Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.58/2003 /col
Sentenza del 12 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Féraud e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
E.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Katia Cereghetti Soldini, corso San Gottardo 38, casella postale 3145,
6830 Chiasso 1,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
del 6 febbraio 2003 della Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 14 gennaio 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, che aveva avviato un procedimento penale contro R.________ per truffa ai danni dello Stato italiano e per reati doganali, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale. Nel 1997 in effetti, il prevenuto, nella qualità di amministratore della A.________ S.r.l., con sede in Italia e attiva nell'importazione di videogiochi, avrebbe presentato documenti contabili con importi fittizi e ottenuto un onere d'imposta inferiore. La richiesta tendeva quindi a verificare l'identità del fornitore estero, dell'acquirente italiano e delle modalità di pagamento, e ad acquisire la documentazione di due conti bancari, uno della Q.________ AG presso la Banca della Svizzera Italiana, l'altro della E.________ presso la Cornèr Banca SA. Accolta il 28 aprile 2000, la richiesta è stata evasa con esecuzione semplificata il 2 agosto 2000, mediante trasmissione dei verbali d'interrogatorio dei responsabili della E.________ nonché di allegati di documenti bancari e di uno scritto del patrocinatore dell'altra società.
B.
Con rogatoria del 25 settembre 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Ancona, subentrata nella conduzione del procedimento penale, ha chiesto, secondo quanto qui interessa, il sequestro di un determinato conto e di ogni altra relazione della E.________ presso la Cornèr Banca per il periodo 1996-1998. Il 20 febbraio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha parzialmente accolto la domanda e, con decisione di chiusura dell'8 aprile 2002, ordinato, in particolare, la trasmissione all'Autorità italiana della documentazione del richiesto conto. La E.________ è insorta alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, con sentenza del 6 febbraio 2003, ha respinto il ricorso.
C.
Questa società presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione della CRP e di rifiutare la richiesta italiana e, in via subordinata, di annullare la decisione e di accogliere parzialmente la rogatoria, limitatamente alla trasmissione della documentazione bancaria e soltanto per quanto concerne le indicazioni riguardanti le due altre citate società. Chiede inoltre di concedere effetto sospensivo al ricorso.
Il Ministero pubblico e la Corte cantonale si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre l'Ufficio federale di giustizia propone di respingere il ricorso.
Diritto:
1.
1.1
Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, e resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Esso ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), sicché la relativa domanda ricorsuale è superflua. La legittimazione della ricorrente è pacifica riguardo agli atti del conto di cui è titolare (art. 80h AIMP e 9a lett. a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d).
2.
2.1 La ricorrente fa valere che la seconda rogatoria, del 25 settembre 2002, dovrebbe essere respinta poiché si tratterrebbe di una nuova presentazione della prima richiesta del 14 gennaio 2000, il complesso dei fatti essendo identico. La censura, fondata su una concezione erronea della forza di cosa giudicata di una decisione con cui è stata chiusa la procedura di assistenza, non regge.
2.1.1 Il Tribunale federale ha già stabilito che siffatte decisioni, che rientrano nel campo del diritto amministrativo, si differenziano dai giudizi penali o civili nel senso che la procedura di assistenza giudiziaria internazionale non tende a determinare in modo definitivo la situazione giuridica dei soggetti di diritto privato, tra loro o rispetto alla collettività: essa tende piuttosto a stabilire in che misura lo Stato richiesto deve prestare la propria collaborazione in vista di una procedura estera, in funzione dell'interesse pubblico connesso al buon funzionamento della collaborazione internazionale in questa materia; per loro natura, queste decisioni non fruiscono quindi della forza materiale di cosa giudicata. Pertanto, esse possono venir modificate al pari delle altre decisioni amministrative e alle stesse condizioni. Queste ultime possono essere riesaminate, in particolare, quando si rivelino contrarie al diritto e quando la loro modificazione non leda interessi superiori degni di protezione, per lo meno allorché non siano state esaminate da un'Autorità giudiziaria, riservati i diritti acquisiti dei cittadini (DTF 121 II 93 consid. 3b e riferimenti, concernente l'abrogato art. 83 AIMP, relativo alla chiusura della procedura di assistenza, che corrisponde, in sostanza, al vigente art. 80d AIMP; cfr. FF 1995 III 31).
Certo, in materia di assistenza giudiziaria la stessa domanda non può essere presentata di nuovo sulla base dei medesimi fondamenti. Ogni differenza, ogni nuova circostanza o un cambiamento della legislazione sono però sufficienti per inoltrare una nuova rogatoria o per completare quella iniziale: contrariamente al proscioglimento nel procedimento penale, non sussiste infatti alcun interesse al rifiuto definitivo dell'assistenza giudiziaria, visto che la nozione di forza di cosa giudicata e pertanto anche il principio del "ne bis in idem", richiamato dalla ricorrente, hanno una portata molto limitata in tale ambito (DTF 112 Ib 215 consid. 4, 111 Ib 242 consid. 6, 109 Ib 156 consid. 3b; causa 1A.110/1999, sentenza del 1° luglio 1999, consid. 2b/bb, apparsa in Rep 1999 136). Inoltre, lo Stato estero, sia dopo lettura dei documenti trasmessigli dalla Svizzera sia in seguito agli sviluppi delle proprie indagini, fondandosi sui medesimi fatti e sugli stessi motivi può richiedere allo Stato richiesto di pronunciarsi su punti lasciati indecisi in una precedente decisione o chiedere l'esecuzione più completa degli atti, inoltrando una richiesta di assistenza complementare, che dev'essere trattata come una domanda ordinaria (causa 1A.107/1995, sentenza del 21 agosto 1995, consid. 4d; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 175 pag. 134 e n. 434 pag. 335).
Nel quadro dell'assistenza giudiziaria non è raro che l'Autorità richiedente, man mano che avanzano le indagini, scopra fatti nuovi giustificanti l'inoltro di richieste che completano la rogatoria iniziale: le decisioni rese in tale ambito e relative all'ammissibilità e all'esecuzione della domanda principale non possono più essere rimesse in discussione nelle procedure riguardanti le richieste integrative (DTF 117 Ib 330 consid. 4; Zimmermann, op. cit., n. 166 pag. 124; cfr. anche l'art. 79 cpv. 3 e l'art. 28 cpv. 6 AIMP).
2.1.2 In concreto, premesso che la decisione di esecuzione semplificata del 2 agosto 2000 della prima rogatoria non è stata impugnata dinanzi alla CRP, all'esame della seconda richiesta non ostava alcun interesse preponderante, ritenuto che la decisione di chiusura non fonda nessun diritto soggettivo in favore delle parti (DTF 121 II 93 consid. 3b e riferimenti).
2.1.3 Come rilevato dalla CRP, la seconda richiesta si innesta sulle risultanze scaturite dall'esecuzione della prima domanda. Le Autorità italiane hanno infatti sottolineato che la seconda rogatoria nasce dal fatto che la documentazione trasmessa, confermando l'ipotesi fraudolenta riferita alle forniture provenienti dalla società Q.________, ha evidenziato un nuovo scenario sul coinvolgimento della ricorrente nella condotta delittuosa perpetrata dalla società italiana oggetto d'indagini. Dalle dichiarazioni di due testimoni con diritto di firma per la ricorrente sarebbero inoltre emersi evidenti contrasti con la documentazione in possesso delle Autorità inquirenti: in particolare, non vi sarebbe alcuna giustificazione che la ricorrente pagasse in nero fatture della Q.________ alla A.________; la documentazione trasmessa avrebbe rilevato che, per ogni operazione, le forniture della Q.________ sono state pagate, per la parte in acconto, corrispondente al valore dichiarato alla dogana italiana, con denaro proveniente da conti della A.________, mentre gran parte del valore reale (praticamente tutto quello in "nero"), con denaro proveniente dal conto della ricorrente, ciò che renderebbe necessario l'approfondimento dei rapporti tra essa e la Q.________. L'Autorità richiedente ha quindi indicato e spiegato i fatti nuovi e i motivi, per ulteriori informazioni, giustificanti nuove misure coercitive, oltre a quelle chieste con la prima rogatoria. Questa domanda, precisa e completa, si differenzia da quella iniziale, evidenziando in particolare nuovi scenari sul coinvolgimento della ricorrente.
2.1.4 Certo, la ricorrente sostiene che l'Autorità estera non intenderebbe approfondire le indagini finora esperite, ma ricercare ulteriori elementi non emersi nell'ambito della precedente rogatoria, ciò che costituirebbe una nuova, abusiva richiesta. L'assunto non regge, visto che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In tale ambito la ricorrente si limita ad addurre che ci si potrebbe chiedere se con la seconda richiesta l'Autorità italiana non intenda frugare a caso negli atti bancari, sperando di trovare altri elementi o reati perpetrati da terzi, contro i quali avviare un nuovo procedimento penale. Contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, la domanda, che chiede precise informazioni su determinati fatti e circostanze direttamente collegate con il procedimento estero, non costituisce manifestamente un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cfr. DTF 129 II 97 consid. 3.1, 118 Ib 547 consid. 3a, 122 II 367 consid. 2c).
3.
3.1 La ricorrente richiama l'art. 407 CPP italiano, secondo cui la durata delle indagini preliminari non può superare due anni per quelle che richiedono il compimento di atti all'estero. Ne conclude, invocando il principio di proporzionalità, che, nell'ipotesi in cui la seconda rogatoria fosse un complemento della prima, eseguita nel 2000, i documenti richiesti sarebbero inutilizzabili nel procedimento italiano. Anche questa tesi non regge.
3.2 Il Tribunale federale ha già rilevato che l'art. 407 CPP italiano non permette, di massima, di rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e); l'inutilizzabilità degli atti d'indagini non è inoltre rilevabile d'ufficio, ma su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI all'art. 407). Del resto la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle Autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Non v'è inoltre motivo di ritenere che l'Autorità estera, a conoscenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, completi o rinnovi la domanda, qualora la stessa sia priva di interesse.
3.3 La ricorrente sostiene infine che, non limitando la trasmissione ai documenti concernenti i pagamenti fatti dalla Q.________ e destinati alla A.________, come richiesto dall'Autorità italiana, l'Autorità di esecuzione avrebbe violato il principio di proporzionalità e, implicitamente, agito "ultra petita". La critica è infondata.
3.3.1 Il principio richiamato dalla ricorrente, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata del principio, ritenendo che l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato che - come nella fattispecie - su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 I 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.).
3.3.2 Ora, la CRP ha ritenuto a ragione che tra il procedimento estero e il conto della ricorrente sussiste chiaramente una relazione diretta e oggettiva. Del resto, l'Autorità estera ha chiesto di trasmetterle tutta la documentazione bancaria del conto litigioso o altri conti, possibilmente per il triennio 1996-1998, "in quanto è da questo conto/i che è stato pagato il "nero" delle forniture di videogiochi provenienti dalla Q.________ e destinate alla A.________ e, quindi probabilmente è su questo conto/i che è confluito il denaro proveniente dalla A.________, contrariamente a quanto asseriscono gli avvocati della E.________". La rogatoria, correttamente interpretata, non si limita ai versamenti concernenti le due citate ditte, ma richiede l'invio di tutta la documentazione del conto, sul quale sono avvenute transazioni sospette. Del resto, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano, di massima, di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a chi sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 478 pag. 370).
3.4 Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale per il procedimento estero, anche della documentazione che non concerne direttamente le transazioni con le due menzionate società, non possono manifestamente essere escluse nella fattispecie (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in particolare pag. 370).
3.5 In concreto, non è stata peraltro ordinata, in maniera inammissibile, la trasmissione in blocco, in modo acritico e indeterminato, dei documenti sequestrati, lasciandone la cernita all'Autorità estera, come a torto accennato dalla ricorrente (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c). Risulta dalla decisione di chiusura dell'8 aprile 2002 che il Procuratore pubblico ha in effetti proceduto al vaglio degli atti e ritenuto che la documentazione raccolta non era manifestamente estranea alla rogatoria e ch'essa appariva utile per l'Autorità estera.
3.6 Incentrando il gravame sul fatto che dovevano essere trasmessi solo i giustificativi bancari concernenti le due altre società, e limitandosi ad addurre che tutta l'altra documentazione non sarebbe utile per il procedimento estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa non ha del tutto indicato dinanzi all'Autorità di esecuzione, e neppure dinanzi alla CRP, quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale italiano; né adduce che l'Autorità di esecuzione non gli avrebbe offerto la possibilità, concreta ed effettiva, di determinarsi in proposito (DTF 127 II 258 consid. 9b/aa in fine e 9b/bb-cc). Queste critiche ricorsuali sono quindi tardive e pertanto inammissibili (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa in fine e cc, consid. 9c, 122 II 367 consid. 2d).
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 120 698).
Losanna, 12 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: