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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_130/2024  
 
 
Sentenza del 12 marzo 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca dei permessi di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 febbraio 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.64). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 14 dicembre 2023 l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato i permessi di dimora UE/AELS di cui i coniugi A.________ e B.________, entrambi cittadini italiani, erano titolari. 
Il 15 gennaio 2024 A.________ si è rivolto al Consiglio di Stato ticinese chiedendo "di poter ricevere nuovamente la documentazione per poter comprovare la mia situazione economica, lavorativa e debitoria".  
Il 16 gennaio successivo il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ticinese gli ha impartito un termine di sette giorni per comunicargli se intendeva ricorrere contro la decisione del 14 dicembre 2023 e per produrre la stessa, con la comminatoria d'inammissibilità del gravame (art. 12 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL/TI 165.100]) in caso di inosservanza di questi ordini. Nel contempo A.________ è stato avvertito che il suo scritto del 15 gennaio 2024, se doveva essere trattato come un ricorso, era lacunoso dal profilo della motivazione, per cui doveva presentare, entro la scadenza del termine per ricorrere, un complemento di motivazione rispettivamente un nuovo allegato completo di motivazioni e conclusioni. 
Il 18 gennaio 2024 A.________ ha trasmesso al Consiglio di Stato una copia della decisione del 14 dicembre 2023. Non ha invece nulla addotto riguardo alle sue intenzioni né ha completato il suo scritto del 15 gennaio 2024. 
Con decisione del 31 gennaio 2024 il Consiglio di Stato, trattando lo scritto del 15 gennaio precedente come un ricorso, l'ha dichiarato inammissibile poiché disattendeva i requisti di contenuto e di forma prescritti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm essendo privo di qualsiasi motivazione nonché di conclusioni. 
 
B.  
Il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, al quale A.________ e la moglie si sono rivolti il 6 febbraio 2024, ne ha respinto l'impugnativa con sentenza del 9 febbraio 2024 e confermato la decisione d'irricevibilità emessa dal Governo ticinese il 31 gennaio 2024. 
 
 
C.  
Con un allegato non datato intitolato "ricorso revoca permesso B" e spedito il 23 febbraio 2024 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale chiedendo che venga loro concessa "la possibilità di stare vicino hai (sic) nostri 3 figli e 3 nipoti che vivono, anche loro, in Ticino, promettendo [...] di non avere più le stesse mancanze e di impegnarci a finché ciò non si ripeta più".  
Il 28 febbraio 2024 il Tribunale federale ha informato i ricorrenti che il loro gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e li ha invitati a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli artt. 44 e 47 cpv. 1 LTF). 
Con scritto non datato e spedito l'8 marzo 2024 i ricorrenti, espresse alcune considerazioni sulla loro situazione personale e familiare che avrebbe impedito loro di rispondere alle sollecitazioni delle autorità migratorie cantonali e scusandosi per l'accaduto, domandano che la decisone impugnata sia revocata e che sia concesso loro di rimanere in Svizzera rispettivamente che venga accordato loro tempo a sufficienza per organizzare la loro partenza. 
Il Tribunale federale non ha ordinato atti istruttori, ma ha unicamente chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di trasmettergli una copia della sentenza contestata. L'originale della stessa è stato allegato dai ricorrenti al loro complemento al ricorso trasmesso a questa Corte l'8 marzo 2024. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici che gli vengono sottoposti (DTF 148 I 160 consid. 1). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 145 I 121 consid. 1; 142 V 395 consid. 3.1). 
 
2.  
Sebbene oggetto di disamina possa essere unicamente la questione di sapere se, a ragione, che il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio d'inammissibilità reso dal Consiglio di Stato, la ricevibilità del presente ricorso va esaminata in funzione della causa nel merito. Nel caso di specie, la procedura ha preso avvio dalla revoca dei permessi di dimora dei qui ricorrenti. Ora questi sono cittadini italiani e l'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) conferisce loro, di principio, un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o meno un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1), motivo per cui l'eccezione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei loro confronti (sentenza 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 1.1). Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi, in linea di principio, dato, sempre che le esigenze di ricevibilità di questo rimedio di diritto siano soddisfatte. 
 
3.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustiva mentre, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4). 
 
4.  
 
4.1. Come accennato in precedenza, la vertenza può unicamente riferirsi al quesito di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha a ragione confermato il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPAmm, l'allegato ricorsuale sottopostogli dai ricorrenti poiché difettava di qualsiasi motivazioni e conclusioni, in dispregio delle esigenze poste dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm. Ora, ritenuto che questi aspetti sono regolati dal diritto cantonale, segnatamente come appena rilevato dagli artt. 12 cpv. 1 e 70 cpv. 1 LPAmm, occorre pronunciarsi sull'eventuale applicazione arbitraria di questi disposti. In proposito l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2 e rispettivi rinvii).  
 
4.2. Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale e il suo complemento nulla contengono in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 4.3 e riferimenti) dell'art. 70 cpv. 1 LPAmm, norma che disciplina la forma e il contenuto del ricorso dinanzi alle competenti autorità cantonali ticinesi, e dell'art. 12 LPAmm che prevede l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale in caso di mancato adempimento delle sopramenzionate esigenze. Nel caso specifico i ricorrenti omettono qualsiasi confronto con la rispettiva motivazione contenuta nella sentenza cantonale. Essi si limitano infatti ad addurre - scusandosi del loro comportamento - di non avere reagito ai solleciti delle autorità cantonali a causa di problemi di salute della moglie rispettivamente della suocera, aspetti che però esulano dall'oggetto del presente giudizio. Non si confrontano poi minimamente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo all'inammissibilità del gravame presentato al Consiglio di Stato, in dispregio delle esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. In mancanza di una motivazione topica, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
4.3. Infine va osservato che per quanto concerne l'organizzazione della partenza dei ricorrenti, tale quesito è di competenza delle autorità cantonali, alle quali questi devono pertanto rivolgersi.  
 
5.  
 
5.1. Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
5.2. Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 12 marzo 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud