Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_264/2008 /biz 
 
Sentenza del 12 giugno 2008 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Féraud, presidente, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________SA, 
B.________SA, 
ricorrenti, 
patrocinate dall'avv. Massimiliano Schiavi, 
 
contro 
 
Comune di Balerna, 6828 Balerna, 
rappresentato dal Municipio, 6828 Balerna, 
 
Oggetto 
Restituzione dell'effetto sospensivo (cambiamento 
di destinazione di un albergo), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emessa il 15 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 18 maggio 2008 la A.________SA e la B.________SA hanno presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto "amministrativo" (recte: pubblico) contro un'asserita decisione 15 aprile 2008 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, chiedendo che al gravame da loro presentato contro una risoluzione del Municipio di Balerna, inerente verosimilmente al cambiamento di destinazione di un albergo, sia concesso l'effetto sospensivo; 
che con decreto presidenziale del 23 maggio 2008 le ricorrenti sono state invitate a produrre la decisione impugnata entro il 2 giugno successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 3 e 5 LTF); 
che la criticata decisione non č stata prodotta, per cui il gravame, che puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non puň essere esaminato nel merito; 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
per questi motivi, il presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso č inammissibile. 
 
2. 
La spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Municipio di Balerna e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 giugno 2008 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Féraud Crameri