighi fiscali. 
Considerando detto scritto come un reclamo, l'Ufficio di tassazione di X.________ l'ha dichiarato inammissibile per tardività il 10 ottobre 2012. 
 
C. 
Adita l'8 novembre 2012 da A.________, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ne ha respinto il gravame il 14 gennaio 2013. In primo luogo ha osservato che oggetto di disamina era unicamente la decisione d'irricevibilità emessa dall'Ufficio di tassazione (e non il merito della tassazione) nonché ha ricordato le esigenze legali e giurisprudenziali concernenti l'intimazione e/o la notifica di decisioni, in particolare quelle relative alla prova che la decisione era stata notificata ed a quale data, nonché alla decorrenza dei termini in caso di omessa o anomala notifica (cfr. sentenza impugnata consid. 2.4 - 2. 5 pag. 4 segg.). Nel caso concreto la Corte cantonale è giunta alla conclusione che anche se l'autorità fiscale non aveva potuto fornire la prova dell'avvenuta intimazione della decisione del 10 luglio 2012, avendola inviata per posta semplice, in casu ne era tuttavia data la prova indiretta. Alla contribuente erano infatti stati inviati il 31 luglio 2012 i conguagli IC/IFD, sui quali figurava la data della decisione di tassazione. Di conseguenza al più tardi all'inizio agosto 2012 ella doveva presumere che era stata emanata una decisione nei sui confronti. Attendere pertanto più di un mese prima di intraprendere alcunché era eccessivo e disattendeva il principio della buona fede. In ogni caso la sua affermazione secondo cui aveva preso conoscenza dei vari conguagli solo il 14 settembre 2012, data alla quale aveva contattato telefonicamente il fisco, risultava altamente inverosimile. 
 
D. 
Il 28 gennaio 2013 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale lamenta, tra l'altro, di dovere pagare più imposte di quanto dovuto e chiede che la sua situazione venga rivalutata. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). 
 
1.2 Il giudizio impugnato, che tratta dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale 2010 (cfr. DTF 135 II 260 consid. 1.3.2 pag. 263 seg.), giustifica la congiunzione dei due incarti aperti a seguito dell'inoltro del ricorso in merito a tali imposte. 
 
2. 
2.1 L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone che l'atto di ricorso contenga i motivi su cui si fondano le conclusioni della parte ricorrente e che negli stessi venga spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto. La motivazione deve quindi essere riferita all'oggetto del litigio e risultare pertinente, in modo che dal ricorso emerga perché e su quali punti la decisione contestata viene impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287). 
Esigenze accresciute valgono poi per la contestazione dei fatti. In effetti il Tribunale federale fonda di principio la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente deve perciò spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, ovvero in particolare perché gli accertamenti dell'istanza precedente risulterebbero non solo errati, ma addirittura arbitrari (cfr. DTF 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398); in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 134 I 65 consid. 1.5 pag. 68; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254). 
 
2.2 Nell'allegato ricorsuale la ricorrente si limita a proporre una propria versione di alcuni fatti. In effetti ella afferma di essere stata assente dal 15 al 30 agosto 2012 e di avere preso conoscenza dei conguagli solo al suo rientro, a fine agosto 2012, e di avere allora provveduto ad informarsi presso l'autorità fiscale. Critica poi il fatto di dovere pagare più imposte di quanto dovuto a causa di errori dell'autorità e di documenti non ricevuti. La ricorrente tuttavia non si confronta in maniera adeguata con i fatti ritenuti dall'istanza precedente, spiegando perché le relative constatazioni sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie né spiega in che e perché l'esauriente motivazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale pag. 4 segg.) violerebbe la legislazione federale, rispettivamente disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale applicabile. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
3. 
Vista la situazione finanziaria della ricorrente si rinuncia in concreto a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo). 
 
Losanna, 11 febbraio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud