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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.253/2003 /bom 
 
Sentenza dell'11 marzo 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Féraud, Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
U.________, 
C.________, 
M.________, 
ricorrenti, 
patrocinate dall'avv. Rossano Pinna, studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 15 ottobre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico. Il 4 ottobre 2000 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione della documentazione di conti intestati alla C.________ e alla U.________, indicate in un complemento rogatoriale. Con sentenza del 13 marzo 2001 (causa 1A.285/2000) il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato dalle due società, mentre con sentenza del 15 febbraio 2002 (1A.37/2002) ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso un'ulteriore trasmissione di giustificativi bancari. 
B. 
Mediante complementi del 20 maggio e del 21 giugno 2002 la Procura di Milano ha chiesto alle Autorità svizzere di eseguire ulteriori misure di assistenza nell'ambito del procedimento penale contro V.________, B.________, F.________ e P.________, per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio. 
 
Con ordinanza di entrata in materia del 24 giugno 2002 il MPC ha ammesso le domande complementari e, come chiesto dall'Autorità estera, ha ordinato alla Banca della Svizzera Italiana di Lugano (BSI) di trasmettergli la documentazione concernente il conto della M.________ e la corrispondenza, rapporti e altri atti riguardanti questa società, la U.________ e la C.________. Il 2 ottobre 2002 il MPC ha interrogato, in qualità di testimone, D.________, funzionario della BSI, dopo che con sentenza del 30 settembre 2002 il Tribunale federale aveva respinto un ricorso di diritto amministrativo presentato contro questa audizione (causa 1A.196/2002). 
C. 
Il MPC ha offerto alla M.________ la possibilità di esprimersi sulla trasmissione dei documenti bancari e del verbale di interrogatorio: la società si è limitata ad opporsi alla prospettata esecuzione semplificata della domanda. 
 
Mediante decisione di chiusura del 15 ottobre 2003, il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione bancaria della M.________ e del verbale di interrogatorio. 
D. 
La U.________, la C.________ e la M.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullare la decisione impugnata siccome non motivata e, in via subordinata, di trasmettere loro le osservazioni del MPC per esprimersi al riguardo. Nel merito postulano di annullare la decisione impugnata e, in via subordinata, di invitare l'Ufficio federale di giustizia (UFG) a richiedere determinate informazioni complementari alla Procura di Milano e di sospendere la procedura ricorsuale, concedendo alle parti la facoltà di esprimersi sulla risposta prodotta dall'autorità richiedente. 
 
L'UFG propone la reiezione del ricorso, il MPC, rinunciando a formulare osservazioni, chiede di respingerlo in quanto ammissibile. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2). 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità federale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1). 
1.3 La legittimazione della M.________ ad opporsi alla trasmissione dei documenti bancari del suo conto è pacifica (art. 9a lett. a dell'ordinanza di esecuzione del 24 febbraio 1982, OAIMP; RS 351.11), mentre essa dev'essere negata alle altre due società. Riguardo alla trasmissione del verbale di interrogatorio, le ricorrenti, tenute ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano sulla circostanza che le dichiarazioni del testimone concernono fatti che le riguardano e che apparterrebbero alla loro sfera segreta, protetta dal segreto d'affari (art. 162 CP) e dal segreto bancario; aggiungono che i documenti prodotti durante l'audizione si riferiscono a operazioni effettuate sui loro conti. La tesi è infondata, come noto alla U.________ e alla C.________ (v. cause 1A.195 e 196/2002, sentenze del 30 settembre 2002 nei loro confronti). 
1.3.1 Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta infatti, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459 consid. 2c). Terzi, anche se toccati personalmente dalle dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio, non sono per contro legittimati a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2b, 123 II 153 consid. 2b, 122 II 130 consid. 2c). 
1.3.2 Il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto qualora le informazioni ivi contenute siano equiparabili a una trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarla (DTF 124 II 180 consid. 2; causa 1A.141/1998, sentenza del 9 febbraio 1999, consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi inerente alla legittimazione è stata ammessa unicamente nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso e di eludere le norme sulla protezione giuridica riguardo a informazioni su conti bancari. Come è noto alle citate ricorrenti, il fatto che il testimone avrebbe svelato informazioni coperte dal segreto d'affari e bancario non è decisivo. Del resto, il segreto bancario non osta, da solo, all'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa): se le altre condizioni dell'assistenza sono adempiute, non si giustifica, di massima, di rifiutarla al solo scopo di proteggerlo (DTF 123 II 153 consid. 7). 
1.3.3 Le ricorrenti si limitano ad affermare, in maniera del tutto generica e senza precisare i passaggi nel verbale, che il testimone si è espresso su documenti bancari dei loro conti: con ciò, esse non dimostrano che si sarebbe in presenza della sopra menzionata eccezione e di un'elusione delle norme sulla protezione giuridica, tanto meno nella fattispecie, ove la documentazione dei conti delle due menzionate ricorrenti è già stata trasmessa all'autorità richiedente (DTF 124 II 180 consid. 2c in fine; cause 1A.285/2000 e 1A.37/2002). La legittimazione dev'essere quindi negata riguardo alla trasmissione del verbale litigioso e, quindi, interamente, alla U.________ e alla C.________. 
1.3.4 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
2. 
2.1 La M.________, legittimata ad opporsi alla consegna della documentazione bancaria, incentra le critiche sull'asserita lacunosità della rogatoria iniziale del 14 ottobre 1996 e adduce ch'essa non indicherebbe gli atti illeciti né preciserebbe il suo coinvolgimento in questi supposti reati. Aggiunge che anche la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione riguardo alla condizione della doppia punibilità e al rispetto del principio della proporzionalità. 
 
La ricorrente si limita tuttavia a riproporre, in gran parte, le censure già sollevate dalle altre due società nell'ambito delle precedenti vertenze, critiche già ritenute prive di fondamento. L'ammissibilità della richiesta iniziale è infatti già stata accertata dal Tribunale federale, che ha altresì ritenuto l'esposto dei fatti, non lacunoso, conforme alle esigenze poste dagli art. 14 CEAG e 28 AIMP (cause 1A.285/2000, sentenza del 13 marzo 2001, consid. 1b, e 1A.267/1999, sentenza del 7 gennaio 2000). La ricorrente si limita del resto a sostenere, senza meglio precisare l'assunto, che i fatti contenuti nei complementi del 20 maggio e del 21 giugno 2002 divergerebbero l'uno dall'altro; ne deduce che si sarebbe in presenza di una nuova rogatoria. L'assunto non regge. È infatti manifesto che i complementi litigiosi s'innestano sulla richiesta iniziale, integrandola, come peraltro espressamente indicato negli stessi. La circostanza ch'essi espongano e precisino i fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale è dovuto all'avanzamento delle indagini e alle nuove risultanze processuali. Queste indicazioni permettono di capire in maniera sufficiente i fatti, già noti, oggetto dei complementi litigiosi, di cui la ricorrente non dimostra la contraddittorietà. Ne discende che le censure ricorsuali sull'asserita lacunosità dei complementi rogatoriali non reggono, come pure quelle inerenti a una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata. La richiesta di invitare l'autorità richiedente a fornire informazioni complementari deve pertanto essere disattesa. 
2.2 La ricorrente rileva che nei complementi del 20 maggio e del 21 giugno 2002 (e nemmeno in uno ulteriore del 5 settembre 2002) l'autorità estera sostiene che l'ultima cessione sui diritti televisivi destinati al mercato italiano da parte della ricorrente e di un'altra società a due società maltesi sarebbe avvenuta senza alcuna giustificazione commerciale: essa non menziona tuttavia alcuna indicazione temporale, impedendo in tal modo di verificare se l'asserito aumento del valore sia giustificato o meno. Ora, ricordato che spetta al giudice estero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), la ricorrente disattende che i complementi non si limitano a questa transazione e che, vista la complessità della fattispecie, l'autorità richiedente necessita di tutte le informazioni, riferibili a diverse società. 
2.3 La ricorrente ravvisa inoltre una violazione del principio della proporzionalità e, adducendo l'assenza dei requisiti per la punibilità dei reati, specialmente riguardo all'accusa di falso in bilancio, sostiene che il verbale d'interrogatorio non sarebbe più utilizzabile nel procedimento estero. Ricordato ch'essa non è legittimata ad opporsi alla trasmissione del verbale, la censura non reggerebbe comunque. La ricorrente sostiene che sarebbe inutile trasmettere il verbale di interrogatorio poiché le informazioni contenutevi non sarebbero idonee a comprovare il teorema degli inquirenti italiani. L'assunto è ininfluente, la valutazione delle prove spettando in primo luogo al giudice estero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza. Anche la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di un quesito relativo alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). L'utilità e la rilevanza potenziale per il procedimento estero del verbale e della documentazione bancaria di una società coinvolta nelle sospettate transazioni non possono pertanto manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). 
2.4 L'ipotesi ricorsuale, secondo cui i mezzi di prova litigiosi potrebbero essere utilizzati anche nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di una persona che potrebbe avvalersi dell'immunità, non è decisiva. Premesso che la ricorrente non è legittimata a far valere interessi di terzi, secondo l'art. 2 lett. a AIMP, la domanda d'assistenza è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c), norme peraltro non invocate dalla ricorrente. Essa non sostiene però, né dimostra che, nel quadro del procedimento italiano, gli interessati non potrebbero avvalersi di tali principi e delle garanzie dell'art. 729 CPP italiano, relativo all'utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria; né essa sostiene né rende verosimile che lo Stato richiedente non rispetterà il principio della specialità (cfr. su questo tema DTF 124 II 184 consid. 5 e 6, 128 II 305 consid. 3.1). 
2.5 Come il Tribunale ha già avuto occasione di rilevare, con l'entrata in vigore il 16 aprile 2002 delle nuove norme italiane in materia di reati societari, il previgente reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 CCI), che aveva un carattere penale giustificante l'assistenza, è stato sostituito dai nuovi art. 2621 CCI (false comunicazioni sociali) e 2622 CCI (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori). Anche secondo tali norme il falso in bilancio costituisce, di massima, un illecito di natura penale e non solo di carattere amministrativo. Non spetta al Tribunale federale esaminare le questioni del regime transitorio (causa 1A.202/2002, sentenza del 14 febbraio 2003, consid. 3). 
2.6 La ricorrente contesta l'adempimento del principio della doppia punibilità, sostenendo che l'art. 160 CP punirebbe soltanto la ricettazione di cose, e non di crediti e adduce che i complementi litigiosi non fornirebbero sufficienti indizi riguardo all'ipotesi di frode fiscale. L'assunto non dev'essere esaminato oltre, ritenuto ch'esso non sarebbe comunque decisivo: in effetti, la ricorrente disattende che l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Ora, il Tribunale federale ha già stabilito che i fatti addotti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (v. anche causa 1A.411/1996, sentenza del 26 marzo 1997, nei confronti delle altre due ricorrenti). La stessa conclusione vale anche per l'accenno al reato di riciclaggio, come pure per il quesito di sapere se siano adempiute le condizioni del reato di frode fiscale addotto nelle domande complementari del 2002, visto che l'assistenza dev'essere comunque concessa per altre infrazioni. 
2.7 Riguardo all'accusa di appropriazione indebita la ricorrente adduce che, secondo il diritto italiano, il reato sarebbe punibile soltanto su querela, che non risulterebbe essere stata presentata. Anche questa critica non reggerebbe, visto che la querela penale è presupposto processuale e non condizione di punibilità (causa 1A.28/1998, sentenza dell'8 ottobre 1998, consid. 5e, apparsa in Rep 1998 134; causa 1A.213/1994, sentenza del 17 maggio 1995, consid. 3b apparsa in Rep 1995 120; cfr. anche DTF 122 II 134 consid. 7b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 353). Il motivo di rifiuto della richiesta fondato sull'asserita prescrizione del reato di appropriazione indebita - quesito che peraltro nel quadro dell'assistenza internazionale regolata dalla CEAG non dev'essere, di massima, esaminato (DTF 117 Ib 53) - può essere invocato soltanto dalla persona perseguita, e non da terzi, come la ricorrente, non tutelata da questa norma (Zimmermann, op. cit., n. 435 e seg.). 
2.8 Infine, accennando all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. Anche per questo motivo il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. 
3. 
Ne segue che il ricorso della U.________ e della C.________ dev'essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso della M.________ dev'essere respinto in quanto ammissibile. 
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso della U.________ e della C.________ è inammissibile. 
2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso della M.________ è respinto. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della U.________ e della C.________ in ragione di 2/5 e della M.________ in ragione di 3/5. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 95799). 
Losanna, 11 marzo 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: