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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_92/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 settembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinati dall'avv. Rossano Guggiari, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Perucchi, 
opponente. 
 
Oggetto 
tutela giurisdizionale nei casi manifesti, azione di manutenzione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 aprile 2017 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
I fondi n. 87 e 937 RFD di X.________, appartenenti a C.________, beneficiano di un diritto di passo veicolare sull'attigua particella n. 614, di proprietà di A.________. Tale servitù permette di collegare i due fondi dominanti con la strada pubblica. A favore di B.________, proprietario della particella n. 785 (adiacente alla particella n. 614), in data 12 dicembre 2012 è stata rilasciata una licenza edilizia per la costruzione di due autorimesse e la posa di una recinzione. In vista di riunire i loro due fondi, A.________ e B.________ hanno chiesto a C.________ di rinunciare al diritto di passo veicolare, secondo loro ormai privo di interesse; C.________ ha rifiutato. 
A.________ e B.________ hanno in seguito impedito l'esercizio del diritto di passo veicolare posando sulla particella n. 614 due blocchi di cemento armato e due barriere da cantiere. 
C.________ ha chiesto al Comune di X.________ l'immediata cessazione della turbativa ed il ripristino della situazione originaria. Il 15 gennaio 2014 il Comune ha ordinato a A.________ l'immediata sospensione dei lavori sulla particella n. 614, assegnandogli un termine di 30 giorni per presentare una domanda di costruzione a posteriori. Il 20 agosto 2014 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha però annullato tale decisione municipale, rilevando che una domanda di costruzione non era necessaria dato che le opere in questione erano di natura provvisoria, destinate unicamente a garantire l'accesso al cantiere con veicoli pesanti. Un ricorso presentato dal Comune di X.________ contro tale risoluzione è stato respinto il 24 febbraio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Con decisione 21 novembre 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto un'azione di manutenzione nel frattempo introdotta da C.________ con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ordinando a A.________ e B.________ di rimuovere dalla superficie gravata del diritto di passo veicolare sulla particella n. 614 i massi e il materiale ivi depositati e di ripristinare la possibilità di transito veicolare entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione (sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.-- per ogni giorno di inadempimento). 
 
 
B.   
Con sentenza 19 aprile 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, l'appello presentato da A.________ e B.________ contro tale decisione pretorile. 
 
C.   
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale 24 maggio 2017 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiarare inammissibile l'azione di manutenzione. 
 
Con decreto 14 giugno 2017 al ricorso è stato concesso il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Nella presente causa di carattere pecuniario il valore di lite è inferiore al limite di fr. 30'000.-- richiesto per il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e i ricorrenti non pretendono che la questione sollevata sia di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). È aperto dunque unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Il tempestivo (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) gravame, inoltrato dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (art. 117 e 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e 75 LTF), è in linea di principio ammissibile. 
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere unicamente censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
2.   
L'art. 928 cpv. 1 CC prevede che quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. Le azioni possessorie mirano a ripristinare o a mantenere lo stato di fatto anteriore (DTF 133 III 638 consid. 2). Nella procedura giudiziaria delle azioni possessorie occorre in linea di principio separare la questione del possesso (nel senso di potere effettivo su una cosa, v. art. 919 cpv. 1 CC) dalla questione del diritto sulla cosa, in particolare del diritto di recare pregiudizio al possesso. Nell'azione di manutenzione, a differenza dell'azione di reintegra (v. art. 927 cpv. 2 CC), il convenuto non può far valere un suo diritto prevalente. La questione del possesso non può tuttavia essere completamente separata dalla questione del diritto: la situazione giuridica materiale va presa in considerazione segnatamente quando si tratta di delimitare il possesso e, quindi, di verificare se la turbativa proviene "da un atto di illecita violenza" (DTF 135 III 633 consid. 3.1 con rinvii). Vi è un atto di illecita violenza quando la turbativa del possesso non è autorizzata né dal possessore né dalla legge (DTF 135 III 633 consid. 3.2). 
Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). 
 
2.1. Il Tribunale d'appello ha accertato che in concreto l'esistenza di un diritto di passo veicolare in favore delle particelle appartenenti al qui opponente e l'impedimento dell'esercizio di tale servitù da parte dei ricorrenti non sono contestati. Dopo aver sottolineato che poco importa che i ricorrenti pretendano di agire con diritto (v. art. 928 cpv. 1 in fine CC), la Corte cantonale ha in ogni modo esaminato la giustificazione avanzata dai ricorrenti, ossia che tale impedimento sarebbe sorretto da autorizzazione, respingendola: la licenza edilizia del 12 dicembre 2012 non conferisce il diritto di ostruire la servitù gravante la particella n. 614 per consentire l'edificazione delle due autorimesse sulla particella n. 785 ed il fatto che in sede amministrativa non è stata rilevata la necessità di una domanda di costruzione a posteriori per l'area di cantiere ricavata provvisoriamente sulla particella n. 614 non significa che il diritto pubblico autorizzi la chiusura del passo. Per l'autorità inferiore, i ricorrenti non hanno quindi recato mezzi di difesa motivati e concludenti che potessero far vacillare il convincimento del giudice sulla turbativa del possesso (v. DTF 141 III 23 consid. 3.2). Essa ha pertanto accolto l'azione di manutenzione nella procedura sommaria prevista dall'art. 257 CPC.  
 
2.2. I ricorrenti lamentano un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.) degli art. 928 CC e 257 CPC, nonché una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 Cost.).  
 
2.2.1. Essi ritengono che il Tribunale d'appello si sarebbe arbitrariamente limitato a confermare la turbativa del possesso, senza esaminare la liceità o meno della stessa ai sensi dell'art. 928 cpv. 1 CC. Ora, secondo i ricorrenti, la turbativa sarebbe lecita sia in virtù del diritto pubblico sia per il fatto che la provvisoria area di cantiere ricavata sulla particella n. 614non avrebbe impedito all'opponente l'accesso alle sue proprietà dalla strada pubblica, sempre possibile percorrendo un'altra via.  
Contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, la Corte cantonale, anche se a titolo abbondanziale, ha rilevato che la turbativa del possesso non risultava autorizzata dalla legge e ha pertanto stabilito l'esistenza di " un atto di illecita violenza " come richiesto dall'art. 928 cpv. 1 CC. Limitandosi ad apoditticamente sostenere che la situazione sarebbe invece lecita dal punto di vista del diritto pubblico, i ricorrenti non dimostrano l'insostenibilità del ragionamento dell'autorità inferiore a tal riguardo (v. supra consid. 2.1). L'arbitrio del giudizio impugnato è ancora meno ravvisabile quando i ricorrenti fondano la legittimazione dello sbarramento da loro operato al diritto di passo veicolare non sulla legge (o sul consenso del possessore), bensì sull'esistenza di un accesso alternativo alle particelle dell'opponente. Nella misura in cui sia sufficientemente motivata, la censura risulta pertanto manifestamente infondata. 
 
2.2.2. Secondo i ricorrenti, poi, anche per quanto riguarda l'art. 257 cpv. 1 CPC i Giudici cantonali sarebbero incorsi in una violazione dell'art. 9 Cost. I presupposti per accordare tutela giurisdizionale in procedura sommaria non sarebbero infatti in concreto dati, dato che si sarebbe confrontati con una "fattispecie complessa e contorta" e con una situazione giuridica "tutt'altro che chiara ai sensi di legge" (segnatamente per quanto riguarderebbe "le questioni di diritto pubblico e meglio legate alla concessione della licenza edilizia").  
 
Tale censura di arbitrio, meramente appellatoria, si appalesa tuttavia insufficientemente motivata e quindi inammissibile. 
 
2.2.3. I ricorrenti ritengono infine che, in violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., il Tribunale d'appello avrebbe " confermato l'applicabilità dell'art. 928 CC senza motivare quali fossero i propri convincimenti e le prove a favore di tale giudizio ".  
Per costante giurisprudenza, la motivazione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può occuparsi delle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio (DTF 141 III 28 consid. 3.2.4 con rinvii). In concreto, la censura di violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. si appalesa manifestamente infondata, poiché le considerazioni della Corte cantonale danno ai ricorrenti tutti gli elementi necessari per capirne la portata e discuterle. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, il quale ha proposto senza successo di non accordare effetto sospensivo al gravame e non è stato invitato a determinarsi nel merito (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini