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[AZA 0/2] 
 
7B.154/2001 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
**************************************** 
 
12 luglio 2001 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Bianchi e Merkli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso del 15 giugno 2001 presentato da A.________, Gorzano (Italia), patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 30 maggio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente alla Banca X.________, Lugano, e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, in materia di foro speciale d'esecuzione; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 17 aprile 1997 è stato emesso a favore della Banca X.________ un vaglia cambiario del seguente tenore: 
"Bellinzona, il 17 aprile 1997 B.P. Fr. 150'000.-- Al pagheremo per questo vaglia cambiario 
all'ordine della Banca X.________, 6500 Bellinzona 
 
la somma di franchi centocinquantamila 0/00 
 
Valuta che porremo secondo l'avviso 
Pagabile presso Emittente Y.________ 
Banca X.________ 6648 Minusio 6500 Bellinzona fto. A.________" 
Sulla verticale è indicato: 
"Per avallo ai sensi della legge cambiaria 
A.________ 
Fto. A.________ 
 
B.- Il 5 febbraio 2001 la Banca X.________ ha avviato un'esecuzione in via di pignoramento nei confronti di A.________ e ha menzionato nella domanda di esecuzione che è dato un foro esecutivo speciale in base all'art. 50 cpv. 2 LEF. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha steso un precetto esecutivo indicante il domicilio dell' escusso in Italia ove lo ha notificato per il tramite di un Tribunale locale. Con sentenza 30 maggio 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato da A.________ tendente all'annullamento dell'esecuzione. 
L'autorità di vigilanza ha rilevato che per costante giurisprudenza, condivisa dalla dottrina, l'indicazione di un luogo di pagamento in Svizzera in un effetto cambiario costituisce una valida elezione di domicilio nelle procedure esecutive promosse contro l'emittente, l'accettante e l'avallante. 
 
 
C.- Il 15 giugno 2001 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso con cui postula l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e della procedura esecutiva contro di lui promossa. Il ricorrente sostiene che nella fattispecie non sono dati i presupposti per riconoscere un foro speciale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF. I giudici cantonali hanno infatti applicato in modo troppo esteso la giurisprudenza federale, misconoscendo che la banca procede con un'esecuzione in via di pignoramento e non con un'esecuzione cambiaria e che egli è solo avallante della cambiale. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- La legittimazione del ricorrente, quale debitore escusso in una procedura esecutiva che ritiene irrita per assenza di un foro esecutivo, non dà adito a particolari osservazioni. Il ricorso, tempestivo e diretto contro una decisione dell'autorità di vigilanza, è pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
2.- a) Il ricorrente non contesta che Bellinzona sia il luogo di pagamento del vaglia cambiario, ma sostiene che in materia di foro speciale costituito mediante effetti cambiari, la giurisprudenza del Tribunale federale si è sempre solo pronunciata con riferimento all'accettante e all'emittente. Non sussiste pertanto alcuna valida ragione per estendere tale prassi all'avallante, che è un semplice garante dell'effetto cambiario. 
b) Giusta l'art. 50 cpv. 2 LEF i debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto. 
 
Ora, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, il Tribunale federale ha già indicato nella DTF 89 III 1 a pag. 4 che il luogo di pagamento specificato in un effetto cambiario è da considerare quale domicilio eletto del debitore (accettante, traente ed avallante) e quindi segnatamente anche quale foro esecutivo speciale del debitore domiciliato all'estero. Non vi è infatti motivo di non considerare l'avallante debitore del credito, ritenuto che egli non è, come asserito dal ricorrente, un semplice garante, ma un vero e proprio condebitore solidale del creditore cambiario (DTF 96 III 35 consid. 1). Ne segue che la censura si rivela infondata. 
 
3.- Il ricorrente afferma inoltre che la pattuizione di un luogo di pagamento sull'effetto cambiario è unicamente valida nell'ambito di una procedura di esecuzione cambiaria e non anche qualora, come avviene nella fattispecie, il creditore proceda mediante un'esecuzione in via di pignoramento. 
 
Occorre innanzi tutto rilevare che non è ravvisabile, né il ricorrente spiega il motivo per cui un'elezione di domicilio dovrebbe perdere la propria efficacia a dipendenza del tipo di esecuzione proposta. L'argomentazione ricorsuale pare poi misconoscere che l'esecuzione cambiaria è una particolare forma dell'esecuzione in via di fallimento (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a edizione, § 37 n. 1). Ora, un foro speciale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF, che è pattuito per il pagamento di una determinata pretesa a un determinato creditore, non può costituire, da solo, il foro di liquidazione generale del patrimonio del debitore come invece accade in un fallimento (DTF 107 III 53 consid. 4e pag. 59). Non è pertanto, in linea di principio, possibile procedere con un'esecuzione cambiaria nei confronti di un debitore domiciliato all'estero che ha eletto un domicilio speciale in Svizzera ai sensi della citata norma. Ne segue che la tesi suggerita con l'atto ricorsuale, secondo cui, per poter beneficiare del foro pattuito mediante un effetto cambiario, il creditore deve incoare un'esecuzione cambiaria appare destituita di fondamento. 
 
4.- Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1LEF). 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 12 luglio 2001 VIZ 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, 
 
Il Cancelliere,