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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_805/2010 
 
Sentenza del 12 ottobre 2010 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Favre, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 19 agosto 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Non ravvisando elementi di rilevanza penale, il 19 luglio 2010 il Sostituto Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia inoltrata da A.________ nei confronti dei membri della Commissione tutoria regionale xxx e nei confronti della tutrice B.________ per presunti abusi di autorità ai danni della sua compagna C.________. 
 
Con sentenza del 19 agosto 2010 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro suddetto decreto. Essa ha ritenuto che l'istanza non adempiva i presupposti di ammissibilità dedotti dall'art. 186 CPP/TI. Ha inoltre rilevato come a A.________ difettasse la legittimazione a formulare l'istanza di promozione dell'accusa in quanto gli episodi denunciati non gli avevano arrecato alcun pregiudizio personale diretto ma riguardavano principalmente e prevalentemente la sua compagna. 
 
2. 
Contro la decisione della CRP A.________ interpone ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede che venga aperto un procedimento per i fatti e i reati che ha denunciato. 
 
Invitato a fornire l'anticipo spese A.________ ha esposto la sua precaria situazione finanziaria e ha richiesto indirettamente l'assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
3. 
Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b; DTF 133 IV 121 consid. 1.1). Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, la vittima è legittimata a ricorrere se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. 
 
Il ricorrente non è vittima ai sensi della LAV e ha quindi un interesse giuridicamente protetto unicamente a fare valere la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte nella procedura (DTF 136 IV 29 consid. 1.9). In concreto egli è quindi legittimato a fare valere che a torto la CRP non avrebbe esaminato nel merito la sua istanza di promozione dell'accusa. 
 
4. 
Con il ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate. Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). 
 
Quando inoltre, come nella fattispecie, l'ultima autorità cantonale dichiara un gravame inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Censure che si limitano a riproporre le argomentazioni di merito addotte in sede cantonale sono quindi inammissibili. 
 
5. 
L'atto ricorsuale disattende crassamente le esigenze di motivazione testé esposte. Il ricorrente infatti si limita a narrare la cronistoria dei fatti che ritiene abbiano una rilevanza penale. Oltre a non addebitare alcuna violazione del diritto alla CRP, egli non contesta nemmeno implicitamente la decisione impugnata con cui nemmeno si confronta. In particolare nulla adduce in relazione ai presupposti formali della sua istanza di promozione dell'accusa e alla sua legittimazione ad adire la CRP. Non censura in alcun modo un'interpretazione o un'applicazione manifestamente insostenibile, e pertanto arbitraria, dell'art. 186 CPP/TI. 
 
6. 
In conclusione il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
 
L'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento in quanto le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero pertanto essere poste a carico del ricorrente. Considerate tuttavia le sue precarie condizioni finanziarie e le particolarità del caso, il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 12 ottobre 2010 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Favre Ortolano Ribordy