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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_610/2024  
 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa disoccupazione syndicom, 
Looslistrasse 15, 3027 Berna, 
patrocinata dall'avv. Jasmine Altin, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 ottobre 2024 (38.2024.26). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3). 
 
2.  
Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione dell'opponente del 29 aprile 2024 con la quale è stata richiesta la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente percepite dal 1° aprile 2019 sino al 31 marzo 2021. La Corte cantonale ha ritenuto che in tale periodo il ricorrente avesse ricoperto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a B.________ SA, azienda presso la quale era stato impiegato dal 28 gennaio 2017 fino al 31 marzo 2019. I primi giudici hanno in particolare considerato che egli aveva continuato a svolgervi un ruolo attivo, e meglio disponendo della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente le decisioni della stessa. 
 
3.  
Il ricorrente si limita a contrapporre una diversa versione dei fatti accertati nella sentenza cantonale, senza tuttavia né pretendere, né tantomeno dimostrare l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove effettuato dall'istanza inferiore. Nel farlo, egli si riferisce peraltro a nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 LTF, prodotti in questa sede tralasciando totalmente di esporre in che modo le relative condizioni di applicazione sarebbero adempiute e omettendo, pure, di spiegare in che modo una loro considerazione possa influire sull'esito della vertenza. 
 
4.  
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile. 
 
5.  
In applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente. La domanda di assistenza giudiziaria diviene pertanto priva d'oggetto. 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 11 dicembre 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi