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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_345/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 maggio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
ritardata giustizia (pignoramento), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 aprile 2017 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che in data 20 febbraio 2017 A.________ ha presentato un ricorso per ritardata giustizia affinché l'Ufficio di esecuzione di Lugano proceda al pignoramento e fissi la data di realizzazione dei beni pignorati nell'ambito delle esecuzioni da lei promosse contro B.________ e C.________; 
che con sentenza 21 aprile 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso; 
che per quanto concerne la prima esecuzione la Corte cantonale ha osservato come il pignoramento sia ormai stato eseguito sicché il rimprovero di ritardata giustizia è senza oggetto (e comunque il ritardo tra la domanda di proseguimento dell'esecuzione e l'esecuzione del pignoramento è imputabile alla mancanza di collaborazione degli escussi) e come la richiesta di realizzazione dei beni pignorati sia invece prematura poiché, fino a quando gli escussi rispetteranno le scadenze di pagamento loro imposte, la realizzazione è impedita dalla decisione di dilazione 22 novembre 2016 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano (v. art. 123 LEF); 
che per i Giudici cantonali non si giustifica alcun intervento dell'autorità di vigilanza nemmeno per le altre esecuzioni: la seconda è giunta al pignoramento il 16 febbraio 2017 in modo sollecito tenuto conto del comportamento ancora una volta poco collaborativo di B.________, mentre la stessa creditrice ha rinunciato a chiedere il proseguimento della terza esecuzione; 
che con ricorso 5 maggio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che il gravame all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio (la ricorrente si limita a rimettersi al giudizio del Tribunale federale) e manifestamente non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti le critiche della ricorrente rivolte all'autorità di vigilanza (la quale, a suo dire, non poteva ritenere prematura la sua richiesta di realizzazione dei beni pignorati "visto che le scadenze fissate ai debitori non sono state rispettate già da gennaio 2017") si fondano su circostanze non accertate nell'impugnato giudizio, senza che siano adempiuti i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità inferiore (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 49 consid. 5.1; 134 III 643 consid. 5.3.2); 
che le nuove lamentele avverso l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano (il quale, a dire della ricorrente, non le avrebbe trasmesso il verbale di pignoramento del 16 febbraio 2017 e non avrebbe intrapreso alcun passo per accertare se B.________ sia proprietario della D.________SA) risultano poi irricevibili anche per il fatto che non sono rivolte contro la decisione di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF); 
che in tali circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 11 maggio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini