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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_32/2012 
 
Sentenza dell'11 giugno 2012 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale della migrazione, 
Quellenweg 6, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo), 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale 
contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012 
dal Tribunale amministrativo federale, Corte IV. 
 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, 
 
considerando: 
che, con sentenza dell'8 maggio 2012 il Tribunale amministrativo federale, Corte IV, ha confermato la decisione emessa il 9 marzo precedente dall'Ufficio federale della migrazione che revocava l'ammissione provvisoria concessa nel luglio 1999 a A.________, cittadino del Kosovo, di etnia rom; 
che l'8 giugno 2012 l'interessato, patrocinato da un avvocato, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui ha chiesto, in sintesi, la conferma dell'ammissione provvisoria e il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio; 
che il presente ricorso è inammissibile sia quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. c n. 3 nonché lett. d n. 1 LTF) sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), quest'ultimo rimedio essendo dato unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza; 
che, di conseguenza, il rimedio di diritto del ricorrente si rivela di primo acchito improponibile, non essendo la decisione impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso, e va quindi trattato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che, essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, non viene ordinato uno scambio di allegati scritti; 
che l'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF); 
che, considerato il carattere temerario del ricorso, l'inammissibilità del medesimo potendo infatti venire subito riconosciuta procedendo ad una semplice ed attenta lettura della LTF, si giustifica di porre le spese giudiziarie a carico dell'avvocato B.________ (cfr. art. 66 cpv. 3 LTF; pure DTF 129 IV 206 consid. 2 pag. 207; sentenza 2C_744/2009 del 4 marzo 2010 consid. 5); 
 
che non non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); 
 
pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'avv. B.________. 
 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte IV nonché al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione. 
 
Losanna, 11 giugno 2012 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud