Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_811/2022
Sentenza del 12 ottobre 2022
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permessi di domicilio rispettivamente di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2022
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.405).
Fatti:
A.
A.________ (1960), cittadino italiano, è entrato in Svizzera nel settembre 2011 e vi è stato posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS per lavorare quale indipendente. Il 27 dicembre 2011 è stato raggiunto dal figlio B.________ (2005), che ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare. Il 19 dicembre 2013 è arrivata C.________ (1968), sua compagna e connazionale, alla quale è stato accordato un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività dipendente.
B.
In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare l'11 febbraio 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto le domande presentate, da un lato, da A.________ e dal figlio B.________ e, dall'altro, da C.________ volte al rilascio di permessi di domicilio UE/AELS rispettivamente al rinnovo dei loro permessi di dimora UE/AELS e fissato loro un termine per lasciare la Svizzera.
Con un unico giudizio del 24 giugno 2020 il Consiglio di Stato ticinese ha confermato i rifiuti in questione.
Adito in tempo utile dagli interessati, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 10 agosto 2022, ha giudicato che nei confronti di C.________ e del figlio B.________, i quali avevano notificato la loro partenza dalla Svizzera nel corso del mese di aprile 2021, il gravame era diventato privo d'oggetto e l'ha, di conseguenza, stralciato dai ruoli. Per quanto concerne A.________ l'ha invece respinto nel merito, confermando la risoluzione governativa del 24 giugno 2020.
C.
Con ricorso datato 3 ottobre 2022 e spedito il 6 ottobre successivo, A.________o (di seguito: ricorrente 1) e il figlio B.________ (di seguito: ricorrente 2) si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione di prima istanza nonché dell'ordine di partenza emesso nei loro confronti.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 147 I 89 consid. 1; 146 II 276 consid. 1).
1.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata. Questo termine legale non può essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF, quando una notificazione è recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, la stessa è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione, aspetto quest'ultimo incontestato in queste sede. I qui ricorrenti avevano infatti avviato una procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo concernente le loro autorizzazioni di soggiorno e dovevano pertanto attendersi alla notifica di atti di procedura rispettivamente di una decisione di merito (DTF 141 II 429 consid. 3.1 e rinvio).
1.2. La finzione della notificazione prevista dall'art. 44 cpv. 2 LTF costituisce una delle numerose regolamentazioni del termine necessarie al regolare svolgimento del procedimento. Questa finzione si applica anche ove il destinatario abbia chiesto alla Posta di prolungare il periodo di giacenza dell'invio, segnatamente mediante un ordine di trattenuta della corrispondenza. Infatti, eventuali accordi particolari con La Posta non permettono di differire la notificazione, considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (DTF 141 II 429 consid. 3.1 e richiamo). La sicurezza del diritto, il principio della parità di trattamento e il divieto dell'abuso di diritto esigono che le regole sulla comunicazione delle decisioni siano di applicazione chiara e uniforme, escludendo che il momento in cui sorgono le conseguenze procedurali della notificazione sia stabilito da istruzioni particolari impartite dal destinatario alla Posta (DTF 141 II 429 consid. 3.3.2).
1.3. Come emerge dall'estratto del sistema di tracciamento degli invii della Posta, prodotto dal ricorrente 1 medesimo senza contestazione alcuna concernente il suo contenuto, la decisione in esame, datata 10 agosto 2022, è stata impostata a mezzo di raccomandata il 16 agosto 2022. Il giorno successivo, cioè il 17 agosto 2022, è stato lasciato un invito di ritiro per gli invii. Scaduto infruttuoso il termine di giacenza di 7 giorni, la sentenza non è stata rispedita alla Corte cantonale ma trattenuta in posta su esplicita richiesta del destinatario formulata il 18 agosto 2022, al quale l'invio è stato poi consegnato il 7 settembre 2022.
Senonché, come già accennato, per effetto della finzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF, la notifica è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, ossia il 24 agosto 2022. Il termine ricorsuale di 30 giorni ha quindi iniziato a decorrere il 25 agosto 2022 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è giunto a scadenza il 23 settembre 2022. Il presente ricorso, datato 3 ottobre 2022 e spedito il 6 ottobre successivo è quindi manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
1.4. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
2.
Le spese, ridotte, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente 1.
3.
Comunicazione al ricorrente 1 per sé e in rappresentanza del ricorrente 2, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 12 ottobre 2022
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud