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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_33/2007 /biz 
 
Sentenza del 12 agosto 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, presidente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso in materia penale contro la decisione emanata 
il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Con sentenza del 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro C.________ per titolo di furto e di danneggiamento. 
 
Contro questa decisione A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale e formula domanda di assistenza giudiziaria. 
2. 
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nel caso in rassegna, il ricorrente chiede la promozione dell'accusa per titolo di furto e di danneggiamento. Si tratta di reati contro il patrimonio per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162). Del resto, lo stesso insorgente non pretende il contrario. Egli è dunque un semplice denunciante. Non dimostra e nemmeno sostiene di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. 
3. 
Difettando la legittimazione ricorsuale del ricorrente, il gravame dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché l'impugnativa appariva sin dall'inizio priva di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese di giustizia dovrebbero pertanto essere poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a prelevare le spese di giustizia. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
4. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 agosto 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: