Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.631/2005 /biz 
 
Sentenza dell'11 ottobre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio. 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Angelo Olgiati, 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, 
opponenti 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 agosto 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 17 luglio 2004 A.________, presidente di una fondazione, ha sporto denuncia penale nei confronti di B.________ e C.________ per titolo di falsità in documenti "e per ogni altra infrazione commessa nella fattispecie". Adduceva in sostanza che la dicitura "Einbezahlt von: B.________" indicata su una ricevuta rilasciata il 23 luglio 2002 dalla banca X.________ di Lugano, inerente a un versamento di fr.250'000.-- in favore della relazione bancaria intestata alla menzionata fondazione, sarebbe falsa, l'operazione essendo stata effettuata, al dire del denunciante, da D.________ e non da B.________. 
B. 
Il 26 luglio 2004 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di non luogo a procedere, ritenuto che da una decisione della "Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal" del Cantone di Vaud risulta come B.________ ha ritirato fr. 250'000.-- il 23 luglio 2002 presso la banca X.________ di Lugano per poi versare tale somma, lo stesso giorno, sul conto della citata fondazione: ciò risulterebbe anche da uno scritto del 15 dicembre 2003 della banca. Con sentenza del 25 agosto 2005 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, poiché non adempiva i requisiti dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI. La Corte cantonale l'ha ritenuta inoltre infondata nel merito. 
C. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di invitare il Ministero pubblico ticinese a istruire la causa. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1). 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato in pratica su un asserito accertamento arbitrario dei fatti, è in linea di principio ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG
1.3 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di invitare il Ministero pubblico a istruire la causa è pertanto inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii). 
1.4 Il ricorrente, patrocinato da un legale nella sede cantonale, si limita a rilevare che la sua legittimazione sarebbe data secondo l'art. 88 OG, unica norma da lui invocata nell'atto di ricorso. La tesi ricorsuale è manifestamente infondata. 
1.4.1 Secondo l'art. 88 OG, il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca - come nella fattispecie per i reati invocati - la qualità di vittima, vale a dire di persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5; cfr. art. 2 cpv. 1), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati. Il ricorrente né si esprime su questo tema né rende verosimile un'eventuale sua qualità di vittima né ciò è ravvisabile in concreto dagli atti di causa. 
 
Essi non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. 
 
La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b, 126 I 97 consid. 1). 
1.4.2 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b). 
 
In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o il denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; sentenza 1P.636/1998 del 6 dicembre 1999, apparsa in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498). 
1.4.3 Il ricorrente, limitandosi a rilevare che le sue critiche non mutano nulla alla citata decisione del Tribunale vodese, ma che vorrebbe sapere, per una questione di principio, se sia o no ammissibile richiedere ricevute di conti di terzi da una banca, di modificarle in seguito e di utilizzarle poi nei confronti di terzi, sostiene in sostanza che i giudici cantonali avrebbero valutato erratamente la fattispecie. 
Il ricorrente, cui manca la qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV, si limita a rimettere in discussione, peraltro con critiche che disattendono del tutto le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (vedi al riguardo DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1) e sarebbero quindi inammissibili, il contestato giudizio di merito, censurandone implicitamente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Queste critiche, come quelle inerenti al merito dell'impugnato giudizio, non possono tuttavia essere proposte con un ricorso di diritto pubblico (cfr., sulla limitata legittimazione della vittima e del querelante a presentare un ricorso per cassazione, art. 269 e 270 lett. e, f e g PP; DTF 128 IV 232 consid. 3.2, 127 IV 189 consid. 2a). Ne segue che il ricorso non può essere esaminato nel merito. 
1.4.4 Per di più, quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, nella fattispecie quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Il ricorso, che non si esprime al riguardo, sarebbe quindi inammissibile anche per questo motivo. 
2. 
2.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
2.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 ottobre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: