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[AZA 7] 
H 444/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi, 
Gianella, supplente; Schäuble cancelliere 
 
Decreto dell'11 dicembre 2001 
 
nella causa 
L.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Aldo Foglia, Via della Posta 4, 6900 Lugano, 
 
contro 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
 
mediante decisione 1° marzo 1999 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato che a seguito del fallimento della W.________ SA (già E.________ SA) di L.________, decretato il 19 gennaio 1998, erano rimasti scoperti contributi paritetici per il periodo 1995-1997, ha chiesto ad L.________ - procuratore, poi presidente del consiglio di amministrazione e in seguito amministratore di fatto della ditta - l'importo di fr. 252'669. 35 a titolo di risarcimento dei danni, 
un vincolo di solidarietà era stabilito con D.________ limitatamente all'importo di fr. 222'314. 90 e con B.________ ed G.________ per fr. 107'913. 05, 
a seguito dell'opposizione di L.________, la Cassa ha promosso azione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo la condanna dell'interessato al pagamento dell'importo preteso in sede di procedura amministrativa, 
 
con giudizio 27 ottobre 2000 i primi giudici, constatato che il credito in oggetto non era perento, hanno accolto la petizione, condannando il convenuto al risarcimento di fr. 252'669. 35, 
patrocinato dall'avv. Aldo Foglia di Lugano, l'interessato ha interposto ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, postulando l'annullamento del giudizio cantonale, atteso che la pretesa di risarcimento era perenta e che vi era stata violazione del diritto di essere sentito, 
con atto separato il ricorrente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, 
la lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa, 
secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili, 
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG), 
 
per costante giurisprudenza una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c), 
in concreto il ricorrente sostiene che la richiesta della Cassa sarebbe tardiva e addebita principalmente all'autorità giudiziaria di prima istanza di aver statuito sulla base di uno stato di fatto lacunoso, omettendo in particolare di assumere le prove da lui offerte, 
giusta l'art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dei danni e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui si sono avverati i danni, 
questi termini sono di perenzione, la quale, come tale, deve essere accertata d'ufficio (DTF 121 III 388 consid. 3b, 119 V 92 consid. 3, 118 V 195 consid. 2b), 
secondo la giurisprudenza, la cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell'attenzione esigibile, accerta che la situazione di fatto più non permette l'esazione dei contributi e consente di fondare l'azione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3b, 119 V 92 consid. 3, 118 V 195 consid. 2b e 3a), 
 
 
questa Corte ha ancora precisato che il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato e che quando quest'ultimo risulta da un fallimento del datore di lavoro, tale giorno è quello dell'apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati secondo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b), 
la giurisprudenza considera tuttavia decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non la data d'insorgenza del pregiudizio, ma quella in cui la cassa ne è venuta effettivamente a conoscenza (vedi l'art. 82 cpv. 1 OAVS, già citato), 
nel caso di specie, risulta dagli atti che con decreto 19 gennaio 1998, apparso nel Foglio ufficiale del XXX, la Pretura di L.________ ha dichiarato l'apertura del fallimento nei confronti della W.________ SA e che il 9 marzo 1998, con pubblicazione sul Foglio ufficiale del XXX successivo, l'Ufficio fallimenti ha sospeso la procedura per mancanza di attivi, 
il ricorrente aveva già chiesto in sede di opposizione, e lo aveva ribadito con la risposta alla petizione, l'assunzione di testi e il richiamo dalla Cassa e dall'Ufficio fallimenti della documentazione riferita alla fallita, per poter dimostrare che l'amministrazione era a conoscenza di tutti gli elementi del danno da oltre un anno prima della decisione del 1° marzo 1999, 
era stata postulata, in particolare, l'audizione testimoniale di un ispettore della Cassa, il quale avrebbe telefonato all'insorgente sicuramente prima del 1° marzo 1998 per chiedergli ragguagli in merito alla fallita, 
i primi giudici, tuttavia, non hanno assunto i mezzi di prova ritualmente proposti, negandone qualsivoglia rilevanza, 
 
le argomentazioni del ricorrente sono in linea di principio di pregio a questo stadio di procedura, atteso che l'accertamento fattuale del momento topico per il decorso del termine annuo di perenzione può esigere che si assumano le prove offerte dall'interessato, non potendosi a priori escluderne la concludenza, la stessa dipendendo ovviamente dal contenuto dei costituti testimoniali e dei richiami proposti, 
dato quanto precede, il gravame del ricorrente - quando si ricordi che non trattandosi di lite concernente prestazioni assicurative questa Corte esercita una cognizione limitata (cfr. art. 105 e 132 OG) - non appare sprovvisto, ad un primo esame sommario degli atti, di possibilità di esito favorevole, 
dalla documentazione all'inserto risulta d'altra parte comprovata la situazione di indigenza del ricorrente e, ritenuta l'onerosità e la complessità della vicenda giudiziaria che lo coinvolge, non si poteva pretendere che egli difendesse i suoi interessi senza ricorrere all'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisationi judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG), 
in queste condizioni l'insorgente adempie i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
decreta : 
 
I.La domanda di assistenza giudiziaria gratuita e di 
gratuito patrocinio è accolta. 
 
II.Il ricorrente è esonerato dalle spese giudiziarie. 
III. L'avvocato Aldo Foglia è designato patrocinatore d'ufficio del ricorrente. 
 
 
IV.Non si percepiscono spese giudiziarie per questa procedura. 
 
V.Il presente decreto sarà intimato alle parti. 
Lucerna, 11 dicembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: