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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.350/2002 /viz 
 
Sentenza del 12 marzo 2003 
II Corte civile 
 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher e Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
B.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberta Bernasconi, studio legale Probst-Pozzoli, via Dufour 2, casella postale 3198, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
B.B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Daniele Jörg, via Bossi 12, casella postale 2705, 6901 Lugano, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Art. 9 Cost. (divorzio, contributo alimentare) 
 
(ricorso di diritto pubblico del 26 settembre 2002 presentato contro la sentenza emanata il 21 agosto 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino). 
 
Fatti: 
A. 
Il Pretore del distretto di Lugano ha, con sentenza del 3 agosto 2001, sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 16 febbraio 1963 da B.A.________ e B.B.________, condannando il marito a versare un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 1370.-- alla moglie, alla quale ha pure attribuito fr. 945.--, corrispondenti all'avere di vecchiaia accumulato dal coniuge durante il matrimonio. 
B. 
In parziale accoglimento di un'appellazione di B.A.________, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha - con sentenza del 21 agosto 2002 - riformato il giudizio di primo grado nel senso che alla controparte è dovuto, fino al 30 novembre 2008, un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 980.--. Secondo i giudici cantonali, gli introiti delle parti bastano appena a coprire i loro fabbisogni, calcolati sostanzialmente in base ai dati del 2001: l'eccedenza mensile del marito di fr. 1067.-- è tuttavia sufficiente a coprire l'ammanco della moglie di fr. 980.--. 
C. 
Con ricorso di diritto pubblico del 26 settembre 2002 B.A.________ postula l'annullamento della sentenza d'appello e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dopo aver narrato i fatti, il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe determinato in modo arbitrario il suo reddito risultante dall'attività principale di tassista, non calcolandolo su un periodo di più anni. I giudici cantonali avrebbero poi pure arbitrariamente apprezzato le prove offerte e segnatamente le notifiche di tassazione da lui prodotte. In realtà, egli non sarebbe in grado di versare alcunché alla ex moglie. 
Non è stata chiesta una risposta al gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorrente lamenta innanzi tutto arbitrio, asserendo che la Corte cantonale si è basata unicamente sul reddito conseguito nel 2001, senza applicare la giurisprudenza secondo cui, per stabilire il reddito di persone che svolgono un'attività professionale indipendente, occorre tenere conto di un periodo di più anni. 
L'art. 125 CC presuppone l'esistenza di una capacità contributiva dell'obbligato alimentare (DTF 127 III 289 consid. 2a/aa pag. 291; Gloor/Spycher, Commento basilese, n. 15 all'art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar, n. 23 seg. all'art. 125 CC). Il metodo con cui questa dev'essere determinata è una questione di diritto, risultante dall'applicazione della predetta norma (cfr. ad esempio, sulla misura in cui dev'essere preso in considerazione il patrimonio dell'obbligato, la DTF 129 III 7 consid. 3 o, per quanto concerne la composizione del suo minimo vitale, la già menzionata DTF 127 III 289). Per contro, gli importi accertati in applicazione dei criteri previsti dalla legge sono questioni di fatto, che risultano dall'apprezzamento delle prove (DTF 127 III 136 consid. 2c pag. 141). Ne segue che la summenzionata critica concerne una violazione del diritto federale, che avrebbe potuto essere sollevata in un ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 OG), atteso che la decisione impugnata è finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG e che pure il valore di lite di fr. 8000.--, previsto dall'art. 46 OG, è superato. Ora, vista la sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), la censura si rivela inammissibile. 
2. 
2.1 Con riferimento all'attività principale di tassista del ricorrente, la sentenza impugnata indica che questi avrebbe riconosciuto col proprio appello un'entrata lorda mensile di fr. 3530.--. Da questa, l'autorità cantonale, basandosi sulla documentazione prodotta, ha dedotto fr. 620.-- per spese professionali. Tale importo corrisponderebbe alla quota di oneri professionali del 15-20% indicata dallo stesso ricorrente all'interrogatorio formale del 30 gennaio 2001. Secondo i giudici cantonali le notifiche di tassazione degli anni 1999/2000 e 2001/2002 - pure prodotte dal marito - sono irrilevanti ai fini del giudizio, sia perché da esse non emerge quali spese e quali introiti sono stati considerati dalle autorità fiscali, sia perché esse non si riferiscono al periodo ritenuto decisivo (2001) per quanto concerne la determinazione delle entrate e dei fabbisogni delle parti. 
2.2 A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta dal ricorrente sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con rinvii). 
In concreto, il ricorrente si limita a sostenere che, qualora il Tribunale di appello avesse determinato il suo reddito prendendo in considerazione più anni, risulterebbe, segnatamente sulla base delle notifiche fiscali, un introito medio ben inferiore a quello stabilito nella sentenza impugnata. Egli non contesta però di aver riconosciuto nell'appello un reddito lordo per l'anno 2001 di fr. 3530.-- né formula una censura, conforme alle predette esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, concernente la fissazione delle spese professionali di quell'anno; anzi, nel proprio gravame, egli sostiene che tali accertamenti di fatto non possono essere rivisti nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico. In queste circostanze anche il rimprovero mosso alla Corte cantonale di aver proceduto ad un apprezzamento arbitrario delle prove risulta irricevibile. 
3. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. Poiché esso non aveva alcuna possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza del ricorrente (art. 152 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto produrre una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 marzo 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: