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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.116/2005 /biz 
 
Sentenza dell'11 marzo 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
misure sostitutive alla detenzione, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 25 gennaio 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito a un esposto del 24 agosto 2004 inviatogli dal Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni fiduciarie, ha aperto un procedimento penale a carico del cittadino italiano A.________, residente a Viganello. L'interessato è stato udito dal procuratore pubblico il 16 settembre 2004, dopo che erano stati effettuati una perquisizione della sua abitazione e il sequestro di documenti. Nei suoi confronti il procuratore pubblico ha poi promosso l'accusa per i reati di riciclaggio di denaro, in subordine di appropriazione indebita, falsità in documenti ed esercizio abusivo della professione di fiduciario. 
In considerazione dei bisogni istruttori e del pericolo di fuga il magistrato inquirente ha ordinato seduta stante l'arresto dell'accusato. Il giorno successivo, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) ha ordinato la sua scarcerazione, sostituendo la detenzione preventiva con una misura meno incisiva della libertà personale, segnatamente il deposito dei documenti di legittimazione. 
B. 
L'8 novembre 2004 l'interessato ha chiesto la restituzione di questi documenti. Il procuratore pubblico l'ha subordinata alla prestazione di una cauzione di fr. 50'000.--. Contro questa decisione del 18 novembre 2004 l'istante è insorto dinanzi al GIAR che, ritenuti seri indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga, ha respinto il reclamo con giudizio del 22 dicembre 2004. L'interessato ha adito allora la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con sentenza del 25 gennaio 2005, ha respinto il gravame. 
C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede l'annullamento della decisione impugnata, la declaratoria della nullità assoluta della perquisizione e del sequestro, degli interrogatori e dell'arresto, la declaratoria di inammissibilità e inutilizzabilità dei mezzi di prova assunti, quella dell'incompetenza funzionale delle autorità penali ticinesi, come pure la "statuizione volta all'osservanza e di rispetto dei rapporti fra ordinamenti giuridici originali statuali, autonomi e sovrani", segnatamente tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera. 
La Corte cantonale, il GIAR e il Ministero pubblico, senza formulare osservazioni, si rimettono al giudizio del Tribunale federale. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1, 306 consid. 1.1). 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale: esso adempie quindi il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (cfr. art. 284 CPP/TI) ed è, di massima, ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 87 OG. La legittimazione del ricorrente, direttamente toccato dalla contestata misura coercitiva, è manifesta (art. 88 OG). 
1.3 Salvo eccezioni qui non realizzate, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, segnatamente i postulati giudizi di accertamento, sono pertanto inammissibili (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 I 213 consid. 1c, 125 I 104 consid. 1b, 124 I 327 consid. 4a e b con numerosi rinvii a decisioni di accertamento). 
1.4 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso, oltre alla designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere, pena l'inammissibilità, un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6). 
1.4.1 Nella misura in cui il ricorrente critica genericamente, con considerazioni di carattere appellatorio, la decisione impugnata, come se il Tribunale federale fosse abilitato a ricercare la migliore interpretazione e applicazione del diritto cantonale, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile. In effetti, segnatamente per sostenere l'arbitrio (su questa nozione vedi DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43), non è sufficiente contrapporre il proprio parere a quello espresso dalla precedente autorità. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile e quindi arbitraria non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1). Ciò non si verifica nella fattispecie. 
1.4.2 Il ricorrente solleva eccezioni generiche relative al procedimento e alle modalità della perquisizione, del sequestro e del suo interrogatorio. Queste censure, che esulano dall'oggetto del litigio, sono inammissibili. Lo sarebbero inoltre per carenza di motivazione (art. 90 OG), visto ch'egli non si confronta del tutto con le puntuali argomentazioni poste a fondamento del giudizio impugnato, segnatamente l'accertata tardività di tali censure e il mancato rispetto del principio della buona fede processuale, visto che all'epoca era patrocinato da un difensore di fiducia. 
1.5 Il carcere preventivo e le sue misure sostitutive, come in concreto la consegna di documenti rispettivamente il deposito di una cauzione (cfr. al riguardo DTF 130 I 234 consid. 2.2), sono compatibili con la libertà personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fondano su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 128 I 184 consid. 2.1, 125 I 361 consid. 4a): questa, peraltro non contestata, è data in concreto dagli art. 95 e 96 CPP/TI. La loro legittimità va esaminata innanzitutto in base alle disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 281 consid. 3); per l'interpretazione e l'applicazione del diritto alla libertà personale il Tribunale federale considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU, in quanto esse contribuiscano a concretarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4, 114 Ia 281 consid. 3). Queste misure devono essere giustificate da preminenti motivi di interesse pubblico. Fra questi possono essere menzionati i bisogni dell'istruttoria, i rischi di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato e, infine, quello di fuga, quando vi sia ragione di dubitare che, malgrado la prestazione di garanzie e l'adozione di misure di controllo, il prevenuto si sottragga verosimilmente al processo o all'esecuzione della sentenza (art. 36 cpv. 2 Cost. e 95 cpv. 1 CPP/TI; DTF 115 Ia 293 consid. 5 e rinvii). Infine, esse devono rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.; DTF 123 I 268 consid. 2c). 
1.6 In relazione all'art. 36 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale sono esaminate soltanto dal profilo dell'arbitrio e l'esercizio del potere di apprezzamento, che le compete, è sindacato nel ristretto ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 128 I 184 consid. 2.1, 123 I 31 consid. 3a). 
2. 
2.1 Nel merito, il ricorrente incentra il gravame sull'asserita incompetenza territoriale delle autorità ticinesi sostenendo, in sostanza, che i fatti oggetto d'indagine avrebbero avuto luogo quando egli non risiedeva ancora in Ticino, ma in Italia, e concernerebbero una società del Liechtenstein. Al riguardo egli si limita a rilevare che si sarebbe trattato di una gestione di fatto nell'ambito di una vicenda, al suo dire di natura civilistica, che s'innestava su una pluralità di atti e di fatti; gli atti giuridici sarebbero soggetti alla giurisdizione del Liechtenstein, mentre quelli principali a quella di Zurigo. Relativamente a questi ultimi, riguardanti un versamento di sei milioni di dollari americani, di cui sarebbe il beneficiario economico, effettuato cinque anni orsono da una banca di Nassau su una zurighese, il ricorrente si diffonde imperniandovi il gravame, per escludere la competenza repressiva delle autorità ticinesi. 
2.1.1 La CRP, con richiamo agli art. 7 e 305bis cpv. 3 CP, ha ritenuto che sia l'imputazione di riciclaggio, riferita alla movimentazione di sei milioni di dollari americani, sia l'ipotesi del reato di falsità in documenti, legata ad atti bancari, hanno un legame con il territorio ticinese, ritenuto che il trasferimento è stato operato prevalentemente dal ricorrente con l'ausilio di un ufficio ticinese di una banca privata. Ha stabilito che questa conclusione vale anche per l'imputazione di esercizio abusivo di attività fiduciarie, ritenuto che sono state svolte, almeno in parte, in Ticino. La Corte cantonale ha concluso che allo stadio attuale delle indagini esistono elementi sufficienti, che dovranno ovviamente essere approfonditi nel corso dell'istruzione formale, per fondare la competenza del Ministero pubblico ticinese. 
2.1.2 La censura, non proponibile con un ricorso di diritto pubblico, è inammissibile, ritenuto che le non meglio precisate contestazioni sulla competenza concernono la criticata applicazione del diritto federale (cfr. art. 269 PP), in particolare dell'art. 7 CP. Per quanto riguarda segnatamente la contestazione sul foro intercantonale essa dev'essere proposta, se del caso, davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cfr. gli art. 343, 350 e 351 CP; cfr. DTF 125 IV 14 consid. 2, 177, 124 IV 241 consid. 3; cfr. anche DTF 128 IV 232 consid. 3.2 e DTF 120 IV 146 consid. 1 e 2 concernente l'istanza di designazione del foro; cfr. inoltre l'art. 38 CPP/TI concernente il foro della commissione del reato e la competenza delle autorità del luogo di domicilio e di dimora). 
2.2 Il ricorrente, adducendo una "incompatibilità endoprocessuale con giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza praeter legem" e sostenendo che la Corte cantonale non avrebbe potuto procedere a un'asserita "valutazione contenutistica sulla consistenza dell'ipotesi accusatoria", misconosce che le considerazioni della CRP non anticipano affatto (cfr. su questo tema DTF 124 I 327 consid. 3 e rinvii), come a torto sostiene, l'esame della colpevolezza, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale egli potrà avvalersi compiutamente dei suoi diritti (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sul principio "in dubio pro reo", implicitamente richiamato dal ricorrente, v. DTF 120 I 31 consid. 2). 
2.3 Contrariamente a quanto parrebbe ritenere il ricorrente, nemmeno il Tribunale federale deve anticipare, nell'ambito della presente procedura riguardante una misura sostitutiva della carcerazione preventiva, l'esame del giudice di merito con un'esauriente ponderazione di tutte le risultanze probatorie a carico e a discarico dell'accusato. Esso deve invece vagliare se l'autorità cantonale, con motivi sostenibili, poteva ammettere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (DTF 116 Ia 143 consid. 3c). 
2.4 In tale ambito il ricorrente si limita a negare l'esistenza di gravi indizi, adducendo la sua innocenza e l'asserita trasparenza della citata operazione commerciale, sostenendo che la contabile del versamento litigioso, essendo avvenuta cinque anni or sono, costituirebbe la "prova storica, critica, irrefutabilmente documentale, discriminativo-eliminativa di qualsivoglia disvalore penale". Le prolisse argomentazioni ricorsuali non dimostrano tuttavia, manifestamente, l'arbitrarietà del giudizio impugnato. Del resto, egli non contesta che nella fattispecie non sarebbero adempiute le premesse per confermare la misura coercitiva. Limitandosi a criticare solo alcuni dei motivi addotti dalla Corte cantonale, definendoli arbitrari, il ricorrente non sostiene, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, ch'essa sarebbe incorsa nell'arbitrio giungendo alle censurate conclusioni (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). 
2.5 Infine, anche nel presente gravame, come già dinanzi alla CRP, il ricorrente non tenta nemmeno di spiegare perché la facoltà concessagli dal procuratore pubblico, fondata sul principio della proporzionalità, di sostituire il deposito dei documenti con una cauzione, violerebbe la Costituzione. 
3. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 marzo 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: