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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1018/2014, 2C_1019/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 novembre 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.  
 
Oggetto 
2C_1018/2014  
Imposta cantonale 2013, 
 
2C_1019/2014  
Imposta federale diretta 2013, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2014 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 19 giugno 2014 l'Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio ha notificato a A.________ la tassazione IC/IFD 2013, in cui ha aumentato il reddito dell'attività indipendente da fr. 5'016.-- a fr. 30'000.-- per insufficienza di disponibilità finanziaria. 
Con decisione del 26 agosto 2014 la citata autorità ha dichiarato inammissibile il reclamo sottopostole il 10 luglio 2014 dalla contribuente (con cui ella contestava sia l'adeguazione del reddito che la mancata deduzione di spese professionali), al motivo che non aveva fornito la documentazione richiesta in data 15 luglio 2014. 
 
B.   
Adita tempestivamente da A.________, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino ne ha accolto il gravame con sentenza del 6 ottobre 2014, ha annullato la decisione su reclamo e ha rinviato la causa all'autorità di tassazione affinché entri nel merito del reclamo e adotti una nuova decisione motivata. A sostegno del proprio giudizio ha osservato che non solo erano state disattese le disposizioni procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentita dell'insorgente. 
 
C.   
Il 5 novembre 2014 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale contesta il reddito commisurato dall'autorità di tassazione. Facendo valere di avere trasmesso a quest'ultima, dietro sua esplicita richiesta, ulteriore documentazione e di non avere più avuto notizie, si dichiara costretta ad inoltrare ricorso per tutelare i propri diritti. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).  
 
1.2. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, la ricorrente poteva anche lei formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta, il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_1018/2014) e per l'imposta federale diretta (2C_1019/2014), che si giustifica ora di congiungere (sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).  
 
1.3. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD nonché l'art. 73 LAID [RS 642.14]).  
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; su questa nozione cfr. DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 140 e rinvii) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).  
 
2.2. Annullando la decisione d'inammissibilità emanata dall'Ufficio di tassazione la Corte cantonale gli ha rinviato la causa affinché si pronunci nel merito, segnatamente per spiegare per quali ragioni aveva aumentato il reddito dichiarato e negato le deduzioni fatte valere. Non si tratta pertanto di una decisione finale, dato che non pone termine alla lite, bensì di una decisione incidentale cioè, nel caso specifico, di una decisione di rinvio che concerne solo una fase del procedimento concernente l'imposizione della ricorrente.  
Sebbene il Tribunale federale esamini con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 e richiami), l'insorgente è tenuto, sotto pena d'inammissibilità, a dimostrare che le esigenze legali poste per l'impugnabilità delle decisioni pregiudiziali o incidentali sono soddisfatte (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 all'art. 93). Nel caso concreto, non ravvisando la particolare natura della decisione contestata, la ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una delle due condizioni di ammissibilità menzionate in precedenza (art. 93 cpv. 1 LTF), motivo per cui l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). 
Si volesse da ciò prescindere, le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte. In primo luogo una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata all'istanza precedente affinché emani una nuova decisione non provoca di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale ( SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 8 all'art. 93). Va poi aggiunto che la nuova decisione che verrà emanata dall'Ufficio di tassazione potrà, se del caso, essere contestata con i rimedi ordinari cantonali e, finalmente, con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi a questa Corte ove, in virtù dell'art. 93 cpv. 3 LTF, insieme con la nuova decisione e se necessario, sarà impugnabile anche la decisione incidentale resa dalla Camera di diritto tributario che ne forma la base. In secondo luogo, non sono neppure realizzati i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF in quanto è da escludere che l'autorità di prime cure, in seguito alla decisione di rinvio, debba ancora avviare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. 
 
3.   
Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura dell'art. 108 cpv. 1 LTF. Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta. 
 
 
Losanna, 12 novembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud