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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 1105/06 
 
Sentenza del 12 febbraio 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Lustenberger, Borella, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
T.________, 
ricorrente, rappresentato dall'Organizzazione 
Cristiano-Sociale Ticinese OCST, 
via Magoria 4, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 novembre 2006. 
 
Fatti: 
A. 
Per decisione del 13 marzo 2001 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto, con effetto dal 1° ottobre 1999, T.________, nato nel 1945, già fabbro e (aiuto) meccanico, al beneficio di una mezza rendita AI per un grado d'invalidità del 50%. 
 
Al termine di una procedura di revisione promossa d'ufficio, l'UAI ha ridotto la prestazione a un quarto di rendita dal 1° ottobre 2004 stante un grado di invalidità del 45% (decisione del 13 settembre 2004). 
 
In seguito all'opposizione interposta dall'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) per conto dell'assicurato, l'amministrazione ha disposto l'allestimento di una perizia reumatologica a cura del dott. C.________. Preso atto delle conclusioni del perito come pure delle valutazioni del consulente in integrazione professionale, l'UAI ha parzialmente accolto l'opposizione assegnando all'interessato una rendita intera limitatamente al periodo 1° novembre 2004 - 30 giugno 2005, in considerazione della piena incapacità lavorativa attestata, dal 23 agosto 2004 al 10 marzo 2005, dall'assicuratore infortuni a seguito di un infortunio occorso nell'agosto 2004 e in ragione delle norme disciplinanti gli effetti temporali di un aumento, rispettivamente di una riduzione della rendita. Per il resto ha stabilito il versamento di un quarto di rendita a partire dal 1° luglio 2005 (decisione su opposizione del 2 novembre 2005). 
B. 
Adito su ricorso dell'assicurato, a sua volta patrocinato dall'OCST, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, dopo avere preannunciato all'interessato la possibilità di modificare l'atto querelato a suo sfavore e avergli dato occasione di ritirare il ricorso, con pronunzia del 15 novembre 2006, notificata il 17 novembre seguente, ha respinto il gravame e riformato la decisione su opposizione nel senso che ha unicamente riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° novembre 2004 al 30 giugno 2005. Fondandosi sulle conclusioni del dott. C.________, alle quali ha attribuito pieno valore probatorio, il giudice cantonale ha in particolare accertato un migliorato stato di salute e ha ritenuto - fatti salvi i periodi di inabilità per motivi infortunistici di cui aveva già tenuto conto l'amministrazione - l'assicurato pienamente abile al lavoro dal 1° marzo 2004, dichiarando "decaduto" il diritto al quarto di rendita dal 1° ottobre 2004. 
C. 
Sempre assistito dall'OCST, T.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede sostanzialmente di riformare il giudizio cantonale e di riconoscergli (pure) una mezza rendita dal 1° al 30 (recte: 31) ottobre 2004 nonché a partire dal 1° luglio 2005. Il ricorrente domanda inoltre di ordinare all'UAI l'esame della fattispecie invalidante a partire dal 1° gennaio 2006 in virtù dei nuovi elementi emersi nel corso della procedura di revisione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme disciplinanti la materia (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 16 LPGA), ricordando in particolare i presupposti per una modifica, in via di revisione, di una rendita e gli effetti temporali di una simile modifica (art. 17 LPGA; art. 87, 88a e 88bis OAI; cfr. pure la giurisprudenza resa a proposito dell'abrogato art. 41 LAI, che ha mantenuto la propria validità anche sotto l'egida del nuovo ordinamento [DTF 130 V 343]). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che una revisione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o di natura economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole, non per contro già in caso di diverso apprezzamento medico e/o giuridico di una fattispecie sostanzialmente rimasta invariata (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). 
4. 
4.1 Per giurisprudenza, la valutazione giudiziaria della (in)capacità lavorativa sulla base di conclusioni mediche è un accertamento di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.). Fa parte di questo accertamento pure la questione di sapere in quale misura una persona assicurata, sulla base delle proprie potenzialità e delle proprie risorse, presenti una capacità lavorativa residua e in quale misura l'esercizio di attività confacenti possa essere ritenuto ragionevolmente esigibile. Analogo discorso può essere fatto con riferimento al quesito di sapere se una (in)capacità lavorativa si è modificata in maniera rilevante ai fini di un'eventuale revisione durante un determinato periodo di tempo. Di natura giuridica e non fattuale sono per contro le questioni relative al momento determinante di raffronto nella procedura di revisione di una rendita (v. DTF 133 V 108) come pure quelle relative agli effetti temporali di una modifica del diritto alla rendita (cfr. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 692/06 del 19 dicembre 2006, consid. 3.1). 
4.2 Orbene, per quanto opinabile essa possa apparire, la valutazione del primo giudice che, sulla base delle conclusioni mediche agli atti, segnatamente di quella del dott. C.________, resa al termine di un esame approfondito dei dati anamnestici e clinici, ha accertato un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato dal 1° marzo 2004 e una piena abilità lavorativa in attività confacenti, non può dirsi manifestamente inesatta, anche perché l'intervenuto miglioramento dello stato di salute poteva essere (indirettamente) inferito pure dalle conclusioni del curante dott. A.________, il quale nel suo rapporto medico del 26 maggio 2004, a differenza di quanto aveva per contro avuto modo di osservare il 24 settembre 1999, in cui aveva attestato una totale inabilità lavorativa dal settembre 1997 in ogni attività, aveva dato atto di una, seppur parziale (50%), capacità lavorativa nell'attività abituale come in ogni altra sostitutiva medio-leggera. Per il resto, contrariamente a quanto fa valere il ricorrente, una manifesta inesattezza nell'accertamento del primo giudice non può nemmeno essere motivata con una pretesa incongruenza e illogicità della valutazione del dott. C.________ che l'istanza precedente avrebbe poi fatta sua. Il fatto che il perito abbia dato atto di tutta una serie di limitazioni funzionali concernenti la capacità residua di sollevamento e/o trasporto di carichi, posizioni di lavoro, ecc., non osta a che l'assicurato possa comunque essere ritenuto abile al lavoro in attività confacenti al suo stato di salute. Né appare in questo contesto manifestamente errata o contraddittoria la valutazione circa l'attestata inabilità del 66.6% nell'ultima attività svolta di serviceman, il perito avendo chiaramente spiegato i motivi di questo suo apprezzamento (importante limitazione della rotazione della colonna cervicale che osterebbe alla possibilità di guidare veicoli con la dovuta sicurezza). In tali circostanze, nulla impediva al primo giudice di sostituire, in virtù del suo potere di riesaminare d'ufficio i fatti determinanti (cfr. ad esempio DTF 127 V 228 consid. 2b/aa pag. 232), la valutazione dell'amministrazione. 
4.3 Analogo discorso può essere fatto con riferimento all'accertamento dei redditi di paragone, con e senza invalidità (sul potere di riesame di questa Corte in merito a questi accertamenti cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399). Così, per quel che concerne il reddito da invalido, determinato, per l'anno 2005, in fr. 57'804.60 (in seguito ridotto del 25% per tenere conto, nella misura massima consentita, delle particolarità personali e professionali del caso [DTF 126 V 75]) sulla base della tabella TA1 di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, il giudice cantonale si è limitato ad applicare la più recente giurisprudenza in materia (SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]). A tal proposito va precisato che il ricorrente non può prevalersi del reddito effettivamente conseguito nella sua ultima attività, svolta al 50%, dopo l'insorgenza del danno alla salute poiché egli, in difformità all'obbligo di ridurre il danno, non sfrutta in maniera ragionevolmente esigibile la sua piena capacità lavorativa residua in attività confacenti (sull'obbligo di ridurre il danno e l'impossibilità di rivendicare una rendita se la persona assicurata, mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se del caso anche in una nuova professione, è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione cfr. inoltre DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28). 
 
Quanto al reddito da valido, la Corte cantonale non ha ritenuto necessario valutare oltre l'aspetto in quanto anche considerando il dato, contestato, invocato dall'assicurato (fr. 61'396.25 [anno di riferimento: 2005]), il grado d'invalidità non avrebbe comunque nemmeno raggiunto il 30%. Tale valutazione non è (manifestamente) censurabile. Né si giustifica di esaminare oltre questo accertamento nella presente sede solo in forza di un virtuale interesse futuro, che l'interessato ravvisa "nell'attesa prospettiva che la fattispecie [...] sia riesaminata in una procedura di revisione separata in virtù del contratto di lavoro stipulato [...] con effetto dal 1. gennaio 2006". 
5. 
Posto quanto sopra, il ricorrente non avrebbe di per sé più (avuto) diritto a una rendita. In questo senso la pronunzia cantonale andrebbe confermata. Resta tuttavia ancora da stabilire se la prestazione d'invalidità poteva essere soppressa con effetto retroattivo al 1° ottobre 2004, come ha stabilito l'istanza precedente nei considerandi concernenti il diritto al quarto di rendita. 
5.1 Per l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Similmente, a norma dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI la riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 
5.2 Ora, secondo giurisprudenza, questi precetti sono applicabili per analogia anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria decide di operare una reformatio in peius e sopprime una rendita che l'autorità amministrativa, in via di revisione, aveva soltanto ridotto (DTF 107 V 17 consid. 3b pag. 22 [giurisprudenza resa sotto l'egida dell'abrogato art. 41 LAI, ma che ha mantenuto la propria validità anche in seguito all'entrata della LPGA: cfr. DTF 130 V 343]). In tale evenienza, il giudizio riformatore, per gli esposti principi legali applicabili, esplicherebbe effetto soltanto per il futuro, nel senso che la riduzione rispettivamente la soppressione interverrebbe solo a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della pronunzia avvenuta in concreto il 17 novembre 2006, vale a dire solo a partire dal 1° gennaio 2007 (DTF 107 V 17 segg.; VSI 2000 pag. 310 segg. [I 225/99]; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 264; cfr. pure le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 276/01 del 1° marzo 2002, consid. 4a, e I 278/02 del 24 giugno 2002, consid. 3d; solo apparentemente diversa per contro SVR 2007 IV n. 33 pag. 117 consid. 6 [I 738/05], in cui però la fattispecie era sostanzialmente differente e la reformatio in peius adottata dall'autorità cantonale non riguardava il riesame, in via di revisione, di una rendita che era già stata in precedenza assegnata con decisione cresciuta in giudicato, bensì si riferiva alla prima fissazione di una rendita [scalare]). Dal momento però che questo momento esorbita dal potere di esame giudiziario, delimitato temporalmente nel caso di specie dalla decisione su opposizione del 2 novembre 2005, la soppressione della rendita ordinata con la reformatio in peius dev'essere semplicemente annullata (v. sentenza 9C_603/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 3; cfr. pure DTF 131 V 353 consid. 2 pag. 354). 
5.3 Stante quanto precede, dev'essere salvaguardato il diritto alla mezza rendita dal 1° al 31 ottobre 2004 - che il primo giudice non poteva in nessun caso sopprimere perché lo stesso correva ancora al momento della decisione amministrativa (13 settembre 2004; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI) e poiché dal 23 agosto 2004 l'assicurato era (seppur provvisoriamente, fino al 10 marzo 2005) totalmente inabile al lavoro -, come pure quello, giustamente tutelato dall'istanza precedente conformemente alle norme in materia (art. 88a cpv. 1 e 2 OAI), alla rendita intera dal 1° novembre 2004 al 30 giugno 2005. Per quanto concerne per contro il diritto alle prestazioni dopo il 30 giugno 2005 (e quantomeno fino al 2 novembre 2005), il ricorrente non può rivendicare una mezza rendita. Se da un lato, per quanto esposto in precedenza (consid. 5.2), non è formalmente possibile tutelare la soppressione retroattiva, per via di reformatio, della rendita d'invalidità assegnatagli dall'amministrazione, dall'altro nemmeno si può riconoscere all'assicurato un diritto superiore che, per quanto visto (consid. 4 - 5), non gli spettava in alcun modo dal profilo materiale. 
5.4 In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso merita parziale accoglimento e il giudizio di primo grado, avendo violato il diritto federale, deve essere modificato di conseguenza. 
6. 
Quanto alla richiesta di obbligare l'UAI ad esaminare la fattispecie invalidante a partire dal 1° gennaio 2006 in virtù dei nuovi elementi emersi nel corso della procedura di revisione in esame, questa Corte è incompetente a una sua trattazione diretta, anche perché esula dall'oggetto della lite nella presente procedura di revisione. La domanda viene di conseguenza trasmessa per competenza all'UAI affinché esamini i presupposti per un'eventuale modifica del diritto alla rendita, quantomeno a partire dal 1° gennaio 2006. 
 
7. 
La procedura è onerosa (art. 134 OG nella versione in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese, che seguono la soccombenza, vengono ripartite in misura di ¾ a carico dell'amministrazione e di ¼ a carico del ricorrente. Parzialmente vincente in lite, l'insorgente, rappresentato da un'organizzazione sindacale, ha diritto a ripetibili ridotte (art. 159 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 novembre 2006 è annullato nella misura in cui nega al ricorrente il diritto a una mezza rendita dal 1° al 31 ottobre 2004 e a un quarto di rendita dal 1° luglio 2005. Per il resto, il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, di fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 125.- e dell'opponente nella misura di fr. 375.-. 
3. 
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 1500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
Gli atti sono trasmessi all'Ufficio AI del Cantone Ticino affinché esamini i presupposti per un'eventuale modifica del diritto alla rendita a partire dal 1° gennaio 2006. 
5. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 12 febbraio 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti