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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_29/2023  
 
 
Sentenza del 12 agosto 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Marilisa Scilanga, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata 
il 22 novembre 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2022.108). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La A.________ SA gestisce un esercizio pubblico a X.________. Con contratto di lavoro del 30 maggio 2016, ha assunto alle sue dipendenze B.________ in qualità di cameriera a tempo pieno a partire dal 1° giugno 2016. Il contratto prevedeva un orario di lavoro medio settimanale di 45 ore e un salario lordo mensile di fr. 3'407.-- (aumentato a fr. 3'417.-- dal 1° gennaio 2017), dovuto per tredici mensilità. Le parti hanno inoltre concordato una deduzione di fr. 240.-- al mese per il vitto fornito dalla datrice di lavoro. Con scritto del 15 dicembre 2017, la dipendente ha disdetto il rapporto di lavoro in via ordinaria per il 31 gennaio 2018. 
 
B.  
Con petizione del 16 maggio 2019, B.________ ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano la A.________ SA, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 7'194.76 netti, oltre interessi, per salari non corrisposti, di fr. 369.70, oltre interessi, per vitto non consumato, e di fr. 98.-- a titolo di interessi passivi del 5 % sul salario del mese di gennaio 2018, versato tardivamente. La dipendente ha inoltre chiesto, in particolare, la condanna della datrice di lavoro al versamento degli interessi passivi del 5 % dal giorno in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato, nonché al versamento di fr. 2'077.70 a titolo di risarcimento del danno. La datrice di lavoro ha contestato le pretese, chiedendo di respingere integralmente la petizione. 
Con sentenza del 30 giugno 2022, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Ha accertato il mancato pagamento alla lavoratrice dell'importo di fr. 7'854.60 a titolo di assegni familiari per il periodo dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018, condannando la datrice di lavoro al pagamento degli interessi passivi del 5 % dal giorno in cui è maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato. Il Pretore l'ha inoltre condannata al pagamento di fr. 7'194.76, oltre interessi, per salari non versati, di fr. 369.70, oltre interessi, per il vitto non consumato, nonché di fr. 98.-- a titolo di interessi di mora sul salario di gennaio 2018. 
Contro il giudizio pretorile, la A.________ SA ha adito la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo di riformarlo nel senso di respingere la petizione. Con sentenza del 22 novembre 2022, la Corte cantonale ha parzialmente accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado nel senso che non è stato riconosciuto l'accertamento del mancato pagamento di fr. 7'854.60 per gli assegni familiari. La Corte cantonale ha per contro confermato le ulteriori pretese ammesse dal Pretore. 
 
C.  
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla nella misura in cui non ha accolto integralmente l'appello e di riformare la decisione del Pretore nel senso di respingere la petizione. La ricorrente fa essenzialmente valere la violazione dell'art. 321c CO, la violazione del principio della buona fede e del divieto dell'arbitrio, nonché l'accertamento inesatto dei fatti. 
La Corte cantonale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di confermarsi nella sua sentenza. Con la risposta, l'opponente ha principalmente proposto di dichiarare inammissibile sia il ricorso in materia civile sia quello sussidiario in materia costituzionale. Nella replica, la ricorrente si è confermata nelle sue conclusioni. L'opponente ha infine comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare e di confermarsi nella risposta. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Nella fattispecie, la ricorrente presenta contemporaneamente un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale.  
La controversia trae il suo fondamento da un contratto di lavoro. Si tratta di una causa pecuniaria in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LTF. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario, il ricorso in materia civile è inammissibile nelle controversie in materia di diritto del lavoro se il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo di fr. 15'000.--, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). 
 
1.2. L'opponente sostiene che il ricorso in materia civile sarebbe in concreto inammissibile, siccome il valore litigioso non raggiungerebbe fr. 15'000.--, avendo la Corte cantonale accolto l'appello per quanto concerne l'accertamento del mancato pagamento della pretesa di fr. 7'854.60 a titolo di assegni familiari.  
Secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, il valore litigioso è determinato in caso di ricorso contro una decisione finale, dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore. Ai fini della determinazione del valore litigioso non è rilevante l'esito di queste conclusioni nel giudizio della Corte cantonale e l'ammontare che resta litigioso dinanzi al Tribunale federale (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 19 all'art. 51 LTF). 
In concreto, le pretese controverse dinanzi alla Corte cantonale comprendevano anche quella di fr. 7'854.60 a titolo di assegni familiari. Il fatto che l'appello della ricorrente sia stato accolto per quanto concerne tale pretesa e che l'importo ancora litigioso in questa sede sia quindi inferiore a quello minimo di fr. 15'000.-- non è determinante. In applicazione dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, tale pretesa (fr. 7'854.60) deve essere presa in considerazione ai fini del valore litigioso. Considerate inoltre la pretesa relativa ai salari non versati (fr. 7'194.76), quella concernente il vitto non consumato (fr. 369.70), e quella riguardante gli interessi di mora sul salario di gennaio 2018 (fr. 98.--), fatta valere a titolo indipendente essendo il salario di gennaio 2018 stato versato (cfr. art. 51 cpv. 3 LTF), il valore litigioso ammonta a fr. 15'517.-- (cfr. sentenza 4A_341/2022 del 13 settembre 2022 consid. 2.2). Essendo in concreto raggiunto l'importo minimo di fr. 15'000.--, il ricorso in materia civile è ammissibile. Il gravame è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF combinati) e la ricorrente, parzialmente soccombente nella procedura cantonale, è legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Poiché è dato il rimedio ordinario del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e di motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La ricorrente deve pertanto spiegare puntualmente nei motivi del ricorso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3 e rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 e rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5).  
 
2.2. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la propria opinione senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è in particolare inammissibile laddove la ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, ma non si confronta in maniera specifica con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, spiegando, con una motivazione rispettosa delle accresciute esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni essi sarebbero manifestamente in contrasto con determinati atti e pertanto arbitrari.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 321c CO adducendo che la pretesa dell'opponente per la retribuzione del lavoro straordinario sarebbe perenta. Sostiene che le asserite ore di lavoro straordinario effettuate già a partire dal 2016 sarebbero state invocate dall'opponente soltanto nel luglio del 2018, in modo tardivo e lesivo del principio della buona fede. La ricorrente ritiene che l'agire intempestivo dell'opponente avrebbe comportato la perenzione della pretesa. Le rimprovera altresì un abuso di diritto per avere chiesto la retribuzione del lavoro straordinario in tempi inopportuni, successivi alla disdetta da lei stessa inoltrata, senza quindi lasciare alla datrice di lavoro la possibilità di organizzarsi per compensare il lavoro straordinario con del tempo libero.  
 
3.2. In virtù dei principi della buona fede e dell'esaurimento delle censure, il ricorso è aperto esclusivamente contro le decisioni pronunciate da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF). Ciò significa che i rimedi giuridici in sede cantonale devono essere utilizzati non soltanto dal profilo formale, ma devono pure essere esauriti sul piano materiale (DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 45 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 e rinvii). Quando l'autorità di ultima istanza cantonale può limitarsi a esaminare le censure regolarmente invocate, il principio dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali esige che le censure sottoposte al Tribunale federale siano già state sollevate dinanzi all'autorità precedente (sentenze 5A_763/2020 del 21 settembre 2021 consid. 3.2; 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid. 2.3.1 e rinvii).  
 
3.3. Nell'appello dinanzi alla Corte cantonale, la ricorrente ha essenzialmente contestato l'accertamento delle ore lavorative straordinarie svolte dall'opponente ed ha fatto riferimento alla possibilità di recuperarle e compensarle con del tempo libero. Le questioni della perenzione della pretesa di retribuzione del lavoro straordinario per la sua invocazione tardiva e dell'asserito abuso di diritto non sono state sottoposte né vagliate dalla Corte cantonale e non erano pertanto oggetto della procedura di appello. Sollevata per la prima volta in questa sede, la censura disattende il principio dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali e deve di conseguenza essere dichiarata inammissibile (cfr. DTF 147 III 172 consid. 2.2). Peraltro, la Corte cantonale non ha accertato che il lavoro straordinario è stato fatto valere dall'opponente soltanto nel luglio del 2018. Richiamando delle deposizioni agli atti, la precedente istanza ha piuttosto accertato che le parti si sono incontrate nel febbraio del 2018 presso gli uffici della società C.________ SA, siccome da un paio di mesi v'erano delle discussioni sugli assegni familiari e/o sulla correttezza dei salari corrisposti. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio dalla ricorrente con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente lamenta un accertamento arbitrario dei fatti, rimproverando alla Corte cantonale di avere ritenuto a torto attendibili i dati presentati dall'opponente riguardo al conteggio delle ore lavorative straordinarie, omettendo per contro di prendere in considerazione quelli da lei stessa prodotti. Ritiene che questi ultimi sarebbero stati idonei a mettere in dubbio l'affidabilità dei conteggi dell'opponente. La ricorrente sostiene inoltre che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni di testimoni secondo cui, alcune volte, l'esercizio pubblico avrebbe chiuso prima dell'orario di chiusura previsto.  
 
4.2. La Corte cantonale non ha omesso di considerare i documenti prodotti dalla ricorrente (in particolare i doc. 5, 6 e 7), ma ha ritenuto, spiegandone le ragioni, che dagli stessi non risultavano le ore effettivamente lavorate dall'opponente. Ha rilevato che dal riassunto degli scontrini di cassa dell'esercizio pubblico (doc. 5, 6 e 7) si evinceva l'orario in cui era stata giornalmente chiusa la cassa, ma non quando l'opponente aveva terminato la sua attività lavorativa, che non coincideva necessariamente con l'orario di chiusura della cassa. Ha altresì accertato che dal riassunto delle schede con i turni di lavoro giornalieri dei dipendenti (doc. 10) si evincevano, oltre ai giorni liberi, festivi, di malattia e di infortunio, i turni di lavoro (mattiniero, pomeridiano o serale), senza però alcuna indicazione riguardo alle ore effettivamente lavorate. La Corte cantonale ha ritenuto che tali documenti non costituivano un valido conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi nel senso di un controllo del tempo di lavoro giusta l'art. 21 n. 2 e 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL). Ha quindi vagliato i conteggi prodotti dall'opponente (doc. L e M), rilevando che gli orari indicati nella sua agenda erano stati da lei allestiti giorno per giorno durante il rapporto di lavoro, ciò che era stato confermato sia da lei medesima sia da suo marito in sede di interrogatorio. Ha rilevato che gli orari erano stati indirettamente confermati sia dalle dichiarazioni di testimoni sia dal riassunto delle schede con i turni di lavoro giornalieri dei dipendenti (doc. 10), prodotto agli atti dalla ricorrente stessa. La Corte cantonale ha osservato che la ricorrente non aveva poi sostanziato l'asserita incompatibilità dei conteggi dell'opponente (doc. L e M) con gli scontrini di cassa (doc. 5 e 6), ricordato altresì che questi ultimi non permettevano di stabilire quando l'opponente aveva realmente terminato la sua attività lavorativa giornaliera, la quale non coincideva necessariamente con l'orario di chiusura della cassa. La Corte cantonale ha riconosciuto che presso l'esercizio pubblico esisteva di massima la possibilità di recuperare le ore di lavoro supplementare mediante del tempo libero. Sulla base delle prove agli atti, ha tuttavia concluso che non era dimostrato che l'opponente avesse effettivamente fatto uso di tale possibilità.  
 
4.3. La ricorrente non si confronta puntualmente con la valutazione dei documenti prodotti dalle parti esposta nella sentenza impugnata e non sostanzia né un accertamento dei fatti manifestamente insostenibile né una violazione dell'art. 21 CCNL con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Come visto, i giudici cantonali non hanno omesso di considerare i documenti da lei versati agli atti, ma hanno spiegato le ragioni per cui gli stessi non permettevano di stabilire in modo attendibile le ore effettivamente lavorate dall'opponente. La ricorrente non spiega specificamente per quali ragioni questo accertamento sarebbe manifestamente insostenibile e di conseguenza arbitrario. Né la Corte cantonale ha trascurato le dichiarazioni contenute nei vari verbali d'interrogatorio delle persone sentite, ma le ha richiamate nel giudizio impugnato, laddove rilevanti per lo stesso. Al riguardo, la ricorrente non vi si confronta specificatamente, limitandosi essenzialmente a richiamare la deposizione testimoniale di una cliente dell'esercizio pubblico, che ha riferito di come capitasse che il locale chiudesse talvolta prima dell'orario previsto. Questa circostanza, generica, non consente di per sé di accertare specificatamente le ore lavorate dall'opponente e non inficia d'arbitrio gli accertamenti della Corte cantonale. Non rispettosa delle esposte esigenze di motivazione, la censura non deve essere vagliata oltre.  
 
5.  
 
5.1. Secondo la ricorrente, la precedente istanza sarebbe inoltre incorsa nell'arbitrio e in un abuso di diritto, operando un'inversione dell'onere probatorio per avere attribuito al conteggio delle ore lavorative prodotto dall'opponente una valenza accresciuta. Adduce che l'art. 21 CCNL rappresenterebbe un mero alleggerimento dell'onere probatorio, che rimarrebbe a carico della dipendente.  
 
5.2. Riguardo alla quantificazione del lavoro straordinario eseguito, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO. L'alleggerimento dell'onere probatorio non conduce tuttavia al rovesciamento dell'onere della prova (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e provare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza (sentenza 4A_465/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 5 e rinvio). Il CCNL concede un'ulteriore facilitazione probatoria a favore del lavoratore in questo ambito. Posto che il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte ed è obbligato a rilevarle (art. 21 n. 2 e 3 CCNL), l'art. 21 n. 4 CCNL stabilisce che, se il datore di lavoro non adempie a tale obbligo, in caso di controversia la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzi di prova. Questa norma non comporta un vero e proprio rovesciamento dell'onere della prova, ma attribuisce al controllo effettuato dal lavoratore valenza probatoria e non soltanto di allegazione di parte (sentenze 4A_465/2011, citata, consid. 5; 4A_86/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2; 4A_40/2008 del 19 agosto 2008 consid. 3.3.3).  
Da quanto qui esposto discende che, in assenza di un'adeguata registrazione dell'orario di lavoro effettivo da parte della ricorrente, il Tribunale d'appello poteva, giusta l'art. 21 n. 4 CCNL, la cui applicabilità alla fattispecie non è seriamente contestata, riferirsi al conteggio versato agli atti dall'opponente per determinare il numero di ore supplementari da lei eseguite. Contrariamente alla tesi ricorsuale, i giudici cantonali non hanno rovesciato l'onere probatorio relativo alle ore di lavoro straordinario, che era a carico della lavoratrice (DTF 129 III 171 consid. 2.4 pag. 176; sentenza 4A_338/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 2.2). Hanno per contro considerato attendibile il conteggio delle ore lavorative da lei presentato, ritenendo quindi ch'ella aveva adempiuto il suo onere probatorio. La censura è pertanto infondata. 
 
6.  
 
6.1. Da quanto precede, discende che il ricorso in materia civile si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è, come visto (consid. 1.2), inammissibile.  
 
6.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 agosto 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Gadoni