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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 545/05 
 
Sentenza dell'11 maggio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
G.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 7 luglio 2005) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 26 settembre 2003, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto, per carenza di invalidità di rilievo, la domanda di prestazioni di G.________, nato nel 1951, consulente di assicurazioni, presentata in data 12 agosto 2002 a seguito dei problemi cardiaci e depressivi da lui lamentati. L'amministrazione ha sostanzialmente confermato la propria posizione il 16 dicembre 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato. 
B. 
Postulando l'assegnazione di una mezza rendita, l'assicurato, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 7 luglio 2005, ha respinto il gravame e ha avallato l'operato dell'amministrazione. 
C. 
L'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. Zanetti, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, domanda, in accoglimento del gravame e previo allestimento di una perizia medica neutra, l'annullamento della pronuncia cantonale e il riconoscimento di un'invalidità pari al 50%. 
 
Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione il primo giudice, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato al ricorrente il riconoscimento del diritto a una (mezza) rendita AI. 
2. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente ricordato le regole di diritto applicabili nel caso di specie, menzionando segnatamente le normative in materia di valutazione dell'invalidità e di riconoscimento del diritto a una rendita. A questa esposizione può essere fatto riferimento. 
3. 
Alla pronuncia di primo grado può essere prestata adesione pure nella misura in cui essa, in applicazione di dette regole, ha respinto il gravame dell'interessato, considerando non essere in concreto dato il diritto a prestazioni assicurative. 
 
Il primo giudice si è in effetti fondato sulla dettagliata perizia 11 agosto 2003 del dott. M.________, specialista di psichiatria e psicoterapia, il quale a sua volta aveva preso a base consultazioni di natura generica e cardiologica, a cura rispettivamente dei dottori G.________, D.________ e F.________, nonché il parere espresso dai sanitari della clinica di riabilitazione di S.________, perizia che concludeva per un'inabilità del 20% nell'attività abituale di consulente di assicurazioni, occupazione, questa, ancora sempre - seppur in misura ridotta - ragionevolmente esigibile dal profilo medico psichiatrico. Alla luce della disamina della storia personale, lavorativa e clinica del ricorrente, non erano, secondo il perito, indicati provvedimenti d'integrazione professionale e/o riabilitativi. Le citate risultanze peritali, completate dalla valutazione del cardiologo dott. F.________, secondo cui dal lato prettamente cardiaco ed evitando situazioni di stress intense, l'interessato era abile al lavoro al 100%, permettono in sostanza di giungere a un tasso d'invalidità non sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto a una rendita ai sensi di legge. Sulla scorta delle stesse risultanze, il giudice cantonale ha poi reputato a ragione inutile disporre misure di reintegrazione professionale, spiegando, infine, le ragioni per le quali la perizia del dott. M.________ prevaleva sulle valutazioni divergenti 3 settembre 2003, per quanto riguarda la capacità lavorativa, del dott. G.________, medico curante dell'insorgente. 
4. 
Dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, la pronuncia impugnata merita piena tutela, senza che sia necessario sottoporre il ricorrente a nuovi esami medici, gli atti all'inserto essendo chiaramente sufficienti ai fini del giudizio. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 11 maggio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: