Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 188/03 
 
Sentenza del 12 luglio 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
P.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 20 febbraio 2003) 
 
Fatti: 
A. 
Lamentando, segnatamente, la persistenza di uno stato d'esaurimento, P.________, nata nel 1951, coniugata, casalinga, ha presentato il 20 dicembre 1999 una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità, domanda questa disattesa dall'Ufficio AI del Cantone Ticino mediante decisione 11 giugno 2002, ritenuta la carenza d'invalidità di grado pensionabile. 
B. 
Con giudizio 20 febbraio 2003 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame interposto dall'assicurata, nel senso che ha tutelato il provvedimento amministrativo impugnato. 
C. 
P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone, implicitamente, la richiesta di erogazione di una rendita AI. A sostegno del gravame produce documentazione medica. 
 
Pendente lite, la ricorrente ha trasmesso ulteriori atti medici. 
 
Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è il tema di sapere se a ragione l'autorità giudiziaria cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla ricorrente il diritto a una rendita ritenendola capace nella misura di almeno il 75% di esercitare la sua attività abituale di casalinga. 
2. 
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nel settore dell'assicurazione federale per l'invalidità. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme vigenti al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento). 
3. 
Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che per graduare l'invalidità delle persone non esercitanti attività lucrativa ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI - segnatamente degli assicurati che attendono ai lavori domestici - si stabilisce in quale misura esse sono impedite nell'espletamento delle loro mansioni consuete (art. 28 cpv. 3 LAI in relazione con l'art. 27 cpv. 1 OAI; metodo specifico; DTF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 pag. 304 consid. 4a). Per mansioni consuete degli assicurati che attendono ai lavori domestici si intende la loro attività usuale nell'economia domestica e, se del caso, nell'azienda del marito, come pure l'educazione dei figli (art. 27 cpv. 2 OAI). 
4. 
Nell'evenienza concreta la ricorrente, in sede di istruttoria amministrativa, è stata sottoposta a due perizie mediche, l'una psichiatrica, eseguita dal dott. D._______ dell'Organizzazione X.________ nel mese di luglio 2001 (relazione 30 luglio 2001), l'altra reumatologica, allestita dal dott. C.________ nel mese di maggio dell'anno successivo (relazione 2 giugno 2002). Dalle indagini esperite è emerso che, perlomeno sino alla data della decisione in lite, la quale delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento), il danno alla salute non era suscettibile di pregiudicare in modo rilevante le capacità lavorative dell'interessata, e ciò sia nelle mansioni consuete di casalinga (inabilità del 25%) sia nell'esercizio dell'ultima attività professionale di cucitrice, cessata nel lontano 1981 (inabilità del 10%). 
 
Come ritenuto dalle istanze precedenti, non sussistono validi motivi per scostarsi dalle conclusioni tratte dai due periti. I rapporti specialistici in questione adempiono tutti i requisiti di completezza, concludenza e chiarezza posti dalla giurisprudenza per conferire loro valore probatorio, quando si ricordi al riguardo che il giudice delle assicurazioni sociali deve assicurarsi che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio circostanziato, che il referto sanitario si sia fondato su esami completi, che abbia parimenti considerato le censure espresse dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'anamnesi, che la descrizione del contesto medico sia chiara e le conclusioni del perito ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti ; VSI 2001 pag. 108 consid 3a). 
 
Dalle numerose certificazioni mediche che l'insorgente ha prodotto in sede di ultima istanza non sono ravvisabili elementi atti ad inficiare il parere dei periti. Né gli scarni argomenti ricorsuali permettono di arrivare a delle conclusioni diverse di quelle contenute nelle relazioni del 30 luglio 2001 e 2 giugno 2002. 
5. 
Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela. Si ricorda tuttavia alla ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità sorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento amministrativo in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 12 luglio 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: