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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_511/2010 
 
Sentenza dell'11 novembre 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dallo studio legale Gabriele Padlina, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia 
penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emessa il 21 ottobre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti, per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'indagine concerne un sistema di cessione di crediti, per oltre 670 milioni di euro, vantati da aziende sanitarie pubbliche (ASL), costituitesi in un consorzio, nei confronti della Regione Sicilia. In tale ambito, sarebbero stati appurati pagamenti di somme di denaro, estero su estero. Dette cessioni avrebbero consentito a una determinata banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. L'autorità estera sospetta che parte di questo ricavo, giunto anche su conti bancari svizzeri, di cui essa chiede di acquisire la documentazione, sarebbe stato destinato a uomini politici. 
 
B. 
Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione della documentazione di un conto intestato ad A.________. La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale, adita dal titolare del conto, rifiutate le richieste di pubblico dibattimento e di assunzione di prove, ne ha respinto il ricorso con giudizio del 21 ottobre 2010. 
 
C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione di chiusura, di vietare l'invio della documentazione bancaria e di restituirgliela; in via subordinata, di trasmettere in forma anonimizzata solo quella relativa a due bonifici; in via ancor più subordinata, di invitare il MPC ad assumere le prove richieste e a procedere a una nuova cernita. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF). 
 
1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF). 
 
2. 
2.1 Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza 1C_378/2010 del 17 settembre 2010 concernente il medesimo procedimento estero, nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante a causa delle carenze formali e materiali della domanda di assistenza, della violazione del diritto di essere sentito e del rifiuto di assumere ulteriori mezzi di prova, della lesione dei principi di proporzionalità e dell'utilità potenziale e, infine, della mancata tutela del terzo non coinvolto. 
 
2.2 La tesi è infondata. La sufficienza dell'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria è già stata accertata (sentenza 1C_378/2010). L'eventuale violazione del diritto di essere sentito, poiché il ricorrente non ha partecipato alla cernita, poteva eccezionalmente essere sanata (sentenza 1A.277/2006 del 13 marzo 2007 consid. 2.1) e l'assunzione di nuovi mezzi di prova spettando semmai al giudice estero del merito. Priva di consistenza è poi la tesi secondo cui, per la dottrina, sotto l'egida del nuovo diritto, la questione del terzo non implicato costituirebbe una questione fondamentale (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., 2009, n. 404). La circostanza, esposta dal ricorrente, secondo cui il bonifico di EUR 100'000.--, somma da egli poi restituita, avvenuto sul suo conto per ordine di una persona coinvolta nei sospettati reati, sarebbe dovuto a un errore, non costituisce un caso particolarmente importante d'applicazione dei principi della proporzionalità e dell'utilità potenziale, rettamente interpretati dall'istanza precedente. Su questi punti, la criticata decisione non si scosta infatti dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4). 
 
2.3 Ne segue, che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
Losanna, 11 novembre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri