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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_518/2020  
 
 
Sentenza dell'11 maggio 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Taborelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 luglio 2020 (32.2019.206). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nato nel 1968, attivo da ultimo quale manovale, ha presentato nell'ottobre 2017 una domanda di prestazioni AI per le conseguenze di contusioni alla schiena consecutive a due infortuni professionali avvenuti il 12 dicembre 2016 e il 27 giugno 2017, per i quali è anche intervenuto l'Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni (INSAI). L'Ufficio invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI), esperiti gli accertamenti valetudinari ed economici del caso con decisione 29 ottobre 2019 gli ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2018. 
 
B.   
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'attribuzione di almeno mezza rendita d'invalidità dal mese di giugno 2018. 
Con giudizio del 6 luglio 2020 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione di rifiuto del diritto a una rendita d'invalidità dell'AI dopo il 31 maggio 2018. 
 
C.   
Il 31 agosto 2020 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di un quarto di rendita d'invalidità dal 1° giugno 2018. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
 
2.1. A.________ è stato messo al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità limitata nel tempo dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2018. Oggetto del contendere è ora il diritto a un quarto di rendita dopo il 31 maggio 2018. Le parti condividono le conclusioni del dott. B.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR) nel suo rapporto finale del 20 giugno 2018, ovvero l'inabilità lavorativa totale del ricorrente nella precedente professione di muratore ma la capacità lavorativa al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali a far tempo dal 19 febbraio 2018. Pacifico pure che il calcolo del grado d'invalidità debba operarsi con metodo ordinario, segnatamente con un raffronto dei redditi stabiliti con i dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera sulla struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Contestate restano le modalità con cui sono state considerate nel calcolo dell'invalidità le conseguenze delle sue limitazioni funzionali, come pure le varie riduzioni da applicare al reddito d'invalido.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi applicabili, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA), la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA), i compiti del medico al fine di tale valutazione, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3; cfr. ugualmente 134 V 231 consid. 5.1), i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA, come pure quelli relativi al calcolo con metodo ordinario (art. 16 LPGA in relazione con l'art. 28a cpv. 1 LAI), con particolare rilievo alle nozioni di diminuzione del rendimento constatata sul piano medico e di riduzione percentuale quale circostanza supplementare da applicare al reddito statistico da invalido (sui due concetti e sulla loro correlazione cfr. sentenze 9C_537/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 4.2 con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
2.3. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione delle tabelle risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica sono questioni di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3).  
 
3.   
Il Tribunale cantonale ha operato un confronto dei redditi considerando un salario da valido di fr. 64'714.- annui come da conteggi paga e un reddito da invalido statistico esercitato al 100% di fr. 67'148.- utilizzando i dati salariali RSS 2016, TA1_skill_level_Rami economici (NOGA08), uomini, attività semplice di tipo fisico o manuale - ovvero livello 1 di competenze - riportati su 41.7 ore di media settimanale. La Corte cantonale ha poi confermato nel risultato quanto operato dall'UAI - ovvero la riduzione sociale del 25 % sul reddito da invalido - evidenziando altresì che al medesimo esito si giungerebbe anche quando, per pura ipotesi, si volesse considerare sia una diminuzione del 20 % per ragioni mediche che del 25 % per circostanze personali. In entrambi i casi il grado d'invalidità è insufficiente per continuare a beneficiare di una rendita d'invalidità dopo il 31 maggio 2018. 
 
4. Il ricorrente rimprovera ancora ai primi giudici "la confusione" tra le nozioni di valutazione della riduzione di rendimento e diminuzione percentuale da applicare al salario statistico da invalido, come pure il mancato riconoscimento di un "gap salariale". Egli pretende pertanto una riduzione complessiva sul reddito da invalido statistico del 46 %, ovvero 1 % per gap salariale, 20 % per riduzione di rendimento e 25 % per circostanze particolari. Egli mette a confronto fr. 36'074. - (vale a dire fr. 66'804.-./. 46 %) con il reddito da valido di fr. 64'714.- ottenendo quale risultato 44,25 %, sufficiente a conferire il diritto a un quarto di rendita d'invalidità.  
 
5.   
Il calcolo del raffronto dei redditi per determinare se il ricorrente abbia ancora diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° giugno 2018 deve essere operato con i dati statistici del 2018 (sul tema cfr. DTF 128 V 174). 
 
5.1. Il reddito da valido accertato dal Tribunale cantonale per il 2017 di fr. 64'714.-in considerazione dei conteggi paga, ugualmente ritenuto dall'UAI nel suo memoriale di risposta del 20 dicembre 2019 nell'ambito della procedura giudiziaria cantonale e anche tenuto presente dal ricorrente, può essere confermato. Indicizzando tale importo al 2018 con un rincaro dello 0.5 % per il settore costruzioni (cfr. Tabella concernente l'indice dei salari nominali, 2016-2019, settore costruzione F 41-43), si ottiene un importo di fr. 65'038.-.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Il reddito da invalido deve essere stabilito sulla base dei dati statistici del 2016 da indicizzare al 2018, in quanto la decisione amministrativa litigiosa è del 29 ottobre 2019 e l'UAI non poteva pertanto ancora disporre dei dati del 2018, considerato che la loro pubblicazione è avvenuta solo nel corso del 2020 (cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.1 e 4.2). Da un esame dei dati salariali RSS 2016, TA1_skill_level_Rami economici (NOGA08), uomini, attività semplice di tipo fisico o manuale - ovvero livello 1 di competenze - si ottiene un importo di fr. 67'406.- (5340.- : 40 x 41.7 x 12, adeguato all'evoluzione dei salari per gli anni 2017 [0.4 %; cfr. Tabella concernente l'indice dei salari nominali, 2016-2019, settore Totale B-S 05-96] e 2018 [0.5 %; cfr. Tabella concernente l'indice dei salari nominali, 2016-2019, settore Totale B-S 05-96]) per un impiego a tempo pieno.  
 
5.2.2. Nel caso in rassegna la decisione della Corte Cantonale di considerare il reddito da invalido statistico esercitato al 100 % riducendolo della decurtazione (massima) del 25 %, essenzialmente in considerazione dei limiti funzionali merita piena tutela. In effetti, dagli accertamenti del Tribunale cantonale, segnatamente dall'annotazione resa dal dott. B.________ del SMR il 3 febbraio 2020 durante la procedura giudiziaria cantonale emerge che "a scanso d'equivoco tengo a precisare che nel mio rapporto finale la necessità di pause supplementari e la necessità di alternanza postura è stata confermata con seguente riduzione complessiva del 25 % nel calcolo economico". Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non vi è confusione tra le nozioni di diminuzione di rendimento a carattere medico e riduzione per le particolarità professionali e personali del caso (cfr. sul tema DTF 137 V 71 e 126 V 75). Il ricorrente non può essere seguito quando domanda in termini appellatori, e dunque inammissibili (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), di ridurre il reddito da invalido del 20 %, come pure quando pretende una doppia detrazione essenzialmente per il medesimo motivo concernente le limitazioni funzionali accertate (cfr. a tal proposito sentenza 9C_554/2020 del 14 aprile 2021 consid. 6.1 con riferimento).  
 
5.2.3. La Corte cantonale ha in seguito omesso però, a torto, di vagliare la pretesa riduzione di 1 % per parallelismo dei redditi o "gap salariale" (sulla nozione e sul metodo di calcolo cfr. DTF 141 V 1 consid. 5.3-5.4; DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 e 6.1.3; sentenza 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014; DTF 135 V 297). Senza doversi addentrare oltre sull'interdipendenza tra le deduzioni a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali (sul tema cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.2), operando sia la riduzione dell'1 % per parallelismo dei redditi che del 25 % per circostanze personali e professionali, si ottiene un importo di fr. 50'049.-.  
 
5.3. Dal raffronto dei redditi deriva un tasso d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121 consid. 3.2) del 23 %, insufficiente a garantire il mantenimento di una rendita anche solo di un quarto dell'assicurazione per l'invalidità anche dopo il 31 maggio 2018. Ne consegue pertanto che nel caso in rassegna il risultato a cui è giunto il Tribunale cantonale merita di essere tutelato; il ricorrente non ha in ogni modo più diritto ad alcuna rendita dell'assicurazione per l'invalidità dopo il 31 maggio 2018.  
 
6.   
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 11 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi