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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.345/2005 /viz 
 
Sentenza dell'11 maggio 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Betschart e Locher, giudice supplente, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
X.________ SA in liquidazione, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (imposta cantonale 1998, 1999, 2000, 2001), 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 3 novembre 2005 dalla Camera di diritto tributario 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La X.________ SA è una società anonima in liquidazione dal 13 dicembre 1996 avente come scopo il commercio di terreni ed immobili, la loro amministrazione ed il relativo finanziamento. Amministratore unico e liquidatore è il cittadino tedesco A.________, già affiancato, in qualità di ulteriore liquidatrice, da B.________. 
B. 
Nella propria dichiarazione fiscale per il 1998, la X.________ SA ha esposto una perdita d'esercizio di fr. 496'198.-- e perdite riportate pari a fr. 12'645'947.--. Per l'imposta sul capitale, ha indicato il capitale azionario di fr. 100'000.-- ed una riserva legale di pari importo, oltre ad una riserva libera di fr. 20'000'000.--; dedotta da tale somma la perdita d'esercizio e le perdite riportate, per complessivi fr. 13'142'145.--, la contribuente ha dichiarato un capitale imponibile di fr. 7'057'855.--. 
C. 
Nella relativa notifica d'imposta emanata il 13 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino (UTPG) ha riconosciuto che la società non aveva realizzato utili imponibili, mentre ha commisurato il capitale imponibile in fr. 840'000.--. Dal capitale dichiarato l'autorità ha infatti sottratto un preteso prestito di fr. 6'217'418.-- concesso a A.________ (7'057'855 - 6'217'418 = 840'437), sostenendo che lo stesso rappresentava per la società un non-valore, poiché i relativi mezzi erano stati versati in via definitiva al mutuatario. Con decisioni del medesimo giorno, l'UTPG ha notificato le tassazioni anche per gli anni 1999, 2000 e 2001, apportando correzioni analoghe: il capitale imponibile è stato stabilito in fr. 893'000.-- per il 1999, in fr. 757'071.-- per il 2000 e in fr. 673'232.-- per il 2001. Su reclamo, l'8 agosto 2005 la stessa autorità ha confermato le tassazioni emesse. La successiva impugnativa interposta dalla contribuente dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino è stata a sua volta respinta con sentenza del 3 novembre 2005. 
D. 
Il 7 dicembre 2005 la X.________ SA, in liquidazione, ha presentato un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio della Corte cantonale sia annullato nella misura in cui considera il prestito all'azionista quale distribuzione anticipata del dividendo di liquidazione. 
E. 
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino postula che il ricorso, per quanto ammissibile, venga respinto, mentre la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello rinuncia a formulare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 364 consid. 1). 
2. 
2.1 Per quanto concerne le imposte cantonali per gli anni 1998, 1999 e 2000, la pronuncia della Camera di diritto tributario costituisce una decisione di ultima istanza cantonale contro la quale a livello federale non è dato alcun rimedio giuridico ordinario. Il ricorso di diritto amministrativo previsto dall'art. 73 della legge federale, del 14 dicembre 1990, sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) non è infatti proponibile per tassazioni riferite a periodi fiscali precedenti il 1° gennaio 2001 (DTF 131 II 1 consid. 2.1; 130 II 509 consid. 8.2; 128 II 56 consid. 1b; 124 I 145 consid. 1a). Tempestivo e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, limitatamente agli anni menzionati il ricorso di diritto pubblico è pertanto di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. 
2.2 Considerato che respinge il gravame interposto dalla ricorrente contro le decisioni di tassazione emanate nei suoi confronti, il giudizio impugnato riguarda personalmente la ricorrente stessa. Sotto questo aspetto essa potrebbe quindi risultare di per sé legittimata ad aggravarsi contro la pronuncia della Corte cantonale. 
Il riconoscimento della potestà ricorsuale, ai sensi dell'art. 88 OG, presuppone tuttavia che l'interessata sia lesa dall'atto contestato. Quest'ultimo deve quindi causarle un pregiudizio personale e diretto, ciò che è il caso, in altri termini, se l'accoglimento del gravame ha per lei un'utilità pratica di natura materiale o ideale (DTF 114 Ia 93 consid. 1a; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 229; Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berna 2004, pag. 199; cfr. anche sentenza P.1460/1979 dell'11 febbraio 1982, in: StR 37/1982 pag. 270, consid. 1). Ora, la precedente istanza ha ritenuto il prestito all'amministratore unico quale distribuzione anticipata del dividendo di liquidazione, ossia quale costituzione di una cosiddetta riserva negativa (Norberto Bernardoni/Giorgio Duchini, La fiscalità dell'azienda, Agno 1998, pag. 432), con la conseguenza che il corrispondente importo non è stato considerato ai fini della determinazione del capitale imponibile. Da questa tesi non deriva alcuno svantaggio diretto per la ricorrente che anzi, opponendovisi, vorrebbe in sostanza venir tassata sulla base di un capitale imponibile sensibilmente più elevato di quello preso in conto dalle autorità cantonali. L'insorgente non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere. Del resto, è solo il dispositivo di una sentenza ad acquisire forza di cosa giudicata, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (DTF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 323; cfr. anche sentenza 4C.332/2003 del 7 maggio 2004, consid. 1.2, non pubbl. in DTF 130 III 620). La questione di sapere se A.________ abbia ricevuto una prestazione valutabile in denaro non va invero chiarita in questa sede, bensì, se del caso, nell'ambito dei procedimenti sulle sue tassazioni personali. Il ricorso di diritto pubblico contro l'imposizione fiscale della ricorrente risulta perciò inammissibile. 
3. 
3.1 La decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ticinese concerne pure l'imposta sul capitale per l'anno 2001. A questo proposito, il giudizio verte su un aspetto disciplinato nel titolo secondo della legge sull'armonizzazione fiscale e si riferisce ad un periodo fiscale posteriore alla scadenza del termine previsto dall'art. 72 LAID per l'adeguamento delle legislazioni cantonali. In questa misura l'impugnativa va perciò trattata quale ricorso di diritto amministrativo, anche se il giudizio impugnato è direttamente fondato, di per sé, sul diritto cantonale (DTF 130 II 202 consid. 1). 
3.2 Giusta l'art. 103 lett. a OG, è legittimato ad interporre un ricorso di diritto amministrativo chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Questo interesse può essere anche solo di mero fatto e consiste nell'evitare un pregiudizio di natura materiale o ideale che deriverebbe dalla pronuncia avversata (DTF 131 II 587 consid. 2.1, 361 consid. 1.2; 131 V 362 consid. 2.1; Zimmerli/Kälin/Kiener, op. cit., pag. 103; Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea/Francoforte 1998, n. 3.36). Come per il ricorso di diritto pubblico e sulla base degli stessi motivi (cfr. consid. 2.2), pure in questo caso va negata l'esistenza di un interesse degno di protezione da parte della ricorrente all'annullamento della sentenza della Corte cantonale. Anche il ricorso di diritto amministrativo risulta di conseguenza inammissibile. 
4. 
Visto l'esito dei gravami, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico concernente i periodi fiscali 1998, 1999 e 2000 è inammissibile. 
2. 
Trattato quale ricorso di diritto amministrativo, il ricorso concernente il periodo fiscale 2001 è inammissibile. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 maggio 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: