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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_159/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 luglio 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Pizzola, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. C.________, 
3. D.________, 
entrambe patrocinate dall'avv. Adriano A. Sala, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Rissa; arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 13 dicembre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
B.________, A.________, D.________ e C.________ sono sorelle divise da anni in due schieramenti contrapposti a causa di dissapori sorti per questioni che non occorre evocare in questa sede. Il mattino del 30 agosto 2010, verso le ore 11.00, le sorelle si sono ritrovate faccia a faccia, per caso o per volontà di qualcuna di esse. Dopo provocazioni verbali sono passate a uno scontro fisico. I certificati medici nell'incarto attestano segnatamente di un trauma distorsivo cervicale e del dito I della mano destra a danno di D.________, di un trauma cranico non commotivo e di un trauma contusivo dorsale e addominale a danno di C.________. 
 
B.   
In relazione a questi fatti A.________ e B.________ sono state incolpate di aggressione, la prima anche di diffamazione e ingiuria, per episodi posteriori. In occasione del dibattimento di primo grado, l'accusa è stata estesa al reato di rissa per gli eventi del 30 agosto 2010. Con sentenza del 9 giugno 2015 la Giudice della Pretura penale ha ritenuto A.________ e B.________ autrici colpevoli di rissa, prosciogliendole dall'imputazione di aggressione e assolvendo quest'ultima pure dalle accuse di diffamazione e ingiuria. Ad entrambe è stata inflitta una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre a una multa. Eventuali pretese di risarcimento del danno sono state rinviate al foro civile. 
 
C.   
Con sentenza del 13 dicembre 2016, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto gli appelli presentati da A.________ e B.________. Pur confermando la loro condanna per il titolo di rissa, ha ridotto le pene pronunciate in prima sede a causa della violazione del principio di celerità. 
 
D.   
A.________ e B.________ insorgono al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando a titolo principale il loro proscioglimento dall'accusa di rissa, in via subordinata l'annullamento della decisione della CARP e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio dopo l'assunzione di ulteriori prove. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1.   
Presentato dalle imputate (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è proponibile e di massima ammissibile perché inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
1.2. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266). All'impugnativa in esame sono stati allegati due certificati medici rilasciati posteriormente alla sentenza della CARP; trattasi di nuovi mezzi di prova inammissibili in questa sede, atteso che le insorgenti non sostengono e ancor meno illustrano l'adempimento dei presupposti di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF (v. al proposito DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 5A_904/2015 del 29 settembre 2016 consid. 2.3 non pubblicato in DTF 142 III 627).  
 
2.   
Le ricorrenti sembrano lamentare il rifiuto della CARP di dar seguito alle loro istanze probatorie, volte ad appurare se i problemi di salute constatati nei certificati medici presentati da D.________ fossero davvero riconducibili all'episodio del 30 agosto 2010 e non piuttosto a patologie preesistenti, che avrebbero potuto essere sfruttate strumentalmente nel procedimento penale. Il contestato rifiuto ha impedito loro di provare "un aspetto sicuramente rilevante della vicenda". L'accertamento di un'utilizzazione strumentale di pregresse patologie avrebbe anche avuto un evidente influsso nella valutazione dell'attendibilità delle protagoniste. Al proposito osservano che le loro dichiarazioni sarebbero assai più credibili di quelle delle opponenti, che sarebbero incorse in una lunga serie di contraddizioni. 
 
2.1. Pur senza menzionarlo esplicitamente, le insorgenti si avvalgono del loro diritto di essere sentite, che comprende quello di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione (DTF 141 V 557 consid. 3.1). Questo diritto non impedisce all'autorità competente di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito della procedura penale, questa facoltà è sancita pure dall'art. 139 cpv. 2 CPP, per cui i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale, oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. Il rifiuto di assumere una prova viola il diritto di essere sentito solo se la valutazione anticipata della sua rilevanza è inficiata da arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; sulla nozione di arbitrio v. DTF 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
2.2. Oltre a non dimostrare arbitrio nella valutazione anticipata della prova richiesta, le ricorrenti non si avvedono che, anche volendo ammettere che le lesioni riportate da D.________ siano in realtà da ricondurre a patologie pregresse, ciò non avrebbe nella fattispecie alcuna rilevanza. Infatti la CARP ha stabilito che pure C.________ ha subito lesioni (semplici) in seguito alla zuffa del 30 agosto 2010, attestate da un certificato medico dello stesso giorno. Ciò basta a considerare concretizzata la condizione oggettiva di punibilità dell'art. 133 cpv. 1 CP (v. al proposito DTF 139 IV 168 consid. 1.1.1), realizzazione del resto neppure contestata nel gravame. In simili circostanze, la postulata prova risulta quindi irrilevante ai fini del giudizio. Essa appare pure ininfluente per la valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle protagoniste della vicenda. Dopo aver rilevato sensibili contraddizioni nei rispettivi racconti, la CARP ha concluso che nessuna di loro è interamente credibile, né ha riferito completamente la verità. Anche in questo caso, pur volendo aggiungere alla lista delle incoerenze e contraddizioni di D.________ un'eventuale strumentalizzazione di patologie pregresse, la conclusione in merito alla credibilità delle ricorrenti non muterebbe, la valutazione della credibilità di un racconto non dipendendo dal mero fatto che contiene meno incongruenze rispetto a quello di un'altra parte, come sembra invece suggerire l'impugnativa. D'altronde, le insorgenti neppure censurano la valutazione delle loro dichiarazioni operata dalla CARP, limitandosi unicamente a minimizzare, in modo appellatorio, le contraddizioni evidenziate nella sentenza impugnata.  
 
3.   
Secondo le ricorrenti in concreto sarebbero riuniti gli estremi per applicare l'art. 133 cpv. 2 CP e quindi proscioglierle. Si sarebbero infatti solo difese e il limite tra la semplice difesa e il contrattacco sarebbe assolutamente labile. 
 
3.1. Giusta l'art. 133 cpv. 2 CP, non è punibile di rissa chi si limiti a respingere gli attacchi o a separare i contendenti. Trattasi di un fatto giustificativo speciale che accorda l'impunità a chi, coinvolto in una rissa, sferra dei colpi esclusivamente con lo scopo di proteggersi, di difendere un terzo, oppure di separare i contendenti (DTF 131 IV 150 consid. 2.1 e 2.1.2).  
 
3.2. Secondo gli accertamenti cantonali, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), nessuna delle sorelle ha avuto un comportamento limitato a respingere gli attacchi o separare le contendenti. Pretendendo di essersi unicamente difese, le ricorrenti si scostano dai fatti ritenuti dalla CARP, senza tuttavia censurare arbitrio di sorta (art. 97 cpv. 1 LTF) e quindi in modo inammissibile. Sulla base di quanto stabilito nella sentenza impugnata, la mancata applicazione del fatto giustificativo non viola il diritto (DTF 131 IV 150 consid. 2.1.2).  
 
4.   
Ne segue che il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto. 
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico delle ricorrenti in quanto soccombenti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
In assenza di uno scambio di scritti non si giustifica accordare ripetibili alle parti opponenti, non essendo incorse in spese necessarie nella sede federale (art. 68 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 luglio 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy