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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1219/2023  
 
 
Sentenza del 12 gennaio 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Pont Veuthey, Giudice supplente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
3. C.________ SA, 
patrocinati dall'avv. Luigi Mattei, 
4. D.________, 
patrocinato dall'avv. Sascha Schlub, 
5. E.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Delprete, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Truffa aggravata, ripetuta falsità in documenti; accertamento inesatto dei fatti, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 21 giugno 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.335, 17.2023.154). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 29 settembre 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo dal 29 settembre 2007 al 22 febbraio 2017, a X.________, Y.________, Z.________ e in altre imprecisate località, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia B.________, D.________ e E.________, inducendoli in tal modo (B.________ anche tramite la società C.________ SA) a versargli e consegnargli in contanti denaro per complessivi fr. 12'796'055.15. L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in documenti, per avere, dal 29 settembre 2007 al 19 maggio 2021, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente formato e fatto uso a scopo di inganno di 200 documenti falsi in particolare per commettere la suddetta truffa. All'imputato è in sostanza stato addebitato di avere fatto erroneamente credere a B.________, D.________ e E.________ di stare conducendo delle difficili trattative con le autorità tedesche, in realtà simulate, volte ad incassare dei titoli obbligazionari denominati "German Gold Bonds", inducendoli a versargli delle importanti somme di denaro che avrebbero dovuto permettere il buon esito della transazione. 
L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di sei anni, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni. La Corte delle assise criminali lo ha altresì condannato a versare all'accusatore privato B.________ fr. 900'000.--, all'accusatrice privata C.________ SA fr. 1'100'000.--, all'accusatore privato D.________ fr. 8'544'814.96 ed all'accusatore privato E.________ fr. 2'063'957.98 a titolo di risarcimento dei danni. Il tribunale di primo grado ha parimenti ordinato la confisca di quanto sequestrato, ad eccezione di un telefono cellulare, di cui è stato ordinato il dissequestro a favore dell'imputato. 
 
B.  
Con sentenza del 21 giugno 2023, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto un appello presentato dall'imputato contro il giudizio di primo grado, che ha sostanzialmente confermato. L'importo del risarcimento all'accusatore privato D.________ è stato corretto in fr. 8'534'815.20. 
 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 18 ottobre 2023 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di proscioglierlo da entrambe le imputazioni. In via subordinata, chiede che la pena sia ricommisurata. Il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Fa valere l'accertamento inesatto dei fatti, la violazione di diritti costituzionali, nonché la violazione del diritto federale con riferimento al reato di truffa e alla confisca ordinata dai giudici cantonali. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre una sua versione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti e della valutazione delle prove eseguiti dalla Corte cantonale, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente contesta la realizzazione del reato di truffa, segnatamente con riferimento all'asserito mancato adempimento del requisito dell'inganno astuto, senza tuttavia confrontarsi con la sussunzione concretamente eseguita dalla Corte cantonale, spiegando le ragioni per cui violerebbe l'art. 146 CP. Quanto al principio della presunzione di innocenza, nella misura in cui è richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). Il gravame è inoltre inammissibile laddove il ricorrente rinvia all'arringa difensiva del dibattimento di primo grado: la motivazione del ricorso al Tribunale federale deve infatti essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 141 V 509 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere accertato in modo chiaro ch'egli è effettivamente il nipote dell'ultimo imperatore d'Etiopia. Sostiene di non avere utilizzato un nome falso e di non avere ingannato o mentito agli accusatori privati sulle sue origini nobiliari, segnatamente sul suo titolo di "principe".  
 
3.2. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente deve al riguardo rendere verosimile che il difetto sarebbe suscettibile di avere un'influenza sul risultato della procedura, vale a dire che la decisione sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.4).  
 
3.3. Pur esprimendo dubbi, la Corte cantonale non ha di per sé negato che il ricorrente avesse origini nobiliari, ma ha lasciato per finire indecisa la questione siccome non era determinante per il giudizio. La Corte cantonale non gli ha infatti rimproverato di avere ingannato gli accusatori riguardo alla sua discendenza nobiliare, bensì di averli ingannati per avere fatto erroneamente credere loro ch'egli stava conducendo delle delicate trattative con il governo tedesco per incassare i "German Gold Bonds", operazione che presupponeva il versamento da parte loro di importanti somme di denaro per fare fronte ai vari imprevisti che di volta in volta si presentavano. La questione di sapere se il ricorrente fosse realmente un discendente dell'ultimo imperatore d'Etiopia, o se avesse mentito (anche) su tale aspetto, non muta il giudizio sulle imputazioni a suo carico, concernenti i comportamenti incriminati, relativi alla transazione fittizia per l'incasso dei titoli obbligazionari. Gli atti incriminati sono specifici e fondati sull'utilizzazione di numerosi documenti falsi e su un castello di menzogne messo in atto dal ricorrente per ottenere denaro dagli accusatori privati. L'accertamento di una effettiva discendenza nobiliare non è quindi determinante per l'esito del giudizio sulla fattispecie in esame. La precedente istanza ha peraltro riconosciuto che gli accusatori privati erano in ogni caso convinti ch'egli fosse un vero principe etiope.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere compiutamente accertato che i "German Gold Bonds" erano autentici e che egli ne era il legittimo proprietario.  
 
4.2. Con decreto del 24 maggio 2023, la Presidente della CARP ha respinto un'istanza probatoria presentata dal ricorrente volta in particolare a determinare il valore dei "German Gold Bonds" e le possibilità d'incasso degli stessi. Ha ritenuto che la prova richiesta non era necessaria ai fini del giudizio. Il ricorrente non impugna formalmente in questa sede, contestualmente con la sentenza finale, la decisione sul rifiuto di assumere la prova (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF). Non spiega puntualmente le ragioni per cui la Corte cantonale avrebbe disatteso il suo diritto di essere sentito e il divieto dell'arbitrio rinunciando ad assumere la prova richiesta sulla base dell'apprezzamento anticipato della sua irrilevanza. La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce infatti all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). La Corte cantonale non ha di principio ritenuto che i titoli in questione erano falsi e del tutto privi di valore. Né ha negato ch'essi appartenevano al ricorrente. Ha per contro accertato che l'asserita transazione con le autorità tedesche per incassarli era in realtà una mera finzione. È infatti essenzialmente su questo aspetto che il ricorrente ha tratto in inganno gli accusatori privati ed è stato ritenuto colpevole dei reati di truffa e di falsità in documenti. Il ricorrente non si confronta con i relativi considerandi della sentenza impugnata e non sostanzia alcuna violazione del diritto. Non rispettosa delle esposte esigenze di motivazione, la censura è inammissibile e non deve perciò essere vagliata oltre.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente lamenta in modo generico un accertamento erroneo per quanto concerne l'esistenza della transazione. Sostiene che sarebbe spettato all'accusatore privato B.________ verificare se i titoli fossero incassabili, considerato altresì che questi conosceva la lingua tedesca e traduceva per il ricorrente stesso il contenuto dei documenti provenienti dalla Germania.  
 
5.2. Con detta argomentazione, il ricorrente si limita nuovamente ad esporre in modo appellatorio una sua versione dei fatti. Non si confronta con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli non considera che, secondo gli accertamenti della Corte cantonale, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), dopo le attività e verifiche iniziali eseguite dall'accusatore privato, egli ha simulato l'esistenza di trattative da lui avviate direttamente con le autorità tedesche per l'incasso dei "German Gold Bonds". Disattente altresì che i giudici cantonali hanno rilevato che i documenti elencati al punto n. 2 dell'atto di accusa (oltre 200), compresi quindi quelli asseritamente emanati dalle autorità e dalle banche tedesche, da lui utilizzati, sono falsi. Facendo astrazione dai fatti accertati in sede cantonale, la censura è inammissibile e non deve essere esaminata ulteriormente.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente sostiene che l'accusa nei suoi confronti sarebbe stata impostata a torto sul fatto ch'egli avrebbe approfittato di presunte debolezze degli accusatori privati per ottenere da loro importanti somme di denaro. Ritiene che, in realtà, sarebbero stati gli accusatori privati stessi ad essere stati mossi da avidità, pretendendo percentuali elevate dall'incasso delle obbligazioni.  
 
6.2. Sollevando la censura, il ricorrente non si confronta puntualmente con determinati accertamenti contenuti nel giudizio impugnato e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione rispettosa delle citate esigenze. La Corte cantonale non ha negato che gli accusatori privati avessero un interesse economico nella transazione. Ciò non esclude tuttavia la punibilità del comportamento del ricorrente.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dell'inganno astuto quale elemento costitutivo del reato di truffa (art. 146 CP). Sostiene che gli accusatori privati (un fiduciario, un imprenditore ed un ex direttore di banca) avrebbero potuto evitare l'errore verificando l'inesistenza della transazione, rispettivamente facendo capo a dei professionisti per una consulenza legale e finanziaria. A maggior ragione ove si consideri che l'incasso dei titoli avrebbe dovuto realizzare un importo pari al 10 % del prodotto interno lordo (PIL) della Germania, ciò che avrebbe costituito un guadagno enorme per gli opponenti. In ogni caso, secondo il ricorrente, perlomeno la parte dei versamenti eseguiti dagli accusatori privati per soddisfare le sue richieste volte a fare fronte ad una mancanza momentanea di liquidità dovuta a necessità personali e familiari, non sarebbero correlati con l'incasso dei "German Gold Bonds" e non si fonderebbero su una menzogna.  
 
7.2. Il ricorrente critica l'adempimento del presupposto dell'inganno astuto, scostandosi tuttavia dai fatti accertati in sede cantonale, che, come visto, sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Egli non considera le numerose operazioni da lui messe in atto per ottenere il denaro dagli accusatori, esposte in modo articolato ed esauriente nella sentenza impugnata, e non si confronta puntualmente con i considerandi n. 68 segg. della sentenza impugnata (pag. 198 segg.). In tali considerandi, la Corte cantonale ha motivato in modo accurato le ragioni per cui ha ritenuto realizzato l'inganno astuto, esaminando sia il comportamento del ricorrente sia quello degli accusatori privati. Contrariamente all'asserzione del ricorrente, la Corte cantonale ha accertato che gli accusatori privati avevano eseguito delle verifiche sulla sua persona, rispettivamente sulla possibilità di incassare le obbligazioni. Ha altresì rilevato che, per limitare le verifiche, egli li aveva poi dissuasi dal visionare la documentazione (falsificata). Questi accertamenti, con i quali il ricorrente non si confronta, non sono censurati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente fa inoltre astrazione dal castello di menzogne su cui ha fondato l'inganno, sulle centinaia di documenti falsi utilizzati, sul fatto di avere depositato una certa quantità di "German Gold Bonds" originali presso la C.________ SA, sui viaggi in Etiopia, nonché sulle modalità della loro organizzazione, sull'effettiva costituzione di una fondazione benefica e sull'elaborazione di progetti umanitari in Etiopia e su una serie di ulteriori circostanze esposte dalla Corte cantonale al considerando n. 72 della sentenza impugnata, con cui egli non si confronta specificatamente. Quanto alla tesi ricorsuale secondo cui il provento dell'incasso dei titoli sarebbe ammontato ad una cifra corrispondente al 10 % del PIL della Germania, la Corte cantonale ha spiegato al considerando n. 73c della sentenza impugnata (pag. 212 seg.) che questa proporzione non aveva riscontro nella realtà delle cifre, che l'importo non sarebbe stato incassato in una sola volta, ma a scadenze precise fino al 2030, e che i versamenti prospettati, benché importanti, apparivano comunque proporzionati all'ampiezza delle operazioni messe in scena dal ricorrente. Nuovamente il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della CARP e non sostanzia quindi arbitrio alcuno.  
La Corte cantonale ha poi riconosciuto che, talvolta, il ricorrente chiedeva agli accusatori privati del denaro asserendo (falsamente) di averne la necessità per fare fronte al sostentamento suo e della sua famiglia. La CARP ha nondimeno accertato che, nell'ottica degli accusatori privati, anche in questi casi i pagamenti venivano da loro effettuati nella prospettiva dell'incasso delle obbligazioni, allo scopo di superare una situazione di difficoltà che si frapponeva momentaneamente al buon esito della transazione. Il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di questo accertamento. 
 
7.3. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente rimprovera alla CARP di avere erroneamente accertato "i movimenti di dare e avere" tra di lui e C.________ SA (cfr. ricorso, pag. 20). Egli non si confronta infatti con determinati accertamenti contenuti nella sentenza impugnata e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
8.  
 
8.1. Richiamando genericamente gli art. 3 cpv. 2 lett. c e 10 CPP, gli art. 29, 30 e 32 Cost., l'art. 6 CEDU e l'art. 14 del Patto ONU II (RS 0.103.2), il ricorrente lamenta la violazione del diritto a un processo equo e del principio della presunzione di innocenza. Sostiene che la Corte cantonale non avrebbe valutato prove a suo discarico e si sarebbe rifiutata di assumere le prove, da lui addotte, che avrebbero permesso di mettere in dubbio la sua colpevolezza.  
 
8.2. Si tratta al riguardo di una contestazione di natura generica, con cui il ricorrente non sostanzia la violazione dei suoi diritti di difesa, ma rimette in discussione in modo generale la valutazione delle prove della CARP. Quanto al principio della presunzione di innocenza, riferito alla valutazione delle prove, esso non ha, come si è visto, una portata che oltrepassa quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). Al riguardo, già si è detto che il ricorrente non si confronta con gli accertamenti di fatto e con la valutazione delle prove eseguiti dalla CARP e non li sostanzia pertanto d'arbitrio con una motivazione sufficiente. Disattende inoltre nuovamente che un'istanza probatoria dinanzi alla Corte cantonale è stata respinta con decisione del 24 maggio 2023 e non è stata puntualmente impugnata dal ricorrente spiegando le ragioni per cui il rifiuto di assumere le prove richieste sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza violerebbe il diritto di essere sentito e il divieto dell'arbitrio.  
Laddove contesta genericamente la mancata audizione di imprecisati testimoni che avrebbero potuto chiarire l'eventuale falsità dei documenti oggetto d'imputazione, il ricorrente disattende che la Corte cantonale ha accertato sulla base delle risultanze delle rogatorie agli atti che i documenti di cui al punto n. 2 dell'atto di accusa non sono autentici, ritenuto che i loro reali estensori non corrispondono a quelli indicati sugli stessi. Il ricorrente non si confronta con le risposte delle autorità estere alle domande di assistenza giudiziaria internazionale e con le risultanze istruttorie valutate dalla CARP (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 e 5, pag. 15 segg.) : non sostanzia quindi arbitrio alcuno. Le censure ricorsuali non adempiono di conseguenza le citate esigenze di motivazione e sono inammissibili. 
 
9.  
 
9.1. Il ricorrente sostiene che tutte le pretese civili degli accusatori privati avrebbero dovuto essere rinviate al foro civile. Adduce che i bonifici da loro eseguiti a suo favore andrebbero meglio conteggiati, giacché gli sarebbero stati addebitati anche importi riconducibili ad investimenti sbagliati di D.________ ed a prestiti privati senza collegamento con la transazione per l'incasso dei "German Gold Bonds".  
 
9.2. Secondo la sentenza della CARP, i risarcimenti agli accusatori privati che il ricorrente è stato condannato a pagare sono la diretta conseguenza dei reati di truffa per mestiere e di ripetuta falsità in documenti, per i quali egli è stato condannato, e corrispondono nel loro ammontare al danno illecitamente causato ai danneggiati. Per le ulteriori pretese civili, gli opponenti sono per contro stati rinviati al foro civile. Sollevando la censura, il ricorrente disattende quindi che i risarcimenti agli accusatori privati pronunciati dall'autorità penale sono circoscritti ai danni direttamente causati dai comportamenti incriminati. La tesi ricorsuale, secondo cui queste pretese civili comprenderebbero anche altre poste di danno, non poggia su accertamenti vincolanti agli atti. Peraltro, il ricorrente si limita a sollevare generici dubbi sul totale degli importi versati dagli opponenti, senza tuttavia fornire alcuna cifra o dettaglio al riguardo. Né egli fa valere che la decisione dei giudici cantonali sulle azioni civili degli accusatori privati violerebbe l'art. 126 CPP. La censura non rispetta i requisiti di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e non deve pertanto essere ulteriormente esaminata.  
 
10.  
 
10.1. Il ricorrente critica la confisca dei "German Gold Bonds", adducendo che esisterebbe una sproporzione tra il loro valore nominale (almeno 11 miliardi di dollari) e il danno da lui cagionato agli accusatori privati (meno di 13 milioni di franchi). Ritiene che una confisca non potrebbe essere ordinata dai giudici cantonali senza prima accertare mediante una perizia il valore dei titoli in questione.  
 
10.2. La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente si era opposto alla confisca solo quale conseguenza del proscioglimento da lui postulato. Ha quindi succintamente addotto che, alla luce dell'art. 69 cpv. 1 CP e dell'esito del procedimento di appello, che ha confermato il giudizio di condanna, gli oggetti sotto sequestro dovevano certamente essere confiscati. In concreto, il ricorrente non fa valere che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentito siccome si sarebbe rifiutata di esaminare determinate contestazioni da lui sollevate contro la confisca pronunciata dal tribunale di primo grado. Non sostiene in particolare di avere contestato la misura in modo indipendente dall'esito del procedimento penale. Disattende inoltre che, nella fattispecie, la confisca è fondata sull'art. 69 cpv. 1 CP e riguarda quindi essenzialmente gli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere i reati (cfr. DTF 149 IV 307 consid. 2.4.1; 137 IV 249 consid. 4.4). Il ricorrente non fa valere la violazione di questa disposizione, sicché alla luce di quanto esposto, la censura deve essere dichiarata inammissibile.  
 
11.  
Il ricorrente sostiene infine di impugnare anche i punti del dispositivo della sentenza della CARP riguardanti la commisurazione della pena, l'espulsione, il rimborso allo Stato della retribuzione del suo difensore d'ufficio e l'accollamento degli oneri processuali d'appello. Non presenta tuttavia censure motivate al riguardo, ma solleva la contestazione solo quale corollario alla richiesta di proscioglimento. Visto l'esito della causa e considerato il difetto di motivazione su questi aspetti, il gravame è inammissibile e non deve essere vagliato oltre. 
 
12.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. 
La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). In considerazione della sua situazione, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 gennaio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni