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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_438/2020  
 
Decreto dell'11 settembre 2020 
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Giudice p residente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento della sanità e della socialità della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Aiuto alle vittime di reati, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° luglio 2020 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino (43.2020.1). 
 
 
Considerando:  
che con decisione del 25 febbraio 2019 (incarto 43.2018.1) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto in quanto ricevibile un ricorso inol trato da A.________ contro decisioni emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità nell'ambito della normativa concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5; LAV); 
 
che con sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro questo giudizio; 
 
che il 23 ottobre 2019 A.________ ha chiesto la revisione della decisione cantonale; 
 
che con decisione del 28 novembre 2019 (incarto n. 43.2019.2), il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato l'istanza irricevibile per carenza di capacità processuale, poiché l'istante non era rappresentato dal suo curatore; 
 
che un ricorso proposto dall'interessato contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1C_12/2020 del 5 febbraio 2020; 
 
che avverso la decisione cantonale del 28 novembre 2019 l'interessato il 20 maggio 2020 ha presentato una domanda di revisione, non ratificata dal curatore e dichiarata quindi irricevibile dal Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni per carenza di capacità processuale, respingendola nondimeno nel merito per manifesta carenza dei presupposti legali per una revisione; 
che avverso questa, e altre decisioni, con un unico allegato del 4 agosto 2020 A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; 
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma il curatore del ricorrente è stato invitato a esprimersi sul gravame; 
 
che, come noto al ricorrente (vedi sentenze citate), le generiche censure inerenti all'astensione e alla ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale e di Corti cantonali, nonché la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, a lui peraltro note, senza specificare alcun motivo concreto di ricusazione o astensione, sono inammissibili (DTF 144 I 43 consid. 2.3.3 e rinvii); 
che la dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi non implicano una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 nei suoi confronti); 
 
che il giudice delegato ha rilevato che l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (vedi sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6); 
che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020); 
che con scritto del 7 settembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso, chiedendo di stralciare la causa dai ruoli, prescindendo dal prelievo di spese giudiziarie; 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che giova comunque rilevare che il ricorso sarebbe stato manifestamente inammissibile perché il ricorrente non dimostra che la motivazione abbondanziale addotta dal Giudice delegato, segnatamente la palese carenza di motivi di revisione, sarebbe arbitraria; 
che infatti, come noto al ricorrente, quando la decisione impugnata, come nella fattispecie, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, egli è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368); 
che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese (art. 66cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al suo curatore avv. Pascal Cattaneo, al Dipartimento della sanità e della socialità e al Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 settembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri