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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_377/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 febbraio 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Niquille, Ch. Geiser, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Ferrazzini, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa, 
opponente. 
 
Oggetto 
arbitrato interno; arbitrio, 
 
ricorso contro il lodo emanato dall'arbitro unico il 19 giugno 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 15 novembre 2007 B.________ ha acquistato da A.________ 840 azioni della C.________ SA per complessivi fr. 934'080.--, importo versato al momento della firma del contratto, che prevede al punto n. 8 una clausola arbitrale. Il 24 novembre 2009 è iniziata una procedura penale in cui sono stati sequestrati tutti gli averi della predetta banca, alla quale alcune settimane più tardi la FINMA ha ritirato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria e ne ha dichiarato il fallimento.  
 
A.b. Il 29 settembre 2010 B.________ ha comunicato ad A.________ di ritenere il predetto contratto viziato da errore e dolo e ha invano chiesto il rimborso dell'importo pagato.  
 
B.   
Con lodo del 19 giugno 2013, in accoglimento della domanda 6 giugno 2011 inoltrata da B.________ nei confronti di A.________, l'arbitro unico ha accertato che il contratto di compravendita non vincola l'attore perché viziato dal dolo del convenuto e ha condannato quest'ultimo a restituire il prezzo corrisposto per le azioni, oltre agli interessi. 
 
C.   
A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 21 agosto 2013 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del lodo. Afferma che questo sarebbe arbitrario perché l'arbitro ha deciso, violando gli art. 8 CC e 28 CO, senza che sia stato raggiunto il grado di prova esatto dal diritto federale. Ritiene che il lodo sia pure arbitrario, perché violerebbe gli art. 23 e 28 CO, atteso che l'attore non ha chiesto di subordinare la condanna del convenuto alla rifusione del prezzo di acquisto alla contestuale resa delle 840 azioni. Sostiene infine in via subordinata che, anche in assenza di una tale richiesta dell'attore, l'arbitro non poteva limitarsi, come ha invece fatto, a semplicemente ordinare il rimborso dell'importo pagato senza nel contempo prescrivere la consegna delle azioni. 
 
 B.________ ha proposto, con risposta 12 settembre 2013, la reiezione sia della domanda di misure d'urgenza sia del ricorso. Il 30 settembre 2013 il ricorrente ha inoltrato una replica spontanea. 
 
 Con decreto del 24 ottobre 2013 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La sede del tribunale arbitrale si trova in Svizzera, nazione in cui le parti sono domiciliate. Il capitolo 12 della LDIP non è applicabile nella fattispecie, trattandosi di un arbitrato interno nel senso degli art. 353 segg. CPC e le parti non hanno fatto uso della facoltà, riservata dall'art. 353 cpv. 2 CPC, di escludere queste disposizioni in favore di quelle previste dalla LDIP. 
 
2.   
La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore. 
 
Via di ricorso straordinaria e di natura essenzialmente cassatoria (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LTF per quanto quest'ultimo consente al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito), il ricorso in materia civile diretto contro una decisione della giurisdizione arbitrale nazionale è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF
 
L'art. 77 cpv. 3 LTF impone al Tribunale federale di esaminare unicamente le censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. Per la motivazione delle censure rimangono applicabili (sentenza 4A_454/2011 del 27 ottobre 2011 consid. 2.1) i severi requisiti sviluppati dalla giurisprudenza in applicazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 128 III 50 consid. 1c). 
 
3.   
Giusta l'art. 393 lett. e CPC la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. Per diritto si intende unicamente il diritto materiale, ad esclusione del diritto di procedura (sentenza 4A_214/2013 del 5 agosto 2013 consid. 5.1; DTF 131 I 45 consid. 3; 112 Ia 350 consid. 2). 
 
 La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_634/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 2.1.1). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 138 III 378 consid. 6.1, con rinvii). Il citato motivo di ricorso è stato ripreso dall'art. 36 lett. f del concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (CA). Secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'appena menzionato articolo, la quale conserva la sua validità anche con l'entrata in vigore del CPC (sentenza 4A_537/2012 dell'8 gennaio 2013 consid. 2.2), un accertamento di fatto è unicamente arbitrario nel caso in cui il tribunale arbitrale, in seguito ad un'inavvertenza, si è posto in contraddizione con gli atti dell'incartamento, sia perdendo di vista certi passaggi di un determinato atto o attribuendo loro un contenuto diverso da quello che hanno realmente, sia ammettendo per errore che un fatto è dimostrato da un atto, quando questo in realtà non dà invece alcun ragguaglio in materia. L'oggetto della censura di arbitrio è quindi ridotto e non concerne l'apprezzamento delle prove e le conclusioni derivatene, ma riguarda unicamente le constatazioni di fatto manifestamente confutate da atti dell'incartamento. In materia di arbitrato il modo in cui il tribunale ha esercitato il proprio potere di apprezzamento non può essere oggetto di ricorso: la censura di arbitrio è limitata agli accertamenti che non dipendono da una valutazione e cioè a quelli che sono inconciliabili con gli atti della causa (DTF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7 ancora confermati nella sentenza 4A_398/2013 del 10 gennaio 2014 consid. 2.1). 
 
4.   
 
4.1. L'arbitro ha indicato che dall'istruttoria penale e da quella del procedimento arbitrale risulta che il convenuto ha ingannato l'attore in occasione della compravendita, indicando nel relativo contratto che il valore delle azioni è stato determinato sulla base del bilancio della società del 31 dicembre 2006 e sottacendo che quest'ultimo era falso e mostrava una (buona) situazione finanziaria inesistente.  
 
4.2. Il ricorrente assevera di già aver contestato in sede di risposta il contenuto e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nella procedura penale. Il teste D.________, che avrebbe da subito tentato di addossargli ogni responsabilità, si è rifiutato di testimoniare nella procedura arbitrale, mentre quanto dichiarato da E.________ e F.________ non costituirebbe una prova dell'esistenza del vizio di volontà, ma avrebbe unicamente permesso all'arbitro di formulare delle ipotesi. Tutti e tre sarebbero del resto stati interessati a tutelare la loro posizione, motivo per cui le loro dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate " una sorta di mezzo di prova imperfetto " che avrebbe dovuto essere completata con altre prove. Afferma quindi che l'arbitro sarebbe caduto nell'arbitrio perché avrebbe deciso a suo sfavore, violando l'art. 8 CC e l'art. 28 CO, senza che sia stato raggiunto il grado di prova previsto dal diritto federale.  
 
4.3. Dal tenore della censura emerge che, contrariamente a quanto affermato nel gravame, il ricorrente si limita a criticare l'apprezzamento delle prove effettuato dall'arbitro, in particolare per quanto attiene all'attendibilità delle dichiarazioni. Giova del resto rilevare che l'arbitro non ha dichiarato di accontentarsi della verosimiglianza né tale circostanza può essere desunta dal lodo. Ne segue che la censura si rivela inammissibile (sopra, consid. 3).  
 
5.   
 
5.1. Nel lodo l'arbitro ha, in accoglimento della domanda principale dell'attore, obbligato il convenuto a restituire il prezzo pagato, oltre interessi, senza menzionare la sorte delle azioni.  
 
5.2. Il ricorrente sostiene che il lodo avrebbe un esito arbitrario perché, in applicazione della giurisprudenza e della dottrina concernenti gli art. 23 e 28 CO, l'attore avrebbe dovuto chiedere una sua condanna condizionale, nel senso che la rifusione del prezzo di acquisto sarebbe subordinata alla contestuale restituzione delle azioni. Afferma che in ogni caso, anche in assenza di una tale richiesta, l'arbitro non avrebbe potuto, senza cadere nell'arbitrio, esimersi dal far dipendere il rimborso del prezzo di vendita dalla consegna delle azioni.  
 
5.3. Ora, nella DTF 83 II 18 consid. 7 il Tribunale federale ha effettivamente ritenuto corretta l'opinione del giudice di prime cure secondo cui, nell'ambito di un contratto sinallagmatico, la restituzione della prestazione alla parte che è incorsa in un errore va accompagnata dall'obbligo di restituire alla controparte quanto ricevuto e ciò anche in assenza di una richiesta in tal senso di quest'ultima. Ciò significa in primo luogo che il diritto federale non impone alla parte che si prevale giudizialmente dell'invalidazione del contratto di domandare una restituzione condizionata della sua prestazione. Inoltre, da tale giurisprudenza non può nemmeno essere dedotto che il giudice che la ignora emani una sentenza insostenibile. Arbitrario non significa infatti semplicemente errato (sopra, consid. 3). Come indicato nella citata sentenza, si potrebbe anche affermare che sussistano delle pretese di indebito arricchimento o rivendicazione indipendenti, sebbene tale avviso non tenga sufficientemente conto del fatto che le reciproche prestazioni sono state effettuate in seguito al contratto invalidato. Già questo motivo è sufficiente per escludere che il lodo impugnato sia arbitrario. La censura si rivela pertanto infondata.  
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si appalesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 12'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitro unico. 
 
 
Losanna, 11 febbraio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti