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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 0} 
H 155/05 
 
Sentenza dell'11 maggio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
P.________, India, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue EdmondVaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 31 agosto 2005) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 10 gennaio 2005, confermata il 18 marzo successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Cassa svizzera di compensazione ha disposto l'esclusione di P.________, cittadino svizzero residente in India, nato nel 1957, dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero per il fatto che, malgrado ripetuti solleciti, egli non aveva pagato i contributi dovuti. 
B. 
P.________ si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 31 agosto 2005, ha respinto il gravame e ha avallato l'operato dell'amministrazione. 
C. 
L'interessato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede implicitamente di essere reintegrato nell'assicurazione facoltativa, precisando di non avere pagato i contributi assicurativi in ragione delle sue difficoltà economiche. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, come ha ritenuto il primo giudice, l'amministrazione abbia escluso, in conseguenza del mancato pagamento dei contributi dovuti, P.________ dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero. 
2. 
Il giudice commissionale ha compiutamente esposto le norme (art. 2 LAVS, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2001, nonché art. 13 e 17 OAF) disciplinanti la materia facendo notare che la Cassa, sanzionando con l'esclusione dell'affiliato dall'assicurazione facoltativa il mancato versamento dei relativi contributi, avrebbe agito correttamente. Da queste conclusioni, conformi alla legge, il Tribunale federale delle assicurazioni non vede motivo per scostarsi, con il suo gravame l'insorgente non avendo fornito elementi idonei a metterne in dubbio la pertinenza. 
3. 
L'insorgente è titolare di una rendita AI e non esercita alcuna attività lucrativa. In modo credibile egli fa inoltre valere di trovarsi in una situazione economica di disagio. Viste queste particolari circostanze, pur trattandosi di una procedura non gratuita, la lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG a contrario), si può eccezionalmente dispensare l'interessato dall'onere delle spese processuali. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 11 maggio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: