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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_18/2024  
 
 
Sentenza dell'11 luglio 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali von Felten, Giudice presidente, 
Wohlhauser, Guidon, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna, 
istante, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Marcellini e 
dall'avv. Demetra Giovanettina, 
controparte, 
 
Corte d'appello del Tribunale penale federale, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona, 
 
Giuseppe Muschietti, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 del Tribunale federale svizzero 
(incarto TPF CA.2021.15). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro per uno dei tre capi d'accusa relativi, di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, nonché di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione per tre dei sei capi d'accusa relativi, prosciogliendolo dai restanti capi d'imputazione. Gli ha inflitto una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Oltre a parte delle spese procedurali, A.________ è stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 27'304.--, a parziale garanzia del quale è stato mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria intestata alla società B.________ SA. Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale di A.________ sono state accolte limitatamente a fr. 52'000.--. Infine la Corte penale ha ordinato, a copertura delle spese procedurali, la compensazione con l'indennizzo riconosciuto a A.________. 
Adita sia dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) sia da A.________, con sentenza del 20 giugno 2022 la Corte di appello del Tribunale penale federale ha respinto i relativi appelli e confermato integralmente il giudizio di prima istanza. 
 
B.  
Accogliendo il ricorso in materia penale di A.________, con sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 la I Corte di diritto penale del Tribunale federale, composta dalla Presidente Jacquemoud-Rossari e dai giudici federali Christian Denys e Giuseppe Muschietti, ha annullato la sentenza della Corte d'appello del Tribunale penale federale e rinviato la causa all'autorità precedente per nuovo giudizio. 
 
C.  
Il 20 agosto 2024 il MPC ha inoltrato al Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024, prevalendosi dell'art. 121 lett. a LTF. Ritiene che la presenza del Giudice federale Giuseppe Muschietti nel collegio giudicante avrebbe violato le norme concernenti la ricusazione. 
Invitati a esprimersi sulla domanda di revisione, il Giudice federale Giuseppe Muschietti rileva che l'istante avrebbe potuto domandarne la ricusa senza attendere l'esito della precedente procedura e, in ogni caso, non intravvede motivi di ricusazione in capo alla sua persona; A.________ postula, a conclusione delle sue osservazioni, la reiezione della domanda di revisione. Il MPC ha replicato e A.________ ha duplicato, ribadendo entrambi la loro posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 121 lett. a LTF la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se sono state violate le norme concernenti la ricusazione. I motivi di ricusazione dei giudici e dei cancellieri del Tribunale federale sono disciplinati dall'art. 34 LTF. Tali motivi possono giustificare una domanda di revisione esclusivamente se sono stati scoperti dopo la chiusura del procedimento (art. 38 cpv. 3 LTF). 
 
1.1. Per costante giurisprudenza la parte che si prevale di un motivo di ricusa deve farlo valere, pena la perenzione del diritto, non appena ne viene a conoscenza. La parte, a cui è noto un motivo di ricusazione di un giudice ordinario della Corte competente a statuire sulla causa, deve invocarlo senza indugio, anche se ignora se il giudice in questione farà effettivamente parte del collegio giudicante. Non può attendere di ricevere il dispositivo o la sentenza con l'indicazione dell'esatta composizione del collegio giudicante. Poiché, conformemente all'art. 18 cpv. 1 LTF, la composizione delle Corti del Tribunale federale è resa pubblica, si reputa che le parti conoscano l'identità dei giudici ordinari chiamati a pronunciarsi sulla loro causa, senza che debba essere loro previamente comunicata in modo espresso (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 con rinvii; v. anche decisione 2C_307/2024 del 19 luglio 2024 consid. 5.3 con rinvii).  
 
1.2. Secondo l'istante, la presenza del Giudice federale Giuseppe Muschietti nel collegio giudicante nella causa 6B_1490/2022 riguardante A.________ violerebbe le norme concernenti la ricusazione, nello specifico l'art. 34 cpv. 1 lett. b LTF, avendo egli partecipato nella medesima causa in altra veste. L'istante rileva che il Giudice Giuseppe Muschietti nel 2018 avrebbe, quale Giudice unico presso il Tribunale penale federale, giudicato C.________, e spiega che A.________ e C.________ sarebbero stati imputati, insieme ad altre 7 persone, nel medesimo procedimento penale n. SV15.0863-CAC condotto dal MPC. Nei confronti sia di A.________ sia di C.________ sarebbero stati emanati altrettanti decreti d'accusa, impugnati dagli interessati. I procedimenti scaturiti dalle rispettive opposizioni sarebbero sfociati per C.________ nella sentenza del 2018 emanata dal Giudice Giuseppe Muschietti, in veste di Giudice unico della Corte penale del Tribunale penale federale, e per A.________ nella sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 emanata dalla I Corte di diritto penale del Tribunale federale, composta tra gli altri dal Giudice Giuseppe Muschietti. Sarebbe quindi dato un motivo di ricusazione nei suoi confronti giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. a LTF. L'istante avrebbe appreso della presenza del Giudice Muschietti nel collegio giudicante della I Corte di diritto penale del Tribunale federale solo al momento della notificazione, il 25 luglio 2024, della sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024. Avendo appreso del motivo di ricusazione unicamente dopo la chiusura del procedimento, l'istante se ne prevale con la presente domanda di revisione.  
 
1.3. Benché, come addotto nella domanda di revisione, il Tribunale federale non comunichi previamente la composizione del collegio giudicante delle singole vertenze, le composizioni delle diverse Corti del Tribunale federale sono pubbliche (v. art. 18 cpv. 1 LTF), essendo consultabili sul sito internet del Tribunale federale (< www.bger.ch > sotto Tribunale federale/Organizzazione del tribunale/Corti) oltre che sull'annuario federale (< www.staatskalender.admin.ch > sotto Tribunali e autorità di perseguimento penale della Confederazione/Tribunale federale). In concreto il motivo di ricusazione del Giudice federale Giuseppe Muschietti era noto all'istante prima dell'emanazione della sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 di cui è postulata la revisione, visto che il giudizio reso nei confronti di C.________, comunicato all'istante in quanto parte, risale al 2018. Al più tardi al momento della trasmissione dell'avviso di ricevimento, datato 16 dicembre 2022, del ricorso 6B_1490/2022 inoltrato da A.________, all'istante era anche nota la Corte competente per statuire sullo stesso, composta tra gli altri proprio dal Giudice federale Giuseppe Muschietti. Nonostante ignorasse ancora la composizione esatta del collegio giudicante, l'istante avrebbe dunque dovuto prevalersi del motivo di ricusazione già nelle more del procedimento ricorsuale e non attendere la notificazione della relativa sentenza.  
In simili circostanze, non v'è spazio per una revisione della sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024, il motivo di ricusazione invocato potendo e dovendo essere sollevato prima della chiusura del procedimento (v. art. 38 cpv. 3 LTF). 
 
 
2.  
Ne segue che la domanda di revisione dev'essere dichiarata inammissibile. 
Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). 
In quanto soccombente, l'istante è tenuto a versare un'indennità a titolo di ripetibili alla controparte vincente (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
La Confederazione (Ministero pubblico della Confederazione) verserà alla controparte la somma di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione all'istante, ai patrocinatori della controparte, alla Corte d'appello del Tribunale penale federale e al Giudice federale Giuseppe Muschietti. 
 
 
Losanna, 11 luglio 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: von Felten 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy