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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_550/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 ottobre 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 luglio 2015. 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 12 agosto 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 14 luglio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata l'assenza del diritto a una rendita d'invalidità, richiesta per la terza volta dopo due reiezioni pregresse, 
lo scritto del 13 agosto 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato reso attento che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio, 
l'atto complementare del 17 agosto 2015 di A.________, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione di causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208; 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii), 
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza, 
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale, 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2. pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60), 
che nel caso concreto l'oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale concerneva la questione di sapere se la terza domanda di rendita inoltrata dal ricorrente nel mese di novembre 2013 dovesse essere accolta, segnatamente se fosse realizzato il preteso peggioramento del suo stato valetudinario, 
che il ricorrente si è però limitato a pretendere un peggioramento del suo stato di salute sulla base degli atti medici già presenti al dossier, come pure a richiedere apoditticamente nuovi esami, rispettivamente perizie, omettendo però di spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, 
che il ricorrente si limita sostanzialmente a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato, senza confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il Tribunale cantonale a ritenere la valenza probatoria degli atti medici che hanno permesso di concludere per l'assenza di un peggioramento dello stato di salute e dunque la conseguente assenza dei presupposti per il diritto a prestazioni assicurative, 
che pertanto l'atto ricorsuale e l'atto complementare non adempiono manifestamente le esigenze minime della motivazione previste all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF
che a tale conclusione nulla muterebbe la non meglio specificata trasmissione dell'esito di nuovi esami approfonditi concordati con il medico curante preannunciata nel ricorso, anche perché l'insorgente non può di massima addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova davanti al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF), 
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni del giudizio cantonale, deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 12 ottobre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi