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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_494/2013 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 luglio 2013  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
D.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 giugno 2013. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 3 luglio 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 4 giugno 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
considerando:  
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che l'accertamento - qui controverso - del tasso d'impedimento nelle mansioni domestiche rappresenta - come l'accertamento del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - una questione di fatto che può essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (cfr. DTF 130 V 61 consid. 6.1 seg.; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 6.3), 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che in effetti la ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione, senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure ad ammettere una riduzione leggera - malgrado un accertato peggioramento dello stato di salute, ma in ragione di un'accresciuta esigibilità di aiuto da parte dei figli maggiorenni, quanto meno fino alla data determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - delle percentuali degli impedimenti per l'espletamento di alcune attività domestiche e dunque senza spiegare perché tale accertamento sarebbe insostenibile, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 12 luglio 2013 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti