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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_797/2011 
 
Sentenza dell'11 novembre 2011 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, Spagna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 19 settembre 2011. 
 
Visto: 
il ricorso del 17 ottobre 2011 (timbro postale) contro il giudizio 19 settembre 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, 
lo scritto del 25 ottobre 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
l'atto complementare del 28 ottobre 2011, 
 
considerando: 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), 
che la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 IV 286 consid. 1.4), 
che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto, 
che nel caso di specie né l'allegato del 17 ottobre 2011 né l'atto completivo del 28 ottobre 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni, 
che il ricorrente - che si limita a chiedere il diritto a una rendita d'invalidità svizzera sostenendo di non essere in grado di lavorare a causa (soprattutto) dei noti problemi alle ginocchia - non si confronta infatti minimamente con la pronuncia impugnata - che gli ha negato detto diritto ritenendolo, sulla base di diverse valutazioni mediche, capace al lavoro nella misura dell'80% in un'attività sostitutiva leggera (seduta) - e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici, 
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 11 novembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti