Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_112/2008 /biz 
 
Decreto del 12 giugno 2008 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Hungerbühler, quale giudice unico, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
art. 5 e 9 Cost. (tariffa cantonale per la fissazione delle ripetibili), 
 
ricorso contro la legge ticinese del 24 ottobre 2007 
sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati e contro il regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che il 24 ottobre 2007 il Gran Consiglio ticinese ha adottato la legge sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (cfr. BU/TI 2007 pag. 753), a seguito della quale il 19 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha promulgato il regolamento sulla tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili (Regolamento; BU/TI 2007 pag. 727); 
che contro le normative indicate il 1° febbraio 2008 l'avvocato A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un atto denominato ricorso di diritto pubblico e ricorso sussidiario di diritto costituzionale; 
che egli ha chiesto l'introduzione di una norma transitoria e l'annullamento della tariffa per le ripetibili nelle pratiche di valore superiore a fr. 1'000'000.--, per le quali il Regolamento prevedrebbe percentuali del valore di causa inferiori a quelle stabilite dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati, precedentemente applicabile; 
che nelle osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ha segnalato di aver nel frattempo aggiunto al Regolamento una norma transitoria nel senso voluto dall'insorgente ed ha attirato l'attenzione su una disposizione che consentirebbe alle autorità di derogare alle percentuali stabilite in funzione del valore di causa; 
che, preso atto di tali argomentazioni, il ricorrente ha ritenuto il ricorso evaso per l'acquiescenza della controparte, protestando comunque spese e ripetibili; 
che in realtà se per quanto concerne la richiesta di adottare una norma transitoria il ricorso è divenuto privo d'oggetto, in relazione alla domanda di annullare la tariffa per le pratiche di valore elevato le nuove conclusioni dell'insorgente vanno considerate come un ritiro del ricorso; 
che in effetti su questo secondo punto la mutata attitudine processuale dell'insorgente non è riconducibile ad un cambiamento della situazione di fatto o di diritto intervenuto dopo la presentazione del ricorso; 
che ad ogni modo, in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF combinati con gli art. 72 e 73 PC, la causa va stralciata dai ruoli; 
 
che le probabilità di esito favorevole dell'impugnativa prima del verificarsi del motivo che l'ha resa parzialmente priva d'oggetto (cfr. art. 71 LTF e 72 PC) appaiono su tale aspetto quantomeno dubbie, già perché la giurisprudenza è assai restrittiva nel considerare incostituzionale l'assenza di disposizioni transitorie (cfr. sentenza 2P.298/1998 del 2 luglio 1999, in: Pra 2000 n. 22 consid. 4c); 
che, date le circostanze, si giustifica comunque di prescindere eccezionalmente dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1, 2 e 4 LTF); 
che non risultano adempiuti i presupposti di complessità della causa e di rilevante dispendio lavorativo a cui soggiace l'assegnazione di ripetibili ad un avvocato che ha agito in una causa propria (DTF 129 II 297 consid. 5; 128 V 236 consid. 5; 110 V 132 consid. 4d). 
 
Per questi motivi, il Giudice unico decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 giugno 2008 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice unico: Il cancelliere: 
 
Hungerbühler Bianchi