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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_530/2010 
 
Sentenza dell'11 ottobre 2010 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________, 
patrocinata dall'avv. Enrico Bonfanti, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di locazione, azione d'inesistenza del debito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che, statuendo nel quadro di una procedura speciale per locazione, il 27 aprile 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l'azione inoltrata da C.________ il 2 settembre 2009, tendente all'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 48'000.-- avanzato nei suoi confronti da A.A.________ e B.A.________, e annullato il precetto esecutivo notificatole per il medesimo importo; 
che l'appello interposto dai soccombenti contro la pronunzia pretorile è stato dichiarato irricevibile dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 12 agosto 2010, siccome tardivo; 
che contro questa decisione A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale, il 30 settembre 2010, con uno scritto intitolato "Ricorso"; 
che né la controparte né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale scritto; 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi, nei quali occorre segnatamente indicare i diritti asseritamente violati dall'autorità giudiziaria cantonale; 
che, in concreto, nonostante l'intestazione del loro scritto - "Contro la sentenza del Tribunale d'appello in data 21.08.2010 facciamo ricorso" - i ricorrenti non fanno nessun riferimento all'atto impugnato o alla sua motivazione né, più in generale, alla causa giudiziaria; 
ch'essi si limitano ad asseverare la responsabilità di C.________ in relazione a un furto avvenuto nel 2007 e a rimproverarle il mancato rimborso di una fattura e di un danno per perdita di guadagno; 
che questi argomenti non configurano, manifestamente, una motivazione adeguata, conforme al disposto di legge sopra citato; 
che, essendo l'allegato ricorsuale "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); 
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo nemmeno stata invitata a determinarsi; 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 11 ottobre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi