Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_671/2024
Sentenza dell'11 giugno 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
von Felten, Guidon,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Truffa aggravata; arbitrio, diritto di essere sentito,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 28 giugno 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.217+224 e 17.2024.153).
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1950 e vedovo dal 1998, è il padre di B.________, nata nel 1985. Affetta da una grave encefalopatia, la figlia è stata dichiarata interdetta nel 2006 e sottoposta all'autorità parentale del padre. Nel corso degli anni le sono state riconosciute diverse prestazioni erogate dall'assicurazione invalidità.
L'11 maggio 2021 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (Ufficio AI) ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale nei confronti di A.________, rimproverandogli di avere ottenuto indebitamente delle prestazioni dell'assicurazione invalidità a favore della figlia. Secondo il denunciante, l'imputato aveva a tale scopo celato l'effettivo domicilio suo e della figlia all'estero (in Cile) al fine di ottenere il versamento di una rendita straordinaria e di un assegno per grandi invalidi, ai quali non avevano in realtà diritto in quanto domiciliati all'estero. In relazione ai fatti denunciati, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale e, terminata l'istruzione, ha emanato un atto di accusa nei confronti di A.________ per il titolo di truffa aggravata.
B.
Con sentenza del 18 maggio 2022, la Corte delle assise correzionali ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2015 e dal 1° settembre 2017 al 31 maggio 2021, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false, dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore, ripetutamente ingannato con astuzia i dipendenti dell'Ufficio AI, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo complessivo di fr. 234'126.--.
L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento a favore dello Stato del Cantone Ticino (Ufficio AI) di fr. 234'126.-- a titolo di risarcimento del danno. La Corte delle assise correzionali ha inoltre ordinato il dissequestro dell'eventuale saldo attivo del conto a lui intestato presso C.________, previa deduzione delle spese procedurali, della retribuzione del difensore d'ufficio e della restituzione del citato importo allo Stato del Cantone Ticino.
C.
Contro il giudizio di primo grado, l'imputato ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). Dal canto suo, il Procuratore pubblico ha presentato un appello incidentale. Con sentenza del 28 giugno 2024, la Corte cantonale ha parzialmente accolto l'appello dell'imputato, respingendo per contro l'appello incidentale del Procuratore pubblico. La Corte cantonale ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa aggravata per i suddetti fatti, stabilendo in fr. 231'384.-- l'ammontare del danno patrimoniale, ed ha confermato la condanna alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Ha per contro dichiarato inammissibile l'azione adesiva dello Stato del Cantone Ticino. In favore di quest'ultimo ha nondimeno ordinato la restituzione dei valori patrimoniali depositati sul conto intestato all'imputato presso C.________ fino a concorrenza di fr. 231'384.--, previa deduzione delle spese procedurali e della retribuzione del difensore d'ufficio. Ha contestualmente disposto il dissequestro dell'eventuale saldo rimanente.
D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo di annullare i dispositivi relativi alla colpevolezza e alla commisurazione della pena, nonché all'ordine di restituzione dei valori patrimoniali e alla ripartizione delle spese procedurali. Chiede conseguentemente di essere prosciolto dall'imputazione di truffa aggravata. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio e degli art. 70 e 146 CP .
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia considerare l'insieme degli elementi da essa presi in esame, sostanziando l'arbitrarietà di tale valutazione complessiva.
3.
3.1. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito. Rimprovera alla Corte cantonale di non essersi confrontata con tutte le censure da lui sollevate e di non avere quindi sufficientemente motivato il giudizio. Sostiene di avere addotto dinanzi alla precedente istanza una serie di circostanze che conforterebbero la sua tesi, secondo cui, nel primo periodo oggetto dell'imputazione (1° novembre 2012-30 settembre 2015), egli non era consapevole del fatto che le rendite a favore della figlia non erano esportabili in caso di trasferimento prolungato all'estero.
3.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4, 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3).
3.3. La Corte cantonale ha esposto al considerando n. 17 della sua sentenza (da pag. 17 a pag. 22) i motivi per cui ha accertato che il ricorrente era a conoscenza della non esportabilità delle prestazioni assicurative erogate a favore della figlia durante entrambi i periodi oggetto dell'imputazione. Ha segnatamente indicato le ragioni per cui la tesi contraria del ricorrente non appariva credibile alla luce delle risultanze istruttorie. La motivazione della decisione della CARP su questo tema è articolata ed è stata compresa dal ricorrente, che l'ha ampiamente impugnata in questa sede con cognizione. Il fatto che i giudici cantonali non abbiano esplicitamente respinto ogni singola allegazione difensiva da lui sollevata non comporta una violazione del suo diritto di essere sentito. Come si è detto, è infatti determinante ch'essi si siano espressi sui punti rilevanti per il giudizio, ciò che è avvenuto in concreto.
In particolare, lo scritto del 30 settembre 2015 del ricorrente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI con cui ha comunicato il trasferimento in Cile a partire dal 1° novembre 2015 è stato preso in considerazione dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata, pag. 12 e 19). Il fatto che non abbia attribuito al documento la rilevanza da lui prospettata non comporta una violazione del suo diritto di essere sentito, ma concerne semmai l'apprezzamento della prova e quindi la fondatezza del giudizio di merito. La CARP si è infatti fondata, ed ha ritenuto rilevante, l'esistenza di precedenti decisioni dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) per gli assicurati residenti all'estero, in particolare del 19 aprile 1996, del 21 ottobre 1997 e del 15 giugno 1999, mediante le quali le prestazioni assicurative erano già state oggetto di modifiche a causa di precedenti trasferimenti all'estero: queste trascorse circostanze dimostravano ch'egli era consapevole del fatto che determinate prestazioni non erano esportabili. La Corte cantonale si è parimenti espressa sulle decisioni del 13 gennaio 2005 e del 6 aprile 2005 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, riprendendo la tesi difensiva fondata sulle stesse ed indicando il motivo per cui non la condivideva (cfr. sentenza impugnata, pag. 19 e 22). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale ha altresì sufficientemente spiegato perché il domicilio ad X.________, presso l'abitazione presa in locazione dal cognato, era fittizio e destinato unicamente a poter percepire le prestazioni assicurative in favore della figlia (cfr. sentenza impugnata, pag. 23 segg.). Laddove richiama i messaggi di posta elettronica del 3 ottobre 2012 e del 19 ottobre 2012 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, che gli comunicava la competenza dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero senza l'aggiunta di ulteriori avvertenze particolari, il ricorrente rimprovera alla CARP di non essersi pronunciata in proposito. Disattende tuttavia che la Corte cantonale ha accertato che, con decisione del 19 novembre 2012 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, le prestazioni assicurative sono state ripristinate a partire dal 1° novembre 2012 con l'avvertenza dell'obbligo di informare in caso di soggiorno all'estero di oltre tre mesi o di trasferimento all'estero. La critica ricorsuale perde quindi di valenza ove si consideri in maniera completa la corrispondenza intercorsa tra le parti.
Il ricorrente rimprovera inoltre alla Corte cantonale di non essersi espressa sulla tesi difensiva secondo cui, nella denuncia penale, l'autorità denunciante si era limitata ad ipotizzare una truffa soltanto a partire dal 2017. Omette però di considerare che la Corte cantonale ha accertato che l'Ufficio AI del Cantone Ticino è stato in seguito invitato ad aggiornare il danno patito, considerato che, dalle indagini frattanto esperite dagli inquirenti, era emerso ch'egli si era in realtà trasferito con la figlia all'estero già a partire dall'anno 2012. La CARP ha quindi implicitamente ritenuto inconferente l'allegazione difensiva (cfr. consid. 4.3.5).
Contrariamente all'asserzione del ricorrente, la Corte cantonale si è altresì debitamente espressa sulla contestazione relativa ai controlli insufficienti eseguiti dall'Ufficio AI (cfr. sentenza impugnata, pag. 28). Il fatto che non abbia condiviso le tesi difensive non è costitutivo di una violazione della garanzia del diritto di essere sentito, ma concerne semmai, nuovamente, la fondatezza del giudizio di merito.
Il ricorrente rimprovera inoltre alla Corte cantonale di avere deciso la restituzione all'Ufficio AI degli averi patrimoniali sequestrati senza tuttavia pronunciarsi sull'argomento difensivo secondo cui egli e la figlia, beneficiaria delle rendite, sarebbero due soggetti giuridici diversi. Sollevando questa censura, il ricorrente disattende ch'egli era il rappresentante legale di sua figlia, la quale era incapace di agire personalmente, e che le prestazioni assicurative percepite indebitamente sono state versate sul conto a lui intestato presso C.________. In tali circostanze, l'accennato argomento difensivo appariva d'acchito inconferente. La Corte cantonale non ha perciò violato il diritto di essere sentito per non averlo espressamente respinto nell'ambito della sussunzione giuridica relativa all'applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP (cfr. consid. 6.3).
4.
4.1. Il ricorrente rimprovera alla CARP di avere accertato in modo arbitrario la sua consapevolezza del fatto che l'assegno per grandi invalidi e la rendita straordinaria a favore della figlia non erano trasferibili all'estero. Nega tale consapevolezza per quanto concerne il primo periodo oggetto d'imputazione (dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2015). Insiste in particolare sulla sua lettera del 30 settembre 2015 all'Ufficio AI, in cui annunciava il trasferimento del domicilio suo e della figlia in Cile, chiedendo di versare le rendite assicurative sul conto a lui intestato presso C.________. Secondo il ricorrente, l'invio di una simile comunicazione all'Ufficio AI non avrebbe avuto alcun senso se avesse effettivamente saputo di non avere più diritto alle prestazioni in seguito al trasferimento all'estero. Sostiene inoltre che, contrariamente a quanto accertato dalla Corte cantonale, le decisioni del 19 aprile 1996, del 21 ottobre 1997 e del 15 giugno 1999 dell'Ufficio AI per i residenti all'estero non avevano modificato le prestazioni a favore della figlia a seguito dei precedenti trasferimenti all'estero. Il ricorrente contesta poi di avere ricevuto le decisioni del 13 gennaio 2005 e del 6 aprile 2005 con cui l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero aveva già soppresso, in passato, le rendite assicurative. Adduce altresì di essere rientrato in Svizzera indipendentemente da tali decisioni, a distanza di 6/8 mesi dalle stesse. Secondo il ricorrente, nemmeno dalla sua comunicazione elettronica del 27 settembre 2012 all'Ufficio AI, in cui ha negato sia di avere trasferito il domicilio all'estero sia di essere intenzionato a risiedere in Cile per un periodo superiore a 3 mesi, potrebbe essere dedotta una sua conoscenza della mancata esportabilità delle prestazioni assicurative in discussione. Evidenzia che i messaggi di posta elettronica del 3 ottobre 2012 e del 19 ottobre 2012 dell'Ufficio AI non accennavano alla soppressione delle rendite, ma soltanto a una modifica dell'Ufficio competente. Il ricorrente sostiene poi che tale consapevolezza non potrebbe essere dedotta dal fatto di avere locato un appartamento dal 31 ottobre 2012 senza soggiornarvi regolarmente, giacché il contratto di locazione non sarebbe stato concluso allo scopo di ingannare l'assicuratore AI. Ritiene pure arbitraria la deduzione della Corte cantonale, secondo cui dalla rimostranza del 9 novembre 2015 per il mancato accredito della rendita per il mese di novembre 2015 risulta ch'egli aveva controllato il versamento delle rendite anche con riferimento all'anno 2005. Il ricorrente sostiene di avere preso conoscenza soltanto con la decisione del 19 novembre 2015 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero del fatto che le prestazioni in oggetto erano versate esclusivamente agli assicurati domiciliati in Svizzera. Tale decisione, con cui sono state soppresse le prestazioni, è stata da lui impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), che ha respinto il ricorso con sentenza del 6 giugno 2017. Rimprovera altresì alla Corte cantonale di non avere attribuito rilevanza al fatto che, inizialmente, nella denuncia penale, l'Ufficio AI ha prospettato un possibile reato unicamente a partire dal settembre del 2017.
4.2. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 e rinvii). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti è arbitrario se è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con la fattispecie, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii).
4.3. Con le esposte argomentazioni, il ricorrente attribuisce rilevanza essenzialmente agli atti del 2015, segnatamente alla sua lettera del 30 settembre 2015 all'Ufficio AI, in cui annunciava il trasferimento del domicilio suo e della figlia in Cile, nonché alla decisione del 19 novembre 2015 di soppressione delle prestazioni, da lui impugnata dinanzi al TAF. Sminuisce per contro genericamente la portata degli atti eseguiti negli anni precedenti, su cui i giudici cantonali hanno principalmente fondato il giudizio di colpevolezza. In particolare, il ricorrente omette del tutto di considerare l'accertamento dei giudici cantonali secondo cui già nell'ambito delle decisioni del 27 ottobre 2003, del 25 marzo 2004 e del 27 marzo 2007 dell'Ufficio AI, la cui notifica non era stata contestata, egli era stato reso edotto dell'obbligo di informare l'autorità in caso di una modifica delle condizioni personali ed economiche che poteva influenzare il diritto alla prestazione, in particolare in caso di soggiorno all'estero della durata superiore a 3 mesi. Il ricorrente non si confronta specificatamente con queste decisioni e non censura la manifesta insostenibilità dell'esposto accertamento con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.3.1. Riguardo alle decisioni del 19 aprile 1996, del 21 ottobre 1997 e del 15 giugno 1999 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, la Corte cantonale ha accertato che, mediante queste decisioni, le prestazioni in favore della figlia erano già state modificate in passato a seguito del loro trasferimento all'estero. Il ricorrente adduce che le citate decisioni non indicherebbero esplicitamente una "modifica", né una "soppressione" delle prestazioni rispetto ad una situazione precedente. Come accertato dalla Corte cantonale, tali decisioni sono state indirizzate al ricorrente al suo recapito in Cile e concernono provvedimenti complementari all'istruzione scolastica. Risulta che le decisioni si riferiscono espressamente al soggiorno dell'assicurata in Cile e prevedono che nessun altro contributo potrà essere accordato per questo tipo di provvedimenti. Considerato che, secondo gli accertamenti della CARP, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), in precedenza, nel periodo dal 15 marzo 1989 al 15 giugno 1995, quando l'assicurata risiedeva nel Cantone Ticino, l'Ufficio AI aveva concesso diversi altri provvedimenti, la Corte cantonale poteva ritenere in modo sostenibile che il trasferimento all'estero aveva comportato una modifica delle prestazioni.
Quanto alle decisioni del 13 gennaio 2005 e del 6 aprile 2005 con cui l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha soppresso le prestazioni assicurative con effetto a partire dal 1° febbraio 2005, la Corte cantonale non ha di per sé negato che il ricorrente potesse non avere ricevuto tali decisioni. Ha tuttavia accertato in modo conforme agli atti che, con decisioni del 14 novembre 2005 e del 24 novembre 2005, l'Ufficio AI ha riattivato il versamento delle prestazioni a favore della figlia con effetto dal 1° ottobre 2005. Questi accertamenti non sono sostanziati d'arbitrio e sono anzi conformi agli atti. Alla luce degli stessi, considerata la soppressione delle prestazioni contestualmente alla partenza per il Cile e la successiva riattivazione avvenuta nello stesso anno 2005 a seguito del rientro in Svizzera, la Corte cantonale poteva sostenibilmente ritenere che il ricorrente era consapevole del fatto che il trasferimento all'estero comportava la soppressione delle prestazioni assicurative a favore della figlia.
4.3.2. Richiamando il messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2012 del ricorrente all'Ufficio AI, in cui ha comunicato di non assentarsi dalla Svizzera per più di 3 mesi, egli adduce di avere semplicemente spiegato all'autorità di non essere intenzionato a trasferire il domicilio all'estero. Sostiene che soltanto il trasferimento di domicilio all'estero comporterebbe la perdita del diritto alle prestazioni assicurative, un'assenza dalla Svizzera per un periodo anche superiore ai 3 mesi non essendo al riguardo sufficiente. Rimprovera inoltre alla CARP di non avere preso in considerazione i messaggi di posta elettronica del 3 ottobre 2012 e del 19 ottobre 2012 dell'Ufficio AI, che non fanno riferimento a una soppressione delle rendite, ma indicano unicamente la competenza dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
Il ricorrente si limita al riguardo ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, ma non sostanzia d'arbitrio gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale. Essa ha riportato correttamente il contenuto del messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2012 del ricorrente all'Ufficio AI, in cui ha negato un suo soggiorno all'estero della durata superiore a 3 mesi e un trasferimento del suo domicilio, precisando che si trattava soltanto di un'assenza all'estero di poche settimane, la quale non avrebbe dovuto comportare una modifica della situazione. Quanto allo scambio di messaggi di posta elettronica con l'Ufficio AI, il ricorrente non considera che la Corte cantonale ha accertato che, a seguito della sua comunicazione relativa al rientro in Svizzera a partire dal 1° novembre 2012, le rendite a favore della figlia sono state ripristinate a decorrere da tale data con decisione del 19 novembre 2012 dell'Ufficio AI. La Corte cantonale ha accertato che questa decisione è stata notificata al ricorrente e che la stessa lo rendeva attento riguardo all'obbligo di informare l'autorità in caso di un soggiorno all'estero di oltre 3 mesi o di trasferimento del domicilio all'estero. Il ricorrente non si confronta specificatamente con questo accertamento e non lo sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Alla luce di queste circostanze, la Corte cantonale poteva sostenibilmente ritenere che il ricorrente sapeva che un trasferimento prolungato all'estero era suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni in favore della figlia, segnatamente di comportarne la soppressione.
4.3.3. Il ricorrente fa riferimento al contratto di locazione sottoscritto il 31 ottobre 2012 con il cognato, relativo ad un rustico situato ad X.________. Adduce che la locazione non sarebbe avvenuta allo scopo di ingannare l'assicuratore AI, ma per trovare una sistemazione presso dei parenti. Sostiene che il contratto non era suppositizio e non è stato trasmesso all'Ufficio AI. Reputa che sarebbe perciò arbitrario desumere da tale atto ch'egli fosse a conoscenza del fatto che le rendite non erano esportabili.
La Corte cantonale non ha di per sé desunto la consapevolezza del ricorrente della non esportabilità delle prestazioni assicurative dalla locazione di un'abitazione in cui ha soggiornato soltanto sporadicamente. Come visto, essa si è per contro fondata su un insieme di circostanze, concernenti soprattutto la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e i competenti Uffici AI. Sarebbe quindi spettato al ricorrente dimostrare l'arbitrarietà della valutazione complessiva eseguita dalla Corte cantonale. Per quanto riguarda la locazione del rustico ad X.________, la Corte cantonale ha accertato ch'essa è avvenuta nel periodo dal 1° novembre 2012 ad aprile 2015, che il ricorrente vi ha soggiornato soltanto alcune settimane all'anno e che il rustico era situato in un luogo discosto e di difficile accesso. Egli omette altresì di considerare di non essersi limitato a stipulare il suddetto contratto di locazione, ma di avere pure notificato il suo arrivo presso il Comune di X.________ ove è stato iscritto nei registri elettorali e dei contribuenti. Ciò allo scopo di costituirsi un domicilio fittizio. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale. La censura deve di conseguenza essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
4.3.4. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per avere accertato sulla base del suo messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2015 all'autorità AI (con cui ha chiesto di indicargli perché non gli erano state accreditate le rendite in favore di sua figlia per il mese di novembre 2015) ch'egli controllava il versamento delle rendite anche nel 2005. Il ricorrente adduce che la CARP avrebbe piuttosto dovuto dedurre il contrario: la richiesta di spiegazioni formulata nel 2015 dimostrerebbe ch'egli non si sarebbe accorto della soppressione delle rendite in occasione del trasferimento all'estero avvenuto nel 2005. Sollevando in questi termini la censura, il ricorrente omette di considerare gli ulteriori accertamenti della Corte cantonale relativi all'anno 2005. Essa ha infatti accertato che le prestazioni inizialmente soppresse dal 1° febbraio 2005 sono state riattivate con decisioni del 14 e del 24 novembre 2005 dell'Ufficio AI con effetto dal 1° ottobre 2005 a seguito dell'annuncio del rientro del ricorrente e della figlia in Svizzera. Egli non censura l'arbitrarietà di questo accertamento (cfr. consid. 4.3.1). Non spiega quindi per quali ragioni, tenuto conto di questi elementi complessivi, sarebbe manifestamente insostenibile ritenere che la riduzione delle prestazioni in caso di trasferimento all'estero gli era già nota prima del 2015.
In tali circostanze, la tesi ricorsuale secondo cui egli avrebbe preso conoscenza soltanto con la decisione del 19 novembre 2015 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero del fatto che le prestazioni erano versate esclusivamente agli assicurati domiciliati in Svizzera fa astrazione dei suddetti accertamenti ed è quindi infondata.
4.3.5. Laddove rimprovera alla Corte cantonale di avere omesso di considerare che, nella denuncia penale, l'Ufficio AI aveva ipotizzato un reato unicamente per il periodo successivo al settembre del 2017, il ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno. Egli disattende che la denuncia penale era fondata su sospetti iniziali del denunciante e non considerava ancora gli elementi emersi successivamente in seguito allo svolgimento dell'istruzione. La censura fa nuovamente astrazione degli accertamenti esposti nella sentenza impugnata e non deve quindi essere vagliata oltre.
4.4. Tutto ciò considerato, la Corte cantonale non ha violato il divieto dell'arbitrio ritenendo che il ricorrente era a conoscenza della non esportabilità delle prestazioni assicurative a favore di sua figlia nel periodo dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2015. Quanto al secondo periodo oggetto d'imputazione (dal 1° settembre 2017 al 31 maggio 2021), il ricorrente non contesta di esserne stato consapevole.
5.
5.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dei presupposti oggettivi costitutivi del reato di truffa (art. 146 CP). Adduce che in concreto esisterebbero degli elementi di sospetto che avrebbero imposto all'Ufficio AI di eseguire delle verifiche sul suo domicilio effettivo, così che la realizzazione dell'inganno astuto sarebbe esclusa.
5.2. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno, nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale (DTF 150 IV 169 consid. 5 e rinvii). L'inganno consiste in qualsiasi comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione dei fatti diversa dalla realtà. Esso deve essere astuto. Secondo una consolidata giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messinscena, ma anche laddove si limiti semplicemente a fornire delle false informazioni, la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se egli dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farla in virtù di un particolare rapporto di fiducia (DTF 150 IV 169 consid. 5.1 e rinvii). L'elemento costitutivo dell'astuzia pone in rilievo la corresponsabilità della vittima dell'inganno, che deve dimostrare un minimo di prudenza. Chi avrebbe potuto tutelarsi con un minimo di attenzione, rispettivamente evitare l'errore con un minimo di ragionevole precauzione, non è protetto dall'art. 146 CP (DTF 150 IV 169 consid. 5.1.2 e rinvii). In materia di assicurazioni sociali, detto reato è segnatamente realizzato in presenza di un comportamento attivo dell'assicurato volto ad ingannare l'assicuratore (DTF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3).
5.3. In concreto, il ricorrente contesta in sostanza l'esistenza del presupposto dell'astuzia adducendo che il fatto di essere partito per il Cile e rientrato in Svizzera in almeno tre occasioni, avrebbe dovuto imporre all'Ufficio AI di effettuare delle verifiche sul suo reale domicilio, in modo da evitare l'errore. Ciò a maggiore ragione ove si consideri che, secondo la CARP, egli sarebbe rientrato in Svizzera proprio in conseguenza della soppressione delle rendite. Con questa argomentazione, il ricorrente si scosta tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale, senza censurarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Accenna essenzialmente al fatto che le partenze per l'estero e i rientri in Svizzera erano frequenti. Non considera tuttavia che, come accertato dalla Corte cantonale, egli ha agito attivamente, mettendo in atto specifiche operazioni destinate a costituire un domicilio fittizio in Svizzera e notificando il proprio arrivo al controllo abitanti del Comune di X.________, in cui è stato iscritto nei registri elettorali e dei contribuenti. Ha inoltre stipulato contratti di locazione concernenti abitazioni in cui soggiornava soltanto occasionalmente. La Corte cantonale ha accertato che le informazioni e i documenti forniti dal ricorrente alle diverse autorità concordavano con il suo domicilio fittizio, erano coerenti e non permettevano di rilevare incongruenze tali da dovere spingere l'autorità ad effettuare una verifica approfondita sul suo reale domicilio. La censura ricorsuale non considera gli esposti accertamenti, che sono vincolanti per il giudizio del Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non adduce che, considerato l'insieme degli atti messi in opera per crearsi un domicilio fittizio, l'Ufficio AI avrebbe comunque potuto evitare l'errore con un minimo di prudenza. In tali circostanze, l'adempimento del requisito dell'inganno astuto non è seriamente messo in discussione dal ricorrente. La censura deve perciò essere respinta in quanto ammissibile.
6.
6.1. La Corte cantonale ha stabilito in fr. 231'384.-- il provento del reato, corrispondente alle prestazioni confluite sul conto intestato al ricorrente presso C.________. Ne ha ordinato la restituzione allo Stato del Cantone Ticino (Ufficio AI) in applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP.
6.2. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 70 cpv. 2 CP. Adduce che l'importo in questione è stato erogato a favore della figlia, gravemente invalida, la quale verrebbe sostanzialmente privata di ogni disponibilità finanziaria a seguito dell'obbligo di restituzione. Sottolinea che la figlia è del tutto estranea al reato da lui commesso e che la restituzione costituirebbe una misura eccessivamente severa nei confronti dell'interessata.
6.3. Secondo l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. L'art. 70 cpv. 2 CP prevede che la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
L'art. 70 cpv. 2 CP tutela esclusivamente il terzo acquirente, non il beneficiario diretto, nei confronti del quale torna applicabile l'art. 70 cpv. 1 CP. Quale terzo acquirente si intende la persona che acquisisce un valore patrimoniale provento di reato in una fase successiva, nell'ambito di un trasferimento giuridico senza connessione con l'atto incriminato. È per contro terzo beneficiario chi ottiene il bene patrimoniale proveniente dall'attività delittuosa direttamente tramite il reato (sentenze 6B_379/2020 del 1° giugno 2021 consid. 3.4, non pubblicato in DTF 147 IV 479; 6B_910/2019 del 15 giugno 2020 consid. 6.5.1; DTF 141 IV 317 consid. 5.7; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4aed. 2021, n. 11 all'art. 70 CP).
6.4. In concreto, il ricorrente ha agito quale rappresentante legale della figlia, soggetta ad interdizione ed alla sua autorità parentale secondo il diritto civile previgente (art. 369 e 385 cpv. 3 vCC). I valori patrimoniali sono stati ottenuti direttamente dal ricorrente per conto della figlia e gli sono stati versati sul conto a lui intestato presso C.________. In tali circostanze, la figlia non costituisce un terzo acquirente dei valori patrimoniali acquisiti illecitamente dal ricorrente, ma tutt'al più una beneficiaria diretta degli stessi. L'art. 70 cpv. 2 CP non torna quindi applicabile alla fattispecie, di modo che la censura deve essere respinta.
L'art. 25 LPGA (RS 830.1), parimenti invocato dal ricorrente, non è oggetto del presente litigio. Come visto, la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente è infatti fondata sull'art. 70 cpv. 1 CP, di cui non è fatta valere la violazione. Le argomentazioni ricorsuali concernenti la restituzione prevista dall'art. 25 LPGA esulano dalla causa in esame e non devono essere vagliate in questa sede.
7.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente deve essere respinta, non essendo realizzata una situazione di indigenza. Il saldo del conto del ricorrente presso C.________ dopo il dissequestro (fr. 115'675.-- al 23 maggio 2025) gli consente infatti di fare fronte al pagamento delle spese giudiziarie e di quelle del proprio patrocinatore, che ha esposto una nota professionale di fr. 2'726.45 per la procedura di ricorso in questa sede. Ciò, a prescindere dall'esame del reddito attualmente percepito dal ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza e sono di conseguenza poste a suo carico (art. 64 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte di appello e di revisione penale e, per conoscenza, all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino.
Losanna, 11 giugno 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni