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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_186/2021  
 
 
Sentenza del 12 marzo 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Cantone dei Grigioni, Ringstrasse 10, 7001 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 14 gennaio 2021 (S 20 114). 
 
 
Visto:  
la decisione emessa il 29 luglio 2020 dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Cantone dei Grigioni (UCIAML) che ha sospeso per 23 giorni A.________ dal diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per non essersi presentato a un programma occupazionale, 
la decisione dell'UCIAML del 29 settembre 2020 che ha accertato la mancata presentazione di un'opposizione nei termini legali, 
il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 14 gennaio 2021 che ha respinto il ricorso contro la decisione dell'UCIAML del 29 settembre 2020, 
il ricorso contro il giudizio cantonale presentato il 23 feb braio 2021 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, 
che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come quella resa il 29 settembre 2020 dall'UCIAML, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 186 seg.), 
che il ricorrente si dilunga impropriamente sulla controversia relativa alla sospensione delle indennità di disoccupazione e ammette "ho lasciato che il tempo trascorresse senza far valere i miei diritti", 
che il ricorso sfugge pertanto a ogni possibile esame, 
che le decisioni amministrative (su opposizione) formalmente passate in giudicato possono tutt'al più essere modificate soltanto tramite gli istituti della revisione o della riconsiderazione (art. 53 LPGA), questioni di pertinenza in ogni caso dell'UCIAML, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 2a Camera, e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 12 marzo 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi