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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_372/2024  
 
 
Sentenza del 12 agosto 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Ryter, Giudice presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione per l'avvocatura, Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
sospensione cautelare dall'esercizio della professione di avvocato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.276). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 18 luglio 2024 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame sottopostogli l'11 luglio precedente da A.________ contro la decisione del 17 giugno 2024 con la quale la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello aveva decretato la sua sospensione cautelare dall'esercizio della professione d'avvocato (combinati artt. 5 cpv.1 lett. f e 31 LAvv [RL/TI 951.100]). 
A sostegno del proprio giudizio la Corte cantonale ha osservato che il gravame, rivolto contro una misura amministrativa di natura cautelare, avrebbe dovuto essere interposto nel termine di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm; RL/TI 165.100). Presentato ben oltre il suddetto termine era pertanto manifestamente tardivo. Il fatto che, in calce alla decisione impugnata, fosse stato indicato un termine di ricorso di 30 giorni nulla cambiava: come confermato anche dalla prassi, l'insorgente in quanto avvocato, patrocinato da un avvocato, cognito della materia, non poteva non riconoscere la natura cautelare del provvedimento litigioso e non rilevare l'errore mediante semplice consultazione del testo di legge. Il gravame, tardivo, andava quindi dichiarato irricevibile e sfuggiva a qualsiasi esame di merito. 
 
B.  
Il 29 luglio 2024, sempre patrocinato dal medesimo avvocato, A.________ ha, con un unico atto, presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso per denegata giustizia e sussidiario in materia costituzionale nonché un ricorso in materia di diritto pubblico. Chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza cantonale e la decisione di sospensione cautelare siano annullate, in via subordinata che la causa sia rinviata all'autorità precedente per nuovo giudizio rispettivamente per nuovo giudizio nel rispetto delle norme internazionali, costituzionali e federali. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) nonché l'ammissibilità dei rimedi di diritto proposti (DTF 149 II 276 consid. 1; 147 I 33 consid. 1). 
 
1.2. Il ricorrente ha presentato, in un solo atto (art. 119 cpv. 1 LTF), un ricorso in materia di diritto pubblico, un ricorso sussidiario in materia costituzionale e un ricorso per denegata giustizia. Dal momento che il ricorso sussidiario in materia costituzionale è proponibile solo se il ricorso ordinario è escluso (art. 113 LTF), va dapprima esaminata l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.3. La sentenza d'inammissibilità ora contestata prende il suo spunto dalla sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense pronunciata nei confronti del ricorrente. Trattasi di una decisione incidentale (vedasi art. 93 LTF) che può essere contestata soltanto se la via di ricorso è aperta contro la decisione di merito (principio dell'unità della procedura; cfr. DTF 137 III 380 consid. 1.1; sentenza 2C_97/2024 del 12 aprile 2024 consid. 1.1). Oggetto di litigio è una misura disciplinare emessa nei confronti di un avvocato, ossia una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF, vedasi anche sentenze 2C_137/2023 del 26 giugno 2023 consid. 1 e 2C_557/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 1.2 e rinvio) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione contestata con un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), l'allegato è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Non è invece data la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF e contrario; cfr. supra consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché questa viola il diritto. Per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe, la parte ricorrente dovendo indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Come accennato in precedenza, oggetto di disamina in questa sede è unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale amministrativo cantonale, altrimenti detto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. In effetti, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito per motivi formali (in casu per tardività dell'allegato ricorsuale), questa Corte può unicamente pronunciarsi sulla questione dell'irricevibilità del gravame dato che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa verrebbe rinviata per l'esame di merito alla Corte cantonale (DTF 144 II 184 consid. 1.1).  
 
2.3. Ora, l'allegato ricorsuale non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Nulla contiene infatti in merito ad un accertamento arbitrario dell'assenza dei presupposti formali, in altre parole, all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, più precisamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 140 I 201 consid. 6.1 e richiami) dell'art. 68 cpv. 2 LPAmm (che instaura un termine di 15 giorni per l'impugnazione delle decisioni concernenti le misure provvisionali).  
Allo stesso modo il gravame nulla contiene riguardo ad un'interpretazione arbitraria della prassi richiamata dalla Corte cantonale relativa alla diligenza processuale esigibile dalla parte interessata se l'inesattezza dei rimedi di diritto figuranti nella decisione contestata le era nota o era facilmente riconoscibile, segnatamente quando, come in concreto, l'errata indicazione poteva essere rilevata sia dal ricorrente sia dal suo patrocinatore, entrambi avvocati, con la semplice consultazione dei testi di legge (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2; sentenza 2C_576/2022 del 3 agosto 2023 consid. 3.3 e rispettivi rinvii). 
 
2.4. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale il ricorrente si confronta con l'esposizione dei motivi del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non va esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.  
Il ricorrente ha ugualmente inoltrato un ricorso per denegata giustizia per presunte violazioni di diritti costituzionali e sovranazionali. Sennonché, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 2), il gravame può essere rivolto unicamente contro la decisione d'inammissibilità emanata dalla Corte cantonale. Ne discende che critiche tutte incentrate sul merito del causa, non esaminate dall'istanza precedente, non possono nemmeno essere esaminate in questa sede ove oggetto di giudizio può essere unicamente la decisione d'inammissibilità. Anche in proposito il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito. 
 
4.  
 
4.1. Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo si rivela priva d'oggetto.  
 
4.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
I ricorsi sono inammissibili. 
 
2.  
Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Commissione per l'avvocatura, Tribunale d'appello del Cantone Ticino, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 agosto 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Ryter 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud