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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_626/2007 
 
Decreto del 12 novembre 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________ e B.________, 
6500 Bellinzona, 
ricorrenti, patrocinati dall'avv. dott. Alberto Agustoni, viale Stazione 2, casella postale 1017, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2005, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2007 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Visto: 
la lettera del 9 novembre 2007 con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il loro ricorso; 
 
considerando: 
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); 
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie devono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio (cfr. anche art. 66 cpv. 5 LTF); 
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); 
che, visto quanto precede, il decreto del 9 novembre 2007 con cui è stato fissato un termine ai ricorrenti per fornire un anticipo delle spese giudiziarie è annullato; 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
1. 
La causa 2C_626/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste ai carico dei ricorrenti in solido. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello e alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (per informazione). 
Losanna, 12 novembre 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: