Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_293/2024  
 
 
Sentenza del 12 agosto 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Mecca, Giudice supplente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giorgio Mondia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di Capriasca, piazza Giuseppe Motta 1, casella postale 165, 6950 Tesserete, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Area del supporto e del coordinamento, 
via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Progetto stradale comunale riguardante la moderazione del traffico e la fermata del bus nel nucleo di Treggia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.147). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 2 ottobre 2019 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha delegato al Comune di Capriasca la pubblicazione e la realizzazione delle opere di moderazione del traffico e l'adeguamento della fermata del trasporto pubblico (linea 448) su via xxx (fondo yyy), qualificata quale strada di collegamento secondo il piano di utilizzazione comunale. Dal 24 ottobre al 22 novembre 2019 il Municipio ha pubblicato il progetto stradale, che prevede il restringimento della carreggiata a 4.20 m attraverso la formazione di un marciapiede al suo interno, con lo scopo di creare un'area di attesa sicura per i pedoni in prossimità della scalinata che porta al nucleo di Treggia e di ridurre la velocità dei veicoli in transito. 
 
B.  
A.________ e B.________, proprietari del fondo zzz, confinante a monte con via xxx e sul quale sorge un edificio abitativo, si sono opposti al progetto stradale, criticandone in particolare il rispetto delle esigenze di sicurezza. Con risoluzione del 3 febbraio 2020, il Municipio, respinta l'opposizione, ha approvato il progetto. Il 24 febbraio 2021 (n. 818) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto presentato da B.________, e lo ha respinto in riferimento a A.________. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 9 aprile 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullarla e di rinviare gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, subordinatamente al Consiglio di Stato, affinché pronunci una nuova decisione previo accertamento completo dei fatti. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 476 consid. 1; 148 I 160 consid. 1).  
 
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia pianificatoria ed edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). Il ricorrente ha partecipato alla procedura dinanzi alla Corte cantonale (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF), è destinatario della decisione impugnata che respinge la richiesta di annullare la decisione di approvazione del progetto stradale e, lamentando in particolare che questo arrecherebbe degli inconvenienti alla sua proprietà dal profilo della sicurezza, possiede un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). La sua legittimazione è quindi pacifica.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito, garanzia della proprietà), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 149 I 248 consid. 3.1; 149 I 105 consid. 2.1). Le norme del diritto federale sono esaminate d'ufficio e liberamente dal Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF).  
 
1.4. Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, queste disposizioni sono esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 149 II 225 consid. 5.2; 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
1.5. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, l'interessato può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Egli deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1).  
Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1). Nella misura in cui le considerazioni ricorsuali criticano la sentenza impugnata, lamentando in modo generale che la Corte cantonale non avrebbe considerato determinate circostanze di fatto, esse risultano inidonee a correggere o a precisare gli accertamenti di fatto in essa contenuti, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà, e si rivelano dunque inammissibili (cfr. sentenza 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 2.2 e rinvio). 
 
2.  
Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale, accertando i fatti sulla base della documentazione agli atti, senza esperire un sopralluogo, avrebbe commesso una violazione del diritto di essere sentito. 
 
2.1. La Corte cantonale ha precisato di poter decidere la causa senza istruttoria, ritenendo che la situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni, emergesse con sufficiente chiarezza dal complesso delle tavole processuali, dalle fotografie agli atti, tra cui anche quelle dello stesso ricorrente, dalle vedute aeree di Swisstopo e dalle viste Google. Procedendo da una valutazione anticipata delle prove, la precedente istanza ha così rifiutato di assumere quella ulteriormente sollecitata dal ricorrente, ritenuta inutile e non determinante ad apportare altri elementi pertinenti ai fini del giudizio.  
 
2.2. Il ricorrente rileva la necessità del sopralluogo, adducendo anzitutto che una visione sul posto avrebbe permesso di meglio valutare le misure e l'ingombro effettivi dell'opera, nonché il pericolo per gli abitanti dell'edificio di sua proprietà, il cui accesso è posto direttamente sulla strada. Aggiunge poi, in maniera del tutto generica, che il tratto di strada in questione sarebbe il più frequentato dagli abitanti e dalle altre persone che si recano nel nucleo di Treggia, lamentando anche che la documentazione fotografica e le immagini Google Maps e Google Street View non rappresenterebbero delle situazioni dinamiche, e non sarebbero neppure desumibili la pendenza e lo sviluppo del percorso stradale, con particolare riferimento alla curva a nord, da cui i veicoli giungerebbero a velocità sostenuta. Ritenendo che il sopralluogo avrebbe potuto accertarne l'effettivo stato, l'insorgente si diffonde poi genericamente sull'asserita difficile praticabilità della scalinata, che dal nucleo di Treggia porta alla strada, e sui pretesi segni di cedimento strutturale, in particolare nelle due case che fungerebbero da sostegno alla strada.  
Con questi accenni, del tutto appellatori (DTF 148 IV 205 consid. 2.6), il ricorrente si limita tuttavia ad esporre un suo apprezzamento della situazione. Non pretende, né tanto meno dimostra, che la Corte cantonale, accertando i fatti, peraltro correttamente, sulla base del complesso delle tavole processuali ed in particolare della documentazione fotografica agli atti, come pure dalle vedute aeree di Swisstopo e delle viste di Google, sia incorsa in arbitrio, atteso d'altro canto che le mappe elettroniche generalmente accessibili come Google Maps o le informazioni in esse contenute possono essere considerate fatti notori (cfr. RENÉ WIEDERKEHR/KASPAR PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, 2020, n. 610; sentenze 1C_101/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 2.2; 1C_593/2020 del 12 maggio 2021 consid. 2.1 e 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3) e lo scopo del progetto stradale è proprio quello di moderare e rallentare il traffico veicolare e migliorare la sicurezza di tutti gli utenti, all'interno e fuori dall'abitato. 
 
2.3. Il ricorrente disattende inoltre che la garanzia del diritto di essere sentito, sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che comprende la facoltà per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 1.4 e 3.1), non impedisce all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio: nell'ambito di questa valutazione le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1), fattispecie non realizzata in concreto. Le generiche contestazioni formulate dal ricorrente, perlopiù basate su mere congetture, non sorrette da prove concrete ed anzi contraddette dagli atti di causa, non censurano infatti una violazione del suo diritto di essere sentito con una motivazione conforme alle esposte esigenze, spiegando in particolare per quale ragione la rinuncia ad assumere questi mezzi di prova sarebbe costitutiva di un apprezzamento anticipato delle prove arbitrario (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le critiche sollevate dal ricorrente, di carattere appellatorio e che non si confrontano con gli argomenti addotti dai giudici cantonali che hanno concluso all'inidoneità di un sopralluogo, dando atto della notorietà dei luoghi in particolare attraverso le fotografie agli atti e l'impiego delle viste Google Maps e Street View, non adempiono i requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e risultano quindi inammissibili. D'altra parte, con riferimento alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). Questi estremi non sono dimostrati nel caso in esame.  
 
2.4. Il ricorrente neppure illustra in maniera specifica i motivi per cui gli accertamenti della Corte cantonale sarebbero stati svolti in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2). Alla luce di quanto esposto, poiché nel gravame in questa sede non è sostanziato arbitrio alcuno, gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha osservato che l'art. 9 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100) stabilisce che la costruzione delle strade cantonali è di competenza del Consiglio di Stato (cpv. 1). Ai Comuni e ad altri enti pubblici può essere delegato, con il loro accordo, la progettazione, la pubblicazione e la realizzazione di opere stradali cantonali; per queste opere è applicabile la procedura di progetto stradale comunale di cui agli art. 30 segg. (cpv. 2). La procedura del progetto stradale comunale ha come obbiettivo l'attuazione del piano in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità di approvazione e di ricorso sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con il piano regolatore (DAVIDE SOCCHI, Commento alla nuova Legge sul coordinamento delle procedure e alla revisione della Legge sulle strade, in: RtiD I-2007, pag. 275 segg., pag. 319).  
 
3.2. Il ricorrente lamenta che il progetto stradale sarebbe stato elaborato in modo sommario e disattenderebbe i dettami della legge sulle strade. Le censure ricorsuali si incentrano e si esauriscono tuttavia sulla congettura che il contestato progetto stradale non perseguirebbe l'asserito obbiettivo di " togliere i pedoni dalla carreggiata, indirizzandoli sui vicoli del nucleo ". Al riguardo egli, limitandosi a ribadire che i giudici cantonali non avrebbero constatato il reale stato dei luoghi, con particolare riferimento alla scalinata esistente, che collega la strada cantonale con i vicoli del nucleo, adducendo che verserebbe in uno stato precario, con gradini e superfici irregolari, e non sarebbe fruibile in particolare alle persone con una disabilità motoria, né alle persone più anziane, critica in sostanza, peraltro in maniera appellatoria e quindi inammissibile, l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
Le citate congetture, non corroborate da fatti o argomenti oggettivi e affidabili, non rendono per nulla verosimile che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti. D'altro canto, contrariamente all'assunto ricorsuale, i giudici cantonali hanno rilevato che, in concreto, il progetto stradale presenta una duplice valenza. Esso si prefigge di creare una zona di attesa sicura per gli utenti dei mezzi pubblici e, nel contempo, mediante il restringimento della carreggiata, indurre i conducenti dei veicoli a motore a moderare la velocità nel quartiere di Treggia. La Corte cantonale ha altresì constatato, sulla base della relazione tecnica del 9 agosto 2019, che le condizioni di visibilità reciproca tra i veicoli in corrispondenza dell'intervento, secondo le direttive edite dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS 640 090b), come pure quelle riferite al restringimento della carreggiata a una larghezza di 4.20 m (VSS 640 201), sono rispettate, tenuto peraltro conto del fatto che quello in rassegna si configura come un intervento puntuale su di un breve tratto (18.30 m complessivi). La Corte cantonale ha così rettamente concluso che il progetto stradale non ostacola le normali condizioni di circolazione e si pone tutto sommato in sintonia con la funzione di strada di collegamento e con gli scopi comunemente ammessi in tema di opere stradali. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Con riferimento all'interesse pubblico la Corte cantonale ha rilevato che l'ubicazione dell'area di attesa, in prossimità della scalinata che conduce al nucleo, non pone il fianco a critiche, ritenuto che permette di migliorare sia la situazione degli utenti dei mezzi pubblici, sia quella dei pedoni che intendono attraversare la strada. I giudici cantonali hanno inoltre constatato che il progetto stradale tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità motoria, in particolare laddove l'area di sosta presenta una bordura inclinata che ne permette l'accessibilità, beneficiando così di una maggiore sicurezza. Sulla scorta di tutti questi elementi, la Corte cantonale è così giunta alla conclusione che il progetto è chiaramente sorretto da molteplici, importanti interessi pubblici.  
 
3.3.2. Anche riguardo al contestato interesse pubblico il ricorrente si limita a rilevare, del tutto genericamente, che la Corte cantonale non avrebbe adeguatamente considerato che la scalinata costituirebbe un'asserita " premessa essenziale alla base dell'intervento " per poter deviare l'utenza pedonale verso i vicoli del nucleo, evitando così la loro presenza sulla carreggiata stradale, e che la zona di maggior pericolo risulterebbe a ridosso della curva a nord, mentre l'intervento sarebbe effettivo solo più a sud. Queste critiche, meramente appellatorie e non fondate su elementi oggettivi, espongono semplicemente il punto di vista soggettivo del ricorrente, ma non si confrontano con i motivi, peraltro condivisibili, esposti dalle autorità cantonali, né dimostrano che le conclusioni dei giudici cantonali sarebbero manifestamente contrarie al senso e allo scopo dell'avversato progetto e quindi arbitrarie (DTF 143 I 321 consid. 6.1).  
 
3.4.  
 
3.4.1. Il ricorrente lamenta che il criticato progetto stradale lederebbe il principio di proporzionalità. Rileva al riguardo che la Corte cantonale non avrebbe considerato altre alternative, in particolare quella di una diversa ubicazione del progetto stradale, in particolare quella a ridosso della zona dei posteggi comunali, asseritamente più idonea al raggiungimento degli obbiettivi preposti dall'intervento.  
 
3.4.2. Il Tribunale federale esamina di massima liberamente se un provvedimento si fonda su un interesse pubblico e rispetta il principio di proporzionalità: esso si impone nondimeno un certo riserbo quando si tratta di considerare circostanze locali meglio conosciute dalle autorità o di dirimere questioni di mero apprezzamento (DTF 147 I 450 consid. 3.2.3-3.2.5; 147 I 393 consid. 5.3.2). Questo principio esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo scopo prefisso e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (DTF 149 I 291 consid. 5.8; 147 I 346 consid. 5.5; 146 I 70 consid. 6.4 e 6.4.2). Ribadendo semplicemente la citata congettura, il ricorrente non dimostra affatto che queste condizioni non sarebbero adempiute nel caso in esame. Non spetta d'altra parte al Tribunale federale valutare quale soluzione alternativa avrebbe potuto entrare in linea di conto, dovendo soltanto stabilire se quella ritenuta dalla Corte cantonale è sostenibile (DTF 144 III 145 consid. 2). Il fatto che le conclusioni poste a fondamento del giudizio impugnato, peraltro fondate su valutazioni condivisibili, non concordino con quelle ricorsuali non ne dimostra l'arbitrarietà (DTF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
3.4.3. Il ricorrente adduce inoltre che la maggior parte delle fermate dei bus verrebbero create sulla carreggiata e non poste a lato, e questo anche sulle strade principali. Ora, con questa critica, il ricorrente sembra invocare una disparità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.) rispetto ad altri casi analoghi. Non dimostra tuttavia un apprezzamento abusivo degli accertamenti operati dalla Corte cantonale e neppure spiega in che misura determinante altre situazioni sarebbero simili a quella del progetto stradale qui in discussione e sarebbero state trattate, senza motivi oggettivi, in modo diverso da parte della stessa autorità. Non fa quindi valere una violazione del principio della parità di trattamento con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (art. 8 Cost.; sulla disparità di trattamento vedi DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; 144 I 113 consid. 5.1.1). La censura è pertanto inammissibile e non deve essere esaminata oltre.  
 
4.  
Il ricorrente sostiene poi che non vi sarebbe stata alcuna ponderazione da parte della Corte cantonale riferita alla proporzionalità dell'intervento rispetto ai pretesi danni già esistenti. L'istanza inferiore non avrebbe debitamente considerato che il progetto stradale andrebbe ad incrementare gli effetti di cedimento delle opere di sostegno della strada, in particolare spostandosi il traffico sulla corsia adiacente alla sua proprietà, e che tutta la zona del nucleo di Treggia sarebbe già interessata da una condizione geologica di scivolamento. Lamenta anche che il progetto stradale comprometterebbe l'eventuale posa di attrezzature di cantiere in caso di lavori di manutenzione o di miglioria alla propria abitazione. 
Al riguardo, il ricorrente non si confronta tuttavia minimamente con gli argomenti ritenuti dai giudici cantonali, secondo cui il progetto, tenuto conto anche delle valutazioni dell'Area del supporto e del coordinamento, non modifica le limitazioni di transito in essere, né modifica la struttura portante della strada, posto che neppure le vibrazioni del traffico pesante supereranno i valori attuali. La Corte cantonale ha per di più ritenuto che il progetto stradale non incide sostanzialmente sull'uso e sulla funzione della strada in oggetto, né comporta una modifica delle limitazioni del traffico in vigore al punto da ingenerare ripercussioni nuove sulla gestione dello stesso e suscettibili di intaccare la sicurezza dei luoghi. D'altro canto, si tratta di interventi contenuti, prevalentemente tesi a perfezionare la qualità della strada, senza modificarne l'aspetto e la destinazione e la cui incidenza, dal punto di vista pianificatorio, tecnico ed economico, è ridotta a dimensioni modeste (SOCCHI, loc. cit., pag. 346). I giudici cantonali hanno peraltro rilevato, richiamando le considerazioni già sviluppate dal Consiglio di Stato, che le opere di ristrutturazione della casa di proprietà del ricorrente non verrebbero compromesse dal progetto stradale, atteso che lo spazio che rimarrebbe libero, in caso di posa di un ponteggio, permetterebbe il passaggio di un mezzo pesante, mentre per i lavori sul tetto, verrebbe istituito un divieto temporaneo di circolazione per veicoli con altezza superiore a 3.8 m. Su queste misure, peraltro condivisibili laddove tutelano la sicurezza degli artigiani coinvolti, il ricorrente non si confronta del tutto. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). 
 
5.  
Nella misura in cui il ricorrente invoca infine una pretesa violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), senza tuttavia precisare in che cosa consisterebbe la violazione, il gravame non adempie le accresciute esigenze di motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF) e deve quindi essere dichiarato inammissibile. 
 
6.  
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Capriasca, al Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 agosto 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri