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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_929/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 maggio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari, 
opponente. 
 
Oggetto 
competenza (protezione dell'unione coniugale), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2016 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. I cittadini kosovari A.________ e B.________ si sono sposati in Kosovo nel 2012. Nel dicembre di quell'anno, la moglie ha raggiunto il marito, che è a beneficio di un permesso di domicilio a X.________. I coniugi si sono separati il 20 giugno 2014, la moglie risiede attualmente nella struttura protetta "C.________" a X.________.  
 
A.b. Il 5 settembre 2014, la moglie ha adito il competente Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, accompagnata da un'istanza cautelare di identico contenuto. Il 15 ottobre 2014, il marito ha informato il Pretore di aver promosso, già il 16 luglio 2014, causa di divorzio in Kosovo; non vi era pertanto più spazio per una misura a protezione dell'unione coniugale. La moglie ha contestato la competenza del giudice estero, aggiungendo che la sentenza di lui non avrebbe comunque potuto essere riconosciuta in Svizzera.  
 
A.c. Con sentenza 19 gennaio 2015, il Pretore aggiunto ha accertato la preesistente litispendenza della causa di divorzio in Kosovo, dichiarando di conseguenza irricevibile l'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta dalla moglie.  
 
B.   
Adito dalla moglie con appello 2 febbraio 2015, con la sentenza qui impugnata il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riformato la decisione pretorile accertando la competenza dello stesso magistrato a trattare l'istanza a protezione dell'unione coniugale, in applicazione dell'art. 10 lett. b LDIP (RS 291). 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 2 dicembre 2016, A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede l'annullamento della sentenza 28 ottobre 2016 del Tribunale di appello, e conseguentemente che venga dichiarata irricevibile per incompetenza del giudice adito l'istanza 5 settembre 2014 promossa dalla moglie B.________ (qui di seguito: opponente). 
 
Con decreto presidenziale 28 dicembre 2016 è stato accordato al gravame l'effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il giudizio impugnato, pronunciato da un'istanza cantonale superiore su ricorso (art. 75 LTF), non pone fine alla vertenza, bensì accerta la competenza (territoriale) del giudice svizzero; esso è incidentale. Contro tale giudizio è dato il ricorso immediato al Tribunale federale giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF (DTF 138 III 558 consid. 1.3). Il ricorrente, risultato soccombente avanti al Tribunale di appello, è legittimato a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. La via ricorsuale contro decisioni incidentali segue quella aperta contro il merito della vertenza (DTF 138 III 555 consid. 1 con rinvio). Nel caso concreto, sono controverse misure a protezione dell'unione coniugale, la cui natura civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF è pacifica. La giurisprudenza considera dette decisioni alla stregua di misure provvisionali ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2). Il ricorrente può pertanto unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali.  
 
1.3. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5 con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).  
 
2.   
 
2.1. Il Pretore aggiunto aveva declinato la propria competenza in considerazione dell'anteriore litispendenza della causa di divorzio in Kosovo.  
 
2.2. Il Tribunale di appello ha ribadito che in siffatte circostanze non sussiste più una competenza per la fissazione di misure a protezione dell'unione coniugale giusta l'art. 46 LDIP, a meno che appaia chiaro sin dall'inizio che la sentenza estera di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera (v. DTF 134 III 326 consid. 3.2 e 3.3) - ciò che va tuttavia ammesso con prudenza. Permane inoltre una competenza d'urgenza in Svizzera ai sensi dell'art. 10 lett. b LDIP per decretare provvedimenti cautelari nell'ambito della causa di divorzio (seppure questa sia pendente all'estero), qualora ricorrano (alternativamente) circostanze ben determinate (v. DTF 134 III 326 consid. 3.5.1).  
Il Tribunale di appello ha indi scartato le obiezioni sollevate dalla qui opponente contro la riconoscibilità futura della sentenza di divorzio kosovara (incompetenza territoriale; citazione irregolare), per chinarsi infine sull'ipotesi di una competenza del giudice svizzero fondata sull'art. 10 lett. b LDIP. Esso l'ha ammessa, non già per l'impossibilità di riconoscere o di eseguire in Svizzera eventuali provvedimenti cautelari del giudice kosovaro, bensì perché alcune delle misure richieste dall'opponente - segnatamente un contributo di mantenimento tale da coprire almeno il suo fabbisogno minimo - rivestivano un'urgenza immediata e come tali, non permettevano di esigere che ella le sottoponesse al giudice kosovaro del divorzio. 
 
3.  
 
3.1. A giudizio del ricorrente, la soluzione adottata dal Tribunale di appello contravviene alla giurisprudenza relativa all'art. 10 lett. b LDIP. In particolare, data la possibilità per l'opponente di adire il giudice del divorzio, non sussistono lacune nella sua protezione giuridica.  
 
Il ricorrente critica un'applicazione a suo dire errata dell'art. 10 lett. b LDIP, ma non lamenta la violazione di un suo diritto costituzionale. La censura è inammissibile (supra consid. 1.2). Abbondanzialmente occorre rilevare che il Tribunale di appello non ha fondato la sua sentenza su lacune nella protezione giuridica dell'opponente; l'argomento ricorsuale è pertanto comunque fuori tema. 
 
3.2. Il ricorrente avversa in seguito l'argomento dell'urgenza nell'adozione delle misure richieste dall'opponente. Ella " non può dirsi confrontata con problematiche economiche indifferibili e insuperabili ", e il suo stato " non è né precario né urgente ", tant'è che non ha nemmeno postulato misure superprovvisionali alla Pretura, rispettivamente cautelari al Tribunale di appello.  
 
Anche questa censura non poggia sull'asserita violazione di un diritto costituzionale del ricorrente, sicché è inammissibile. Peraltro, il ricorso ripropone la lettura soggettiva del ricorrente delle circostanze della causa, puramente appellatoria e come tale parimenti inammissibile (supra consid. 1.3). 
 
3.3. Il ricorrente lamenta in seguito una violazione del divieto d'arbitrio. Tale violazione si realizza, a suo dire, per avere il Tribunale di appello riconosciuto la competenza al Giudice ticinese "in aperto contrasto con gli atti, che dimostrano un procedimento di merito già pendente [...] all'estero".  
 
Il ragionamento ricorsuale non tiene per nulla in considerazione le puntuali spiegazioni che i Giudici cantonali hanno addotto in merito alle circostanze che, eccezionalmente, giustificano il mantenimento di una competenza diretta d'urgenza giusta l'art. 10 lett. b LDIP (supra consid. 2.2). Limitandosi a ribadire il prin cipio del decadimento della competenza territoriale svizzera (fondata sull'art. 46 LDIP) a seguito dell'avvio della causa di divorzio in Kosovo (v. DTF 134 III 326 consid. 3.2), il ricorrente omette di confrontarsi con il giudizio impugnato e con la ricca e cristallina giurisprudenza concernente le eccezioni al principio menzionato (v. DTF 134 III 326 consid. 3.3 e 3.5.1; v. inoltre le sentenze 5A_214/2016 del 26 agosto 2016 consid. 5.1, in SJ 2017 I pag. 29; 5A_461/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3, in FamPra.ch 2010 pag. 919; 5A_677/2007 del 21 aprile 2008 consid. 3.1; 5C.7/2007 del 17 aprile 2007 consid. 6.2, in FamPra.ch 2007 pag. 698), che i Giudici cantonali hanno ritenuto date in concreto. La censura si appalesa, ancora una volta, inammissibile per carenza di motivazione. Abbondanzialmente, non appare necessario spiegare in dettaglio che se una norma di legge (qui l'art. 10 lett. b LDIP) permette di derogare a un determinato principio, non si può pretendere la violazione del divieto d'arbitrio soltanto perché un giudice ha ritenuto soddisfatte le condizioni per ammettere un'eccezione, prevista appunto dalla legge. 
 
3.4. Il ricorrente ravvede nel comportamento dell'opponente una violazione del principio della buona fede (ai sensi degli art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.) e un abuso di diritto. A suo giudizio, ella si appellerebbe "al sistema giuridico svizzero, a fini defatigatori, per evitare l'inevitabile. Ovvero, ovviare a un più che naturale rimpatrio " a seguito dello scioglimento del matrimonio. In ragione dell'assenza di legami con la Svizzera, ella non avrebbe interesse alcuno alla giurisdizione svizzera, e il suo atteggiamento configurerebbe un abuso di diritto.  
 
Il teorema ricorsuale si basa su mere supposizioni, che non emergono dalla sentenza impugnata. La censura è di conseguenza fondata su fatti nuovi ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF e, pertanto, inammissibile già per tale motivo (supra consid. 1.3). Giova comunque rilevare che il principio della protezione della buona fede enunciato all'art. 9 Cost. si applica all'agire dello Stato nei confronti dei cittadini (v. PASCAL MAHON, in Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 16 ad art. 5 Cost. e n. 11 ad art. 9 Cost.), mentre l'abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC non è un diritto costituzionale. 
 
3.5. Il ricorrente si richiama infine al principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.) : la limitazione dei suoi "diritti costituzionali fondamentali" risultante dal giudizio cantonale sarebbe sicuramente preponderante rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'art. 10 lett. b LDIP.  
 
Il ricorrente omette tuttavia di precisare in che modo il giudizio avversato leda quali precisi suoi diritti costituzionali. Insufficientemente motivata, anche questa censura si rivela inammissibile. 
 
4.   
In conclusione, il ricorso si rivela integralmente inammissibile e come tale va evaso, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che ha chiesto senza successo il rifiuto dell'effetto sospensivo al gravame e che non è stata invitata a determinarsi nel merito (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 maggio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini