Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_686/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 settembre 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Pretura del Distretto di Bellinzona, piazza Governo 2, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria (appuramento dell'elenco oneri), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2015 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che nel quadro di un'azione di appuramento dell'elenco oneri promossa da A.________ nei confronti di B.________ SA, con decisione 8 gennaio 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha negato all'attore il gratuito patrocinio; 
che con sentenza 2 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro tale decisione pretorile; 
che secondo il Tribunale d'appello la censura del reclamante di insufficiente accertamento della sua indigenza da parte del Pretore aggiunto (v. art. 117 lett. a CPC) risulta infondata: il giudice di prime cure non ha infatti nemmeno esaminato tale requisito, ma ha negato il gratuito patrocinio già a motivo dell'assenza di chance della causa, e comunque l'impossibilità di accertare l'indigenza va ricondotta alla sola responsabilità di A.________, il quale non ha né sostanziato né documentato la sua istanza; 
che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha pure confermato la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui l'azione introdotta dal reclamante appare sin dall'inizio e in larga misura priva di probabilità di esito favorevole (v. art. 117 lett. b CPC) : gran parte delle sue contestazioni dell'elenco oneri risultano infatti tardive e pertanto inammissibili, mentre l'unica contestazione proponibile è già stata evasa dalla parziale acquiescenza di B.________ SA; 
che con ricorso in materia civile 7 settembre 2015 A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento della sua istanza di gratuito patrocinio, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a riproporre le medesime obiezioni formulate davanti all'istanza precedente (segnatamente la critica di carente accertamento circa la sua indigenza), omettendo del tutto di confrontarsi con le numerose e dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio; 
 che pertanto l'impugnativa manifestamente non soddisfa le suesposte esigenze di motivazione; 
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 settembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini