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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_322/2011 
 
Sentenza dell'11 maggio 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, 
via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio, 
opponente. 
 
Oggetto 
denegata e ritardata giustizia (divorzio), 
 
ricorso contro l'inattività della Pretura della 
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. 
 
Considerando: 
che nell'ambito della causa di divorzio promossa da A.________ contro B.________ la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in data 9 giugno 2009, un appello con cui il marito postulava la modifica dei contributi alimentari fissati nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud; 
che la Corte cantonale ha riscontrato un generico degrado delle capacità psicofisiche di A.________, ma non i presupposti per accertare una ridotta capacità lucrativa già a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure provvisionali; 
che la Corte cantonale ha quindi riservato al merito l'esecuzione di un'eventuale perizia medica; 
che con istanza 8 ottobre 2009 A.________ ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di ordinare una perizia medica sul suo stato di salute e sulla sua capacità lavorativa, a valere quale prova nella causa di divorzio tuttora pendente presso la citata autorità; 
che A.________ ha, a più riprese, sollecitato la predetta Pretura a giudicare in merito alla sua istanza 8 ottobre 2009; 
che con ricorso in materia civile del 7 maggio 2011 A.________ è insorto al Tribunale federale per denegata e ritardata giustizia, chiedendo di ordinare alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di emettere immediatamente un giudizio sulla sua istanza 8 ottobre 2009 e chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale; 
che entro il 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), i Cantoni dovevano aver istituito tribunali superiori quali autorità di ricorso di ultima istanza (art. 75 cpv. 2 e art. 130 cpv. 2 LTF); 
 
che giusta l'art. 319 lett. c CPC i casi di ritardata giustizia sono impugnabili mediante reclamo; 
che alla fattispecie si può applicare il CPC sebbene le norme di diritto transitorio menzionino unicamente, con riferimento ai mezzi di impugnazione, la comunicazione della decisione (art. 405 CPC), non giustificandosi di trattare in modo differente, in questo ambito, la contestazione di una sentenza già emanata dalla lamentata procrastinazione della pronuncia di una sentenza; 
che in concreto, prima di inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale, A.________ poteva censurare la pretesa inattività della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud mediante reclamo alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (art. 48 lett. a n. 8 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 [RL/TI 3.1.1.1]); 
che pertanto il presente gravame non rispetta il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall'art. 75 cpv. 1 LTF ad un rimedio al Tribunale federale; 
che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione al ricorrente e alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. 
 
Losanna, 11 maggio 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice presidente: La Cancelliera: 
 
Escher Antonini