Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 915/05
Sentenza del 12 giugno 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
A.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Probst, via Motta 24, 6901 Lugano,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 3 novembre 2005)
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano nato il X._________, coniugato con prole, ha esercitato in Svizzera l'attività di idraulico/montatore dal 1969 al 1993 come frontaliere, solvendo regolari contributi all'AVS/AI svizzera.
In data 31 maggio 1994 l'assicurato, portatore di esiti di trauma cranico con frattura della rocca petrosa subito il 3 giugno 1993, ha presentato una domanda di rendita dell'AI svizzera.
Mediante due decisioni 20 novembre 1996 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha erogato al richiedente una rendita intera dal 1° giugno 1994 al 28 febbraio 1995 e una mezza rendita a far tempo dal 1° marzo 1995 con le prestazioni completive per i familiari.
In occasione di una procedura di revisione promossa nel 1999 non sono emersi cambiamenti di rilievo circa l'abilità dell'assicurato, per cui il 10 agosto 1999 il diritto alla mezza rendita è stato confermato.
In sede di una nuova procedura di revisione avviata nel 2003, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, con comunicazione 12 gennaio 2004, confermata con decisione formale 28 gennaio 2004, ha mantenuto il diritto alla mezza rendita.
Patrocinato dal Sindacato FLMO l'interessato ha presentato un'opposizione avverso il provvedimento chiedendo il riconoscimento di una rendita intera.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, cui l'inserto era stato trasmesso per competenza, ha annullato per motivi formali il precedente atto amministrativo 28 gennaio 2004 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino e per decisione 16 dicembre 2004 ha confermato il diritto alla mezza rendita.
Statuendo a sua volta su ulteriore opposizione dell'interessato, patrocinato dall'avv. Elisa Conte Bombardieri, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha respinto l'istanza con decisione su opposizione 21 gennaio 2005.
B.
Sempre tramite l'avv. Elisa Conte Bombardieri, l'interessato ha deferito la decisione su opposizione 21 gennaio 2005 con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale ha respinto l'impugnativa per giudizio 3 novembre 2005.
C.
Rappresentato dall'avv. Marco Probst, l'assicurato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede, in via principale l'assegnazione di una rendita intera, previo allestimento di nuovi accertamenti medici multidisciplinari, o, in via subordinata, il rinvio della causa all'amministrazione per nuovi accertamenti medici pluridisciplinari ed economici, producendo un certificato del dott. M.________.
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi, l'Ufficio AI del Cantone Ticino e l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero postulano la disattenzione dell'impugnativa.
Diritto:
1.
Nel querelato giudizio la Commissione federale di ricorso ha già esattamente ricordato la disciplina in materia di revisione di una rendita dell'AI, indicando segnatamente a quali presupposti è subordinata la sostituzione di una mezza rendita con una rendita intera o comunque superiore. A questa esposizione può essere fatto riferimento.
2.
Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta.
3.
I giudici di prime cure hanno considerato non causare i disturbi lamentati dall'interessato incapacità di lavoro di grado tale da determinare invalidità giustificante il diritto a una rendita superiore a quella assegnata.
Essi, ricordato come l'insorgente fosse portatore di esiti di lesione posttraumatica del nervo facciale subita nel giugno 1993 con fratture della base cranica a sinistra, paresi facciale e sordità a sinistra, hanno, sulla base degli atti medici contenuti nell'inserto di causa, vagliato le ripercussioni dei singoli disturbi sull'abilità dell'esaminato, concludendo che le medesime nel periodo trascorso tra il momento dell'assegnazione della rendita e quello della procedura di revisione non si erano aggravate.
Per quanto attiene all'occhio sinistro, già dopo l'infortunio vi era stato un miglioramento, con il raggiungimento della chiusura palpebrale completa, il fatto che il paziente fosse costretto ad utilizzare colliri e pomate lubrificanti non compromettendo in alcun modo l'esercizio di un'attività lucrativa. L'iposmia e la diminuzione del gusto non erano peggiorate e non cagionavano alcuna inabilità. Per quanto atteneva all'udito, esso era migliorato dopo un intervento effettuato all'orecchio sinistro e, sebbene restasse sensibilmente limitato, non esistevano indizi di un successivo peggioramento. Un deficit dal punto di vista cognitivo in seguito a disfunzione cerebrale posttraumatica, da parte delle strutture fronto-basali e medio-temporali, era già citato in un rapporto del 1995 dell'Ospedale universitario X.________. I disturbi dell'equilibrio con capogiri mal sistematizzati erano già descritti dall'interessato nel 1994, ma essi, pur ritenuti probabili, non erano mai stati oggettivati, motivo del resto per il quale si era escluso che l'interessato potesse riprendere un'attività con rilevante rischio di caduta. Per quanto riguarda la nausea e i dolori di testa, l'assicurato affermava che essi disturbi erano sopportabili, fermo restando che in caso di un eventuale peggioramento si sarebbe reso necessario un trattamento farmacologico. Dal punto di vista prettamente neurologico i reperti oggettivabili dell'esame clinico erano sovrapponibili a quanto descritto nel 1994. Relativamente ai dolori ortopedici lamentati, infine, essi non erano suffragati da reperti oggettivi.
Né per i giudici commissionali decisivi erano i pareri dei medici curanti consultati dall'assicurato in Italia, i quali descrivevano un quadro valetudinario piuttosto compromesso: in sostanza essi non facevano che esprimere una differente valutazione di una situazione valetudinaria rimasta sostanzialmente immutata.
Dato quanto precede, per i primi giudici, si doveva concludere, come al momento del riconoscimento della mezza rendita, essere l'insorgente in grado di svolgere la pregressa attività di idraulico/montatore di impianti sanitari nella misura del 100% con rendimento del 50%, ripartendo il suo lavoro sull'arco dell'intera giornata ed evitando i compiti comportanti un rischio di caduta e facendo pause più frequenti rispetto a un operaio della sua stessa categoria.
Nemmeno si giustificava l'allestimento di esami completivi, aperta rimanendo per l'interessato comunque la possibilità di presentare una domanda di revisione in caso di peggioramento, documentato, della situazione.
4.
In sede di procedura federale l'assicurato non fa valere elementi di giudizio suscettivi di infirmare la pronunzia giudiziaria di prime cure.
Egli, come in prima istanza, addebita all'amministrazione di non aver più attentamente preso in considerazione l'avviso del medico curante dott. R.________, il quale in un atto aveva in un primo tempo, per svista, dichiarato essere lo stato del paziente stazionario per poi, successivamente, rilevare che la situazione si sarebbe aggravata. Orbene, a prescindere dalle circostanze della svista, tale rettifica non può inficiare l'insieme della documentazione in atti che conclude sostanzialmente nel senso che non vi sarebbero state modifiche di rilievo nella situazione valetudinaria del ricorrente.
Ad ogni buon conto le certificazioni del dott. R.________, come quelle degli altri medici curanti, devono essere valutate con la debita prudenza, considerato il valore probatorio attribuito dalla prassi a tali referti (cfr. VSI 2001 pag.106 segg.).
Traendo argomento dai dubbi espressi da certi medici riguardo ad asserite turbe non oggettivabili, l'assicurato chiede l'erezione di una perizia multidisciplinare. Ora, come asseverato dai primi giudici, la documentazione in atti appare bastante per poter escludere, allo stadio attuale, un avvenuto peggioramento.
Non giustifica in particolare l'erezione di nuovi esami il certificato medico del dott. M.________ indirizzato al patrocinatore dell'assicurato e prodotto con il gravame. Infatti, dopo aver rilevato come certi atti medici da lui esaminati non consentissero di documentare un aggravamento dello stato clinico, il sanitario ha semplicemente espresso il parere che "si potrebbe forse" esigere un controllo clinico approfondito.
Rimane, come esposto dall'autorità giudiziaria commissionale, la facoltà per l'assicurato di chiedere la revisione del diritto alle prestazioni qualora dovesse subingredire un aggravamento, documentato, della situazione valetudinaria, senza dover attendere la periodica procedura di revisione avviata dall'amministrazione.
5.
In queste condizioni non si vede motivo di dipartirsi dalla pronunzia giudiziaria di primo grado.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione, all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 giugno 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: