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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_140/2008 
 
Sentenza del 12 febbraio 2009 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, presidente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2008 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Visto e considerando: 
che con sentenza del 10 novembre 2008 il Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale ha fatto obbligo a A.________ di versare a B.________SA l'importo di fr. 498.55 oltre fr. 3.70 (interessi fino al 07.01.2008), gli interessi al 5 % dall'8 gennaio 2008, fr. 127.15 (risarcimento danni art. 103 e 106 CO) e fr. 60.-- (spese esecutive, compresa la notifica a ½ della Cancelleria comunale); 
che il ricorso interposto dalla soccombente contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 4 dicembre 2008, sia perché tardivo sia perché non motivato conformemente ai requisiti di legge; 
che con lettera del 22 dicembre 2008 A.________ ha espresso la volontà d'impugnare la predetta decisione dinanzi al Tribunale federale, precisando di volersi limitare alla produzione dei documenti in fotocopia, per evitare la trascrizione della motivazione, e riservandosi di espletare altre richieste se vi fosse necessità; 
che il 7 gennaio 2009 il Presidente della Corte adita ha informato la ricorrente che il rinvio ad argomenti esposti negli atti cantonali o in altri documenti non costituisce una motivazione ricorsuale sufficiente: è nell'atto di ricorso che devono venir indicati chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (cfr. art 42 cpv. 2 LTF); 
che alla ricorrente è stato inoltre indicato che, il termine di ricorso giungendo a scadenza il 26 gennaio 2009, essa poteva ancora - entro tale data - completare il ricorso, esponendo per quali motivi le considerazioni che hanno condotto i giudici ticinesi a ritenere il ricorso per cassazione inammissibile erano lesive del diritto; 
che la ricorrente non ha reagito a questa missiva; 
che in queste circostanze il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, siccome manifestamente privo di una motivazione adeguata; 
che si può quindi decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che si può anche rinunciare ad addossare spese giudiziarie alla ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale; 
 
per questi motivi, il presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 12 febbraio 2009 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi