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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_691/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 ottobre 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
Amministrazione speciale dell'eredita giacente fu A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
 
B.________, 3000 Berna, 
patrocinato dall'avv. Jonathan Bernasconi, 
avv. C.________, 
avv. D.________. 
 
Oggetto 
domanda di riconsiderazione; 
stato di ripartizione definitivo e conteggio finale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che, in accoglimento dei ricorsi interposti da tre creditori - B.________, avv. C.________ e avv. D.________ - contro lo stato di ripartizione definitivo ed il conteggio finale depositato dall'Amministrazione speciale dell'eredità giacente fu A.________, con sentenza 18 gennaio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha in particolare ridotto la posta "Assicurazioni diverse" da fr. 67'869.-- a fr. 7'373.95 (dispositivo n. 1.1) e ordinato all'amministrazione speciale di adattare lo stato di ripartizione definitivo e di allestire la lista dei singoli riparti a favore dei creditori chirografari con l'indicazione per ognuno di essi dell'importo ammesso in graduatoria, del dividendo risultante dallo stato di riparto modificato e della differenza tra il dividendo nuovo e quello stabilito in base allo stato di riparto impugnato (dispositivo n. 1.3); 
che con scritto 27 giugno 2016 l'amministrazione speciale ha chiesto all'autorità di vigilanza di modificare tale sentenza nel senso di annullare il dividendo previsto per i creditori di terza classe; 
che con scritto 25 luglio 2016 l'autorità di vigilanza ha informato l'amministrazione speciale di non potere modificare la sentenza 18 gennaio 2016 poiché cresciuta in giudicato, rilevando peraltro come il motivo invocato a sostegno della modifica fosse comunque già stato discusso in tale sentenza; 
che con "istanza di riconsiderazione" 26 agosto 2016 l'amministrazione speciale ha chiesto all'autorità di vigilanza di riconsiderare la "decisione" 25 luglio 2016 e di modificare la sentenza 18 gennaio 2016 nel senso, implicito, dell'annullamento dei dispositivi n. 1.1 e 1.3; 
che con sentenza 14 settembre 2016 l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile tale istanza: essa ha evidenziato come il suo scritto 25 luglio 2016 non sia una decisione e non sia quindi suscettibile di essere riconsiderato, come la sentenza 18 gennaio 2016 sia d'altronde cresciuta in giudicato da tempo e non vi siano motivi giustificanti una sua revisione e, infine, come la facoltà di riconsiderazione prevista all'art. 17 cpv. 4 LEF non si applichi alle autorità cantonali di vigilanza; 
che con ricorso 21 settembre 2016 l'amministrazione speciale ha impugnato la sentenza 14 settembre 2016 dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di accogliere la sua istanza 26 agosto 2016; 
che l'amministrazione del fallimento non è legittimata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF) ad impugnare innanzi al Tribunale federale le decisioni dell'autorità di vigilanza (infatti, anche nell'ambito della LEF è applicabile la regola secondo cui l'autorità inferiore, che non vede confermata la propria decisione da un'istanza superiore, non può imporre il proprio punto di vista tramite un ricorso), a meno che tuteli gli interessi della massa, ossia dell'insieme dei creditori, oppure faccia valere interessi fiscali o riguardanti tasse riscosse in applicazione della LEF (sentenza 5A_688/2012 del 29 aprile 2013 consid. 2 con rinvii); 
che tali eccezioni non sono ravvisabili nella fattispecie, né sono addotte dalla ricorrente nel gravame all'esame (DTF 135 III 46 consid. 4); 
che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che, con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che la ricorrente è tenuta a versare spese ripetibili a B.________ per le sue osservazioni del 6 ottobre 2016 all'istanza di effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente verserà a B.________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento. 
 
 
Losanna, 12 ottobre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini