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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1E.4/2005 /biz 
 
Sentenza dell'11 luglio 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Giovanna Masoni Brenni, 
 
contro 
 
Stato del Cantone del Ticino, Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, 6500 Bellinzona, 
Commissione federale di stima del 13° Circondario, c/o avv. Filippo Gianoni, Presidente, 
casella postale 1018, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
notifica di pretese espropriative in relazione alla 
particella xxx di Rancate, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 22 febbraio 2005 dalla Commissione 
federale di stima del 13° Circondario. 
 
Fatti: 
A. 
A.________, B.________ e C.________ sono comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno del fondo part. xxx di Rancate, di 3'700 m2, situato in località la Tana, nei pressi della strada espresso Mendrisio- Stabio. Il 22 dicembre 2004 hanno notificato alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (CFS) delle pretese d'indennità per espropriazione materiale in relazione a un progetto di raccordo tra la strada nazionale N2 e quella espresso, confermando inoltre una domanda di espropriazione formale. 
B. 
Con decisione del 22 febbraio 2005 la CFS ha dichiarato inammissibile la notifica di pretese. Ha rilevato che riguardo al prospettato impianto stradale non erano ancora stati allestiti progetti, né adottati piani né zone riservate né allineamenti, sicché non erano in concreto dati i presupposti perché i proprietari potessero adire direttamente la CFS. 
C. 
I proprietari impugnano questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo del 7 marzo 2005 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla CFS perché statuisca nel merito della causa. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
D. 
La CFS si riconferma nella propria decisione, mentre lo Stato del Cantone Ticino chiede di respingere il gravame. Con un decreto dell'11 marzo 2005 il presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto una domanda di sospensione della procedura. 
Con scritto dell'11 aprile 2005 i ricorrenti hanno comunicato a questa Corte che nel frattempo, nei Comuni di Rancate e di Mendrisio, sarebbe stata istituita una zona riservata in cui sarebbe incluso anche il loro fondo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Contro le decisioni delle Commissioni federali di stima è dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 77 cpv. 1 LEspr, art. 115 cpv. 1 OG). In quanto parti nella procedura dinanzi alla precedente istanza, i ricorrenti sono legittimati a fare valere che a torto la CFS non avrebbe esaminato nel merito le loro richieste (DTF 129 I 337 consid. 1.3 e rinvii). 
1.2 Nonostante le CFS costituiscano autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG, il Tribunale federale può liberamente esaminare, oltre all'applicazione del diritto federale, compreso l'abuso e l'eccesso del potere d'apprezzamento (art. 104 lett. a OG), pure l'accertamento dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG), visto che le disposizioni degli art. 77 e segg. LEspr sono norme speciali per riguardo all'art. 105 cpv. 2 OG (DTF 119 Ib 447 consid. 1a e b; cfr. pure DTF 129 II 420 consid. 2.1). Anche nel ricorso di diritto amministrativo in materia espropriativa il ricorrente è comunque tenuto a presentare una chiara e precisa motivazione, con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'atto impugnato e alle tesi in esso contenute (cfr. art. 108 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 115 cpv. 1 OG; DTF 130 I 312 consid. 1.3.1 e riferimenti). 
Nella misura in cui i ricorrenti si dilungano nell'esporre i numerosi atti procedurali da loro intrapresi negli scorsi dieci anni dinanzi a varie autorità, senza tuttavia confrontarsi con l'oggetto del litigio, segnatamente con le argomentazioni contenute nel giudizio impugnato, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile. La CFS, in effetti, non ha esaminato nel merito le richieste dei ricorrenti perché l'ente pubblico non aveva ancora esercitato il diritto di espropriare e nemmeno erano realizzate le condizioni per adirla direttamente in mancanza dei presupposti suscettibili di eventualmente comportare un'espropriazione materiale. La vertenza è quindi circoscritta a questi aspetti, sicché spettava ai ricorrenti addurre in che misura la decisione impugnata violerebbe, riguardo agli stessi, il diritto federale. 
1.3 Ritenuto l'esito del ricorso, gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione. Non si giustifica quindi di assumere le prove indicate dai ricorrenti (art. 95 in relazione con l'art. 113 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a). 
2. 
2.1 La CFS ha rilevato nel giudizio impugnato, con riferimento agli art. 2, 3 e 55 cpv. 2 LEspr, che questa legge le conferiva il compito di dirimere le controversie riguardanti il pagamento di indennità espropriative unicamente a richiesta dell'ente pubblico munito per legge del diritto di espropriare o dell'ente al quale tale diritto può essere conferito. Ha altresì rilevato che, eccezionalmente, essa era inoltre competente a dirimere controversie relative a casi di espropriazione materiale, ove disposizioni speciali della LEspr o di altre leggi federali a ciò la abilitavano, come ad esempio nel caso dell'art. 44 cpv. 2 LEspr o degli art. 18 cpv. 2 e 25 cpv. 3 LSN. Solo in tali evenienze la CFS poteva essere adita direttamente dagli aventi diritto senza che fosse necessaria un'istanza di apertura del procedimento da parte dell'espropriante. La CFS ha tuttavia ritenuto che tali presupposti non si realizzavano in concreto, non essendo in particolare stati adottati né piani né zone riservate secondo l'art. 18 LSN né allineamenti giusta l'art. 25 LSN. Ora, i ricorrenti non sostengono che la conclusione della CFS si fonderebbe su accertamenti di fatto inesatti o incompleti (art. 104 lett. b OG), ma riconoscono che la motivazione della decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente a quanto esposto nella DTF 121 II 436 consid. 3, citata dalla stessa CFS. 
2.2 È d'altra parte incontestato che lo Stato non ha finora esercitato il suo diritto di espropriazione chiedendo l'apertura di una procedura espropriativa (cfr. art. 39 LSN), che comporta l'avviso pubblico o personale degli interessati con l'invito a notificare le loro pretese (art. 30 segg. LEspr). I ricorrenti non erano quindi abilitati ad adire direttamente la CFS con una "conferma di domanda di espropriazione formale". Dandosene i presupposti, solo l'eventuale rifiuto da parte dell'espropriante di dar seguito alla richiesta di avvio del procedimento espropriativo potrebbe semmai essere oggetto di ricorso fino al Tribunale federale (DTF 124 II 543 consid. 4a, 116 Ib 249 consid. 1, 110 Ib 368 consid. 1, 106 Ib 231 consid. 2a; cfr. inoltre DTF 114 Ib 142 consid. 3a). In tali circostanze, nella misura in cui i ricorrenti intendevano promuovere direttamente dinanzi alla CFS l'apertura di una procedura espropriativa, non spettava alla stessa darvi seguito, né tenere in sospeso le pretese notificate (cfr. DTF 100 Ib 181 consid. 1). 
2.3 Senza fondarsi su accertamenti di fatto inesatti o incompleti la CFS ha inoltre rilevato che in concreto non erano fino ad allora state determinate né zone riservate (art. 14 segg. LSN) né allineamenti (art. 22 segg. LSN). Sulla base di questa circostanza, riconosciuta peraltro dagli stessi ricorrenti, la CFS non ha quindi violato il diritto federale rifiutandosi di esaminare le pretese per espropriazione materiale da loro notificate (cfr. art. 18 e 25 LSN). Certo, la CFS ha pure addotto un suo difetto di competenza, quando invece il mancato esame delle censure era essenzialmente fondato sull'assenza di zone riservate o allineamenti, presupposti di un'eventuale restrizione della proprietà fondiaria suscettibile di possibilmente comportare conseguenze uguali a quelle di un'espropriazione (cfr., per un caso di incompetenza della CFS, DTF 115 Ib 411 consid. 2). La questione non è tuttavia rilevante e non deve essere ulteriormente approfondita, poiché, come visto, nelle esposte condizioni la decisione della precedente istanza di non entrare nel merito delle richieste dei ricorrenti risulta comunque corretta. 
2.4 Né occorre considerare quale "novum" nell'ambito della causa in esame il frattanto avvenuto deposito degli atti relativo all'istituzione di una zona riservata sul territorio dei Comuni di Rancate e Mendrisio (cfr. FU 28/2005 dell'8 aprile 2005, pag. 2423). Premesso che non risulta che la decisione concernente tale zona riservata, impugnabile dinanzi al Consiglio federale (cfr. art. 14 cpv. 3 LSN), sia nel frattempo cresciuta in giudicato e nemmeno che il fondo dei ricorrenti sia interessato dalla stessa, si tratta di una procedura diversa, chiamata a seguire il suo corso. D'altra parte, qualora il provvedimento pianificatorio dovesse interessare la particella dei ricorrenti, dandosene i presupposti, a questi è comunque data la possibilità di fare ulteriormente valere eventuali pretese (art. 18 LSN). 
3. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti, essendo il gravame manifestamente infondato (art. 116 cpv. 1 LEspr). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, allo Stato del Cantone del Ticino e alla Commissione federale di stima del 13° Circondario. 
Losanna, 11 luglio 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: